3° Contenuto Riservato: Acconto IMU 2026: regole per il ravvedimento operoso

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 22 GIUGNO 2026

Entro lo scorso 16 giugno doveva essere versato l’acconto IMU 2026. L’omesso o il carente versamento dell’acconto può essere regolarizzato in ravvedimento operoso anche oltre l’anno. Non sarà più possibile ricorrere al ravvedimento una volta che la violazione sia stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non è possibile ricorrere ad una regolarizzazione a tappe, posto che il ravvedimento frazionato opera per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate senza che ciò comunque porti all’attivazione di specifica protezione dai controlli degli Uffici sui versamenti residui non ancora sanati.

Fonti ufficiali

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 721; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738783D.L. n. 124/2019, art.10-bis; Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF; Agenzia delle entrate, risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E

La scadenza dell’acconto IMU 2026

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per pagare l’acconto IMU 2026.

Le scadenze per il versamento dell’IMU sono dettagliatamente individuate al comma 762 della Legge n. 160/2019.

In deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento a conguaglio è effettuato sulla base delle aliquote comunali pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 28 ottobre al netto di quanto versato per la prima rata.

Iter approvazione e trasmissione prospetto – Aliquote IMU dal 2025 tramite app Gestione IMU
Entro il 28 febbraio 2026 (termine così fissato in deroga per il 2026 dal D.M. 24 dicembre 2025 – termine ordinario al 31 dicembre dell’anno N – comma 169, Legge n. 296/2006)Elaborazione prospetto delle aliquote e approvazione della delibera di cui il prospetto costituisce parte integrante. Adozione delibere approvative dei regolamenti.
14 ottobre 2026Trasmissione del prospetto al MEF con gli estremi della delibera approvativa.
28 ottobre 2026Pubblicazione delle delibere e dei prospetti da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.

Leggi la Circolare monografica: Acconto IMU 2026. Versamento entro il 16 giugno.

Per chi non ha pagato l’acconto IMU entro il 16 giugno o lo ha fatto in misura carente, c’è la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il ravvedimento dell’acconto IMU 2026 

Anche per i versamenti IMU omessi o carenti è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. 

La fattispecie di “omesso versamento” ex art. 1, comma 774, della Legge n. 160/2019 con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, si configura nelle seguenti ipotesi: 

  • IMU dichiarata e non versata anche parzialmente, in ipotesi di soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione rispetto allo specifico periodo d’imposta;
  • IMU non versata o versata in misura carente rispetto al quantum dovuto, per il soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. 

Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione infedele trovano invece applicazione le sanzioni di cui all’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 (non anche quella del citato comma 774).

Nelle due ipotesi come da punto elenco, ai fini del ravvedimento, il contribuente dovrà effettuare il pagamento del tributo, della sanzione per carente od omesso versamento dell’imposta, nonché degli interessi al tasso legale fissato anno per anno dal MEF. 

Trovano applicazione le sanzioni nonché le diverse regole per il ravvedimento previste dal D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111) applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti

Da qui, le sanzioni base ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, da prendere a riferimento rispetto agli omessi/carenti versamenti dell’acconto IMU 2026 saranno le seguenti: 

  • 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria;
  • 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (dopo il 1° settembre);
  • 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino all’1 settembre 1% per ogni giorno). 

Su tale importi percentuali potranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. 

Sanzioni applicabili in ravvedimento all’omesso/carente acconto IMU 2026
0,0833% (0,83%/10)Sanzione per ogni giorno di ritardo, regolarizzazione entro il 14° giorno dalla scadenza
1,25% (12,50%/10)Regolarizzazione dal 15° giorno ma entro il 30° giorno dalla scadenza
1,3889% (12,50%/9)Se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ma entro il 90°
3,125% (25%/8)Se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
3,5714% (25%/7)Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore). Comunque fino a decadenza dell’attività di accertamento. Gli atti di accertamento per omesso versamento dell’IMU, basati su dati già in possesso dell’amministrazione, sono esclusi dal contraddittorio preventivo, per tale ragione non sono richiamate le ulteriori riduzioni sanzionatorie
Ipotizziamo che un contribuente:
– avrebbe dovuto versare un acconto IMU 2026 per € 230 relativo ad una seconda casa sita in Pavia e
– decida di ravvedersi in data 31 agosto 2026 versando il tributo, la sanzione e gli interessi. 
Periodo calcolo interessi
Capitale
Tasso interesse
Giorni rilevanti ai fini del calcolo di interessi e sanzione ravveduta
Interessi €
Dal 16 giugno 2026 al 31 agosto 2026
230,00
1,60%
76
0,77
 
Maggior tributo da versare
230,00 €
Sanzione
3,20 € (230*12,50/9)
Interessi
0,77 €
 
In sede di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Dunque l’importo delle sanzioni e quello degli interessi si versano con il codice tributo riconducibile all’IMU a debito.

Per il calcolo degli interessi si utilizza la seguente formula (imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500.

Sugli interessi che sono fissati anno per anno con D.M. del MEF, pare utile riportare i tassi percentuali applicati negli ultimi 5 anni. 

Per gli omessi versamenti dell’acconto IMU rileverà il tasso fissato per il 2026 e per gli anni a seguire fin quando è ancora possibile ravvedersi (vedi esempio). 

