4° Contenuto riservato: Lavoratrici madri: al via l’esonero alle assunzioni

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 LUGLIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), all’articolo 1, commi da 210 a 213 , ha introdotto uno specifico esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno 3 figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’INPS con la propria Circolare 29 luglio 2026, n. 82  fornisce i chiarimenti operativi al fine di poter godere dell’incentivo.

INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82
Norma di riferimentoLa Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, al comma 210   e seguenti, ha stabilito che:
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211 , l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.
Sono esclusi dal beneficio:
i contratti di lavoro domestico;
i rapporti di apprendistato.
L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi donne che, alla data dell’evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
– siano madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura dell’esonero:
è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e, comunque, nei limiti di spesa previsti e stanziati.
Datori di lavoro che possono accedere all’esoneroL’esonero contributivo è riconosciuto in favore:
di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
La misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Lavoratrici per le quali spetta l’esoneroL’esonero contributivo spetta per le assunzionieffettuate dal 1° gennaio 2026, di lavoratrici che, alla data dell’evento incentivato, siano madri di almeno 3 figli minori di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
assunzioni a tempo indeterminato;
trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine già agevolati.
I requisiti devono sussistere al momento dell’assunzione o della trasformazione incentivata. Il requisito relativo ai figli si cristallizza a tale data: non rilevano la successiva nascita del terzo figlio, il compimento della maggiore età da parte di uno dei figli, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre.
Ai fini del requisito familiare sono equiparati ai figli naturali i figli in adozione o affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.
Quanto alla condizione di assenza di impiego regolarmente retribuito, rileva la mancanza, nei sei mesi precedenti, di un rapporto subordinato di durata almeno semestrale oppure, per lavoro autonomo o parasubordinato, il conseguimento di redditi inferiori alle soglie annue escluse da imposizione.
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’esoneroL’esonero è riconosciuto per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 e consiste nello sgravio del 100% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, con esclusione di premi e contributi INAIL.
666,66 euro mensili quale soglia massima ordinaria;
21,50 euro giornalieri per rapporti instaurati o cessati nel mese;
riduzione proporzionale in caso di lavoro a tempo parziale.
La trasformazione a tempo indeterminato è agevolabile solo se il precedente rapporto a termine era già agevolato. Restano esclusi il lavoro intermittente o a chiamata e le contribuzioni non esonerabili, comprese quelle dovute all’INAIL, ai fondi specificamente esclusi e ai contributi di solidarietà.
La durata è pari a 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione di rapporto a termine già agevolato e 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. La fruizione può essere sospesa solo per maternità obbligatoria e resta subordinata ai limiti di spesa monitorati dall’INPS.
Condizioni di spettanza dell’esoneroLa fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste per i benefici contributivi, quali:
regolarità contributiva e possesso del DURC;
assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza;
rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicabili.
L’esonero non spetta se l’assunzione deriva da un obbligo preesistente, viola un diritto di precedenza, interviene in presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale oppure riguarda lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti da datore di lavoro collegato o controllato.
Nei rapporti in somministrazione, il beneficio economico è trasferito all’utilizzatore. Ai fini della durata dell’incentivo si cumulano i periodi svolti per lo stesso soggetto, anche tramite somministrazione.
L’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo precedente la comunicazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di StatoL’esonero è rivolto, in via generale, a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale.
Pur comportando una riduzione del costo del lavoro mediante risorse statali, la misura ha carattere generalizzato, non selettivo e non subordinato a criteri di discrezionalità amministrativa.
La misura non determina un vantaggio selettivo per specifiche imprese, settori produttivi o aree geografiche e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE.
Coordinamento con altre agevolazioniL’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, quali:
l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate di cui alla Legge n. 92/2012;
la Decontribuzione Sud, con le riduzioni per settore agricolo in zone montane o svantaggiate e con le riduzioni del settore edile;
lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati soggetti alla disciplina speciale.
L’esonero, essendo pari al 100% della contribuzione datoriale esonerabile, non è cumulabile con ulteriori benefici che incidono sulla medesima contribuzione.
Restano invece compatibili la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, l’agevolazione per la certificazione della parità di genere e le misure che riducono la contribuzione a carico della lavoratrice, come l’esonero IVS per lavoratrici madri.
Istruzioni operativePer conoscere l’importo spettante e la disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS tramite il modulo telematico ELM3, disponibile nel Portale delle Agevolazioni, indicando:
dati della lavoratrice e dichiarazione dello status richiesto;
codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato o trasformato;
retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
percentuale part-time e aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio.
L’INPS autorizza la fruizione solo in presenza di capienza finanziaria e l’importo autorizzato non può essere superato in caso di successivo aumento dell’orario di lavoro.
Dopo l’accantonamento delle risorse, il beneficio è fruito in quote mensili mediante conguaglio nelle denunce contributive. In caso di riduzione dell’orario, il datore deve riparametrare l’incentivo spettante. Restano fermi i controlli INPS sulla sussistenza dei requisiti.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens1) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro autorizzati espongono l’esonero nel flusso UniEmens, sezione <PosContributiva>, a partire dalla competenza di agosto 2026, valorizzando gli ordinari elementi retributivi e contributivi della <DenunciaIndividuale>.
CodiceCausale ELM3 per l’esonero;
codici fiscali dei tre figli nell’elemento dedicato;
AnnoMeseRifBaseRif e ImportoAnnoMeseRif per il conguaglio;
codici L633 e L634 nel DM2013 “VIRTUALE”.
Gli arretrati da gennaio a luglio 2026 possono essere esposti nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026. I datori sospesi o cessati possono utilizzare la procedura UniEmens/vig.
2) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
Per i datori di lavoro agricoli, dal flusso di competenza agosto 2026, devono essere valorizzati il codice retribuzione Y e il codice agevolazione LA. Per gli arretrati da gennaio a luglio 2026 si utilizzano il codice Y e il codice agevolazione LB, esclusivamente nella competenza di ottobre 2026.
3) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, l’esonero è esposto nella sezione <ListaPosPA> valorizzando l’elemento <RecuperoSgravi> con il codice recupero 73, indicando anno, mese e importo della contribuzione datoriale oggetto di sgravio.
Per la <ListaPosPA> gli arretrati da gennaio a luglio 2026 sono esponibili solo nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 2026. Devono inoltre essere indicati i codici fiscali dei 3 figli secondo le modalità previste dalla Circolare.

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