RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 17 APRILE 2026
CONGEDO
Indennità di maternità
La corretta determinazione dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa – Cass., Sez. Lav., ord. 28 marzo 2026, n. 7455
Il Fatto
Una lavoratrice adiva l’autorità giudiziaria per ottenere l’indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, in relazione alla nascita del figlio.
Il Tribunale accoglieva la domanda ma limitava il diritto al solo periodo intercorrente tra le date di presentazione delle due diverse istanze amministrative.
La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l’errore del primo giudice, evidenziando lacune documentali circa la data del parto e l’effettivo periodo richiesto.
La lavoratrice ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la decisione di merito contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 151/2001, la quale garantisce diritti con autonoma regolamentazione temporale: il congedo di maternità (obbligatorio) della durata complessiva di cinque mesi e il congedo parentale (facoltativo) fino a un massimo di sei mesi. Il giudice di merito ha errato nel circoscrivere l’indennità ai mesi intercorsi tra la data di presentazione della prima domanda e quella della seconda, violando i principi che regolano la tutela della maternità. Dalla stessa ricostruzione dei fatti emerge l’incongruenza della statuizione rispetto alle date del parto e alle tipologie di congedo richieste, le quali non possono essere appiattite sui meri tempi della procedura amministrativa.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Contribuzione
La determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6283
Il Fatto
Un lavoratore autonomo, titolare di una ditta individuale e contemporaneamente socio di una società a responsabilità limitata, si opponeva a un avviso di addebito dell’INPS relativo a contributi IVS, che calcolava come base imponibile anche il reddito imputabile alla partecipazione nella società di capitali.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano il ricorso e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che, ai fini dell’obbligo contributivo nella gestione dei lavoratori autonomi, la base imponibile deve essere costituita esclusivamente dai redditi d’impresa, ovvero quelli derivanti dall’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale. Devono pertanto restare esclusi i redditi di capitale, come quelli prodotti da una società di capitali in cui il socio si limita a investire i propri mezzi a scopo di utile senza prestare alcuna attività lavorativa. I giudici di merito hanno correttamente applicato tale principio, accertando che il contribuente operava stabilmente solo nella propria ditta individuale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
L’obbligo contributivo addizionale per i contratti di lavoro nelle università private – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6015
Il Fatto
L’INPS emetteva un avviso di addebito nei confronti di un’università non statale legalmente riconosciuta per il recupero del contributo addizionale ASPI/NASPI dovuto per i lavoratori assunti a tempo determinato.
L’università si opponeva sostenendo che, in base alla Legge n. 423/1991, le università non statali sono equiparate a quelle statali ai fini delle assicurazioni contro la disoccupazione e, poiché le università statali (quali Pubbliche amministrazioni) sono escluse da tale contributo addizionale, l’esenzione doveva estendersi anche ad essa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la tesi dell’università.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la Legge n. 423/1991 costituisce una norma generale che non può prevalere sulla disciplina speciale e successiva introdotta dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). Quest’ultima norma elenca tassativamente le categorie escluse dal contributo addizionale, includendo i lavoratori a tempo determinato delle Pubbliche amministrazioni (come le università statali), ma non menziona le università non statali, che rimangono soggetti privati. La corte chiarisce che il regime delle esclusioni dalla contribuzione addizionale è un sistema compiuto e speciale che deroga alla precedente equiparazione generica.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
LAVORO STRAORDINARIO
Prova
L’efficacia probatoria delle timbrature in caso di autonomia del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 26 marzo 2026, n. 7293
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato durante il rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva sensibilmente l’importo dovuto al lavoratore, osservando che il lavoratore ricopriva una posizione apicale con relativa autonomia e che le timbrature in entrata e in uscita non costituivano, da sole, prova certa dell’attività lavorativa svolta in ogni ora compresa tra i due rilievi, dovendosi considerare le pause fisiologiche e le chiusure intermedie.
Sia il lavoratore che la società proponevano ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto al compenso per lavoro straordinario è compatibile con l’inquadramento del lavoratore in un livello di concetto, non potendo lo stesso essere assimilato alla categoria dei dirigenti o dei direttivi per i quali vigono regimi di esclusione. Tuttavia, con riferimento alla prova del tempo lavorato, la corte chiarisce che la mera timbratura del cartellino non è idonea a dimostrare automaticamente l’effettivo svolgimento del lavoro per tutto l’intervallo temporale rilevato, specialmente quando il dipendente opera con un certo grado di autonomia gestionale. In tali casi, il giudice può legittimamente valutare altri elementi, quali il comportamento preprocessuale del lavoratore o la ricorrenza di pause fisiologiche, per rideterminare il reale quantum delle ore prestate. La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Somministrazione di lavoro
La legittimità della durata della missione e il principio di temporaneità – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6238
Il Fatto
Alcuni lavoratori, impiegati tramite contratti di somministrazione a tempo indeterminato, agivano in giudizio a seguito della cessazione dell’appalto gestito dalla società utilizzatrice per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto direttamente con le società utilizzatrici.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, ritenendo genuino l’appalto e regolare il contratto di somministrazione.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Direttiva CE 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di lavoro, specialmente quando non viene fornita alcuna spiegazione al fatto che un’impresa utilizzatrice ricorra a tale successione di contratti, e che in tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata.