Anno di riferimento % di interessi
2022 (D.M. 13 dicembre 2021)1,25%
2023 (D.M. 13 dicembre 2022)5%
2024 (D.M. 29 novembre 2023)2,5%
2025 (D.M. 10 dicembre 2024)2%
2026 (D.M. 10 dicembre 2025)1,60%

Si riportano di seguito i principali codici tributo da utilizzare ai fini del versamento anche in sede di ravvedimento. 

Codice tributoUtilizzo
3912Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914Terreni
3916Aree fabbricabili
3918Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale
3925Immobili ad uso produttivo, cat. D – quota Stato
3930Immobili ad uso produttivo, cat. D – quota Comune

Il versamento va arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi; per eccesso se superiore a detto importo; 12 € è l’importo minimo da versare e riferito all’imposta complessivamente dovuta (Circ. n. 3/DF/2012); i comuni possono deliberare un importo superiore (non inferiore – Corte Costituzione, sent. n. 30/2015). 

Ai fini del ravvedimento si deve tenere conto che:

  • il termine entro cui devono essere notificati gli avvisi di accertamento IMU è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, cui rinvia il comma 776 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019), entro tale termine è possibile il ravvedimento;
  • la chance di ravvedimento è esclusa però nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997). 

Tale preclusione non opera solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate: IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive, ecc. 

Decorrenza dies a quo per il ravvedimento 

Le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento devono essere individuate (vedi ultima tabella) prendendo come dies a quo la scadenza entro la quale andava effettuato il pagamento del tributo senza che rilevi la data di presentazione del dichiarativo (30 giugno anno n+1 per l’IMU): 

  • 16 giugno per il 1° acconto;
  • 16 dicembre per il saldo. 

Nei fatti non si prende a riferimento la scadenza del termine per la dichiarazione IMU posto che: la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica, in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche. 

In tal senso la nota IFEL del 19 gennaio 2015. 

C’è da dire però che di diverso parere è stato il MEF con la risoluzione n. 184/E del 1998: bisogna assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non l’altro  di  ” un  anno   dall’omissione  o dall’errore” in quanto il  procedimento dichiarativo, di liquidazione ed accertamento, nonché il  regime dell’autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi. 
Tuttavia, il Regolamento Comunale potrebbe dare indicazioni utili in tal senso.  

A ogni modo, è escluso il ravvedimento frazionato, ex art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997 ammesso solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Nei fatti, non è possibile versare il tributo per tranche alle quali rapportare singolarmente la sanzione e la riduzione da ravvedimento nonché i relativi interessi. 

Non è ammesso il cumulo giuridico, ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 che per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 non si applica più agli omessi versamenti. 

Versamenti IMU errati. Rimedi operativi 

Eventuali versamenti errati o effettuati verso Comuni “territorialmente incompetenti” dovranno essere gestiti sulla base delle indicazioni di cui alla circolare MEF n. 1/DF/2016 avente ad oggetto: “Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti”. 

Si riportano le principali casistiche e rimedi operativi riconosciuti in capo al contribuente e applicabili a tutti i tributi locali (D.L. n. 16/2014, art. 1, comma 4). 

IpotesiRimediIndicazioni operative per l’ente locale
Versamento ad un Comune incompetente (codice catastale errato)Invio comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto 24 febbraio 2016:
gli estremi del versamento;
l’importo versato;
i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;
l’ente locale destinatario delle somme;
l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
L’ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, procede direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite. 
Versamento maggiore di quanto dovutoPresentazione istanza di rimborso al Comune anche per eventuale quota IMU di competenza statale:
entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione,
indicando oltre ai dati di cui al punto precedente anche il proprio codice IBAN in assenza di IBAN, l’ente locale provvederà con assegno circolare emesso dalla Banca D’Italia o somma in contantida riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
Una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente, provvedendo al rimborso della quota a suo carico.
 
Laddove il Comune versi anche l’eventuale quota di competenza dello Stato, questi procederà al riversamento delle somme anticipatamente rimborsate dall’ente locale. In questo caso non ci sarà alcun versamento diretto da parte dello Stato in favore del contribuente.
Versamento non dovuto per quota statale (ipotesi 1)La suddetta procedura (punto precedente) vale anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia: 
versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale;
regolarizzato contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.
L’ istanza deve essere presentata entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione:
il contribuente deve inserire, oltre ai consueti dati identificativi, anche il proprio codice IBAN e che, in mancanza, possono essere utilizzati per il rimborso l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o
il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
 
Versamento non dovuto per quota statale senza rimborso (ipotesi 2)Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia: 
versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale,
senza regolarizzare contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente,
presenterà una semplice comunicazione al Comune competente.
Comunica al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del Comune.
Errore codice catastale nell’F24 (commessi dall’intermediario ossia banche o Poste)L’intermediario, su richiesta scritta del contribuente (molti Comuni hanno appositi moduli già predisposti), deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti.
In questo modo, la Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie (Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012).
Una copia della richiesta dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza al Comune di competenza.
Altri errori in F24 (codice tributo, periodo di riferimentoSe l’errore riguarda codici tributo erariali servirà un’istanza di rettifica del modello F24 erroneamente compilato da presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate, allegando ad essa una copia del modello F24 che presenta l’errore, inviandone copia anche al Comune interessato.
Se invece gli errori riguardano codici di tributi comunali è possibile rivolgersi direttamente al Comune interessato:
inoltrando all’Ufficio Tributi una comunicazione tramite apposito modulo,
indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.
L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall’Agenzia delle entrate.

Sui versamenti in eccedenza o “fuori competenza”, l’ente locale può comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.

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