COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 30 LUGLIO 2026
Con la Circolare n. 35 del 22 luglio 2026, l’INAIL rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo dei premi assicurativi, nell’anno 2026. In particolare, rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2026 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.712,30 e di euro 38.465,70. All’interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della professione svolta e per specifiche categorie di lavoratori.
Premessa
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali dell’11 maggio 2026, n. 56 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2026 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.712,30 e di euro 38.465,70.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella Circolare INAIL n. 35 del 22 luglio 2026.
Tipologie di lavoratori interessati
Lavoratori dell’area dirigenziale
| Dal 1° luglio 2026 | ||
| Retribuzione convenzionale | Giornaliera | euro 128,22 |
| Mensile | euro 3.205,48 | |
Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time
| Dal 1° luglio 2026 | |
| Retribuzione convenzionale oraria | euro 16,03 |
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
- Detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
| Dal 1° luglio 2026 | ||
| Retribuzione convenzionale | Giornaliera | euro 69,04 |
| Mensile | euro 1.726,03 | |
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.
| Dal 1° luglio 2026 | ||
| Retribuzione convenzionale | Giornaliera | euro 69,32 |
| Mensile | euro 1.726,03 | |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84
| Dal 1° luglio 2026 | |
| Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili | euro 1.544,28 (euro 128,69 x 12) |
Retribuzione di ragguaglio
| Dal 1° luglio 2026 | ||
| Retribuzione convenzionale | Giornaliera | euro 69,04 |
| Mensile | euro 1.726,03 | |
Lavoratori parasubordinati
| Dal 1° luglio 2026 | |
| Minimo emassimo mensile | euro 1.726,03 euro 3.205,48 |
Lavoratori sportivi
A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2026, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1 , secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3 , del medesimo Decreto, come stabilito con Decreto 21 novembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
| Dal 1° luglio 2026 | |
| Minimo e massimo annuale | euro 20.712,30 – 38.465,70 |
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali
Dal 1° luglio 2026 l’importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, previsto dall’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiornato in euro 10,64.
Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal citato D.M. 11 maggio 2026, n. 58 , risulta uguale a euro10,54 (8/12 di euro 10,49 anticipo 2025/2026 + 4/12 di euro 10,64 anticipo 2026/2027).
L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato:
– moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,54 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del Decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2025/2026 e per l’anticipo del premio 2025/2026:
| Anno scolastico 2025/2026 regolazione | Anno scolastico 2025/2026 anticipo | |
| Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona | euro 10,54 | euro 10,64 |
Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2026/2027 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2026, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
| Anno formativo 2026/2027 | |
| Retribuzione minima giornaliera | euro 69,04 |
| Premio speciale unitario annuale | euro 70,96 |
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
Ne consegue che l’importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in euro 38,26, a decorrere dal 1° settembre 2026, data di inizio dell’anno formativo 2026/2027.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 29 e 116, comma 3
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
- Legge 3 luglio 2023, n. 85
- D.M. 5 luglio 2024, n. 114
- INAIL, Circolare 22 luglio 2026, n. 35
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.