Tuttavia nel caso di specie, i lavoratori non avevano sollevato tale tema in sede di merito e pertanto la corte dichiara inammissibile il ricorso.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
LICENZIAMENTO
Procedimento disciplinare
Il diritto di critica del lavoratore e la sua giustificatezza – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6150
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società per quanto dichiarato in un procedimento disciplinare precedente.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano l’illegittimità della sanzione espulsiva, ritenendo che le espressioni utilizzate costituissero un legittimo esercizio del diritto di critica.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il lavoratore può esprimere un dissenso sull’operato aziendale purché non imputi fatti non veritieri e mantenga una condotta misurata. Poiché la valutazione sull’assenza di superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale è un apprezzamento di merito correttamente argomentato, essa non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Sospensione cautelare
Il diritto alla restitutio in integrum retributiva in caso di assoluzione penale seguita da licenziamento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 18 marzo 2026, n. 6420
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego, dopo essere stato assolto in sede penale, adiva il Tribunale e per ottenere le differenze retributive, con relativa contribuzione, tra il trattamento stipendiale pieno e l’assegno alimentare percepito durante il periodo di sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti, per cui comunque il datore di lavoro aveva disposto poi il licenziamento.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la sospensione cautelare dal servizio è una misura provvisoria i cui effetti retributivi sono condizionati all’esito del procedimento disciplinare. Sebbene il giudicato penale di assoluzione precluda una diversa ricostruzione della materialità dei fatti, esso non impedisce al datore di valutare quegli stessi episodi sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con il licenziamento e tale sanzione venga confermata dal giudice, gli effetti dell’estinzione del rapporto retroagiscono al momento della sospensione, facendo venire meno definitivamente il diritto alla retribuzione. La restitutio in integrum spetta infatti solo se la sanzione non viene inflitta o se ne viene irrogata una conservativa incompatibile con l’allontanamento sofferto.
La corte rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Procedimento disciplinare
La tardività della contestazione e il regime delle tutele applicabili – Cass., Sez. Lav., ord. 11 marzo 2026, n. 5483
Il Fatto
Un dipendente impugnava il licenziamento intimato per giusta causa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano risolto il rapporto di lavoro, ma accertavano la tardività della contestazione disciplinare, avvenuta circa due mesi dopo la piena conoscenza dei fatti da parte del datore.
Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la condotta del lavoratore è stata accertata nel merito come intenzionale e grave, tale da ledere il vincolo fiduciario e giustificare la sanzione espulsiva, senza possibilità di ricondurla a fattispecie conservative previste dal CCNL, tuttavia una volta accertato il ritardo ingiustificato nella contestazione, correttamente è stata applicata la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18, che assorbe le questioni relative alle mere violazioni procedurali.
La corte pertanto rigetta i ricorsi.
PROCESSO DEL LAVORO
Differenze retributive
L’improcedibilità dell’appello incidentale in caso di omessa notifica nel rito del lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 18 marzo 2026, n. 6473
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la condanna di un comune al pagamento di differenze retributive per la tardiva stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglieva la domanda limitatamente alle differenze retributive, rigettando le domande relative al risarcimento del danno contributivo e alle ferie non godute.
Il lavoratore ricorreva per cassazione
Il Diritto
La corte chiarisce che nel rito del lavoro l’omessa notifica del ricorso in appello e del Decreto di fissazione udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione. Bisogna distinguere tra notifica tardiva, che permette la concessione di un termine per la rinnovazione, e notifica totalmente omessa, che non consente sanatorie in ossequio al principio della ragionevole durata del processo. Il giudice non può dunque assegnare un termine perentorio per una prima notifica mai effettuata.
La corte rigetta il ricorso.
SICUREZZA SUL LAVORO
Risarcimento del danno
La responsabilità del datore di lavoro e la liquidazione del danno differenziale – Cass., Sez. Lav., ord. 29 marzo 2026, n. 7519
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento delle mansioni, lamentando la mancanza di adeguate misure di protezione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, accertando la responsabilità della società datrice per la violazione degli obblighi di sicurezza e quantificando il danno non patrimoniale dopo aver detratto quanto già liquidato dall’INAIL a titolo di rendita per il danno biologico.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il giudice di merito ha correttamente accertato la violazione dell’art. 2087 c.c. stante l’assenza di barriere protettive e l’insufficienza dei presidi di sicurezza, escludendo al contempo che la condotta del lavoratore, seppur inesperto, potesse configurarsi come abnorme o imprevedibile.
La corte ricorda poi in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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