4° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente 22 giugno 2026, n. 490

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 22 GIUGNO 2026

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2026.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su acconti e rinnovo

Agenzia delle Entrate, FAQ CPB – Contribuenti ISA 2026, 3 giugno 2026

Con due FAQ pubblicate il 3 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti applicativi del concordato preventivo biennale (CPB), fornendo chiarimenti in materia di determinazione degli acconti e di applicazione delle maggiorazioni previste in caso di adesione o rinnovo del regime.

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AGEVOLAZIONI

Transizione 5.0: al via le domande per il nuovo iper-ammortamento per le imprese

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 10 giugno 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso pienamente operativa la misura sul nuovo iper-ammortamento prevista dalla legge n. 199/2025, inserita nel quadro del “Nuovo piano transizione 5.0”. A partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è infatti attiva la piattaforma informatica sul portale del GSE per la presentazione delle comunicazioni preventive, primo passo necessario per riservare le risorse. L’agevolazione è rivolta agli investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (4.0), oltre che ai sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028.
Per beneficiare dell’iper-ammortamento, le aziende devono seguire un rigido percorso burocratico strutturato in tre fasi distinte: la comunicazione preventiva, la conferma dell’acconto e la comunicazione finale di completamento. L’Amministrazione ha chiarito che il mancato o tardivo invio di tali comunicazioni determina l’esclusione automatica dall’agevolazione. In questa prima finestra temporale, accedendo all’Area Clienti del sito GSE tramite SPID o CIE, le imprese dovranno inserire i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, unitamente alla data stimata di interconnessione dei beni o di entrata in funzione degli impianti energetici.
Entro i successivi 60 giorni dall’accoglimento della domanda, sarà obbligatorio inviare una comunicazione di conferma che attesti il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni. Una delle novità più rilevanti di questa edizione riguarda la fase di chiusura (da completare entro il 15 novembre 2028): non sono infatti più previste esenzioni per gli investimenti di importo inferiore a 300.000 euro. Ogni singola pratica dovrà essere obbligatoriamente corredata da una perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile dei costi.

AGEVOLAZIONI

Carburanti: proroga al 3 luglio del taglio delle accise

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 5 giugno 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 giugno 2026 che proroga la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti.
Il provvedimento ridetermina le aliquote a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026 e stabilisce le riduzioni di 5 centesimi sia per la benzina che per il gasolio (6,1 centesimi con l’IVA).
Nel dettaglio, il provvedimento allinea le aliquote di accisa di benzina e gasolio a 622,90 euro per mille litri, conferma per il GPL destinato ad autotrazione un’aliquota di 242,77 euro per mille chilogrammi e mantiene l’esenzione dall’accisa per il gas naturale utilizzato come carburante.
La rideterminazione temporanea delle aliquote è finalizzata a redistribuire ai consumatori parte delle maggiori entrate IVA derivanti dal rincaro delle quotazioni internazionali del greggio.
Il decreto precisa, inoltre, che l’onere derivante dalla riduzione delle accise sarà finanziato utilizzando una parte del maggiore gettito IVA registrato nel mese di maggio 2026. In particolare, vengono destinati a tale finalità 149,4 milioni di euro provenienti dalle maggiori entrate generate dai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto effettuati tra il 1° e il 31 maggio 2026. 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies, aggiornate le FAQ: attenzione alle rate saltate e alle vecchie dilazioni

Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ Rottamazione-quinquies

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate al 5 giugno 2026 sulla rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 199/2025, raccogliendo in un unico documento le risposte ai principali quesiti relativi all’ambito applicativo della misura, alle modalità di adesione e ai pagamenti.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura quello relativo ai piani di pagamento rateali (FAQ n. 11). L’Agenzia conferma che il contribuente può omettere il versamento di una rata senza perdere immediatamente i benefici della definizione agevolata. Tuttavia, la decadenza scatta se risultano non pagate due rate, anche non consecutive, oppure l’ultima rata del piano. Le FAQ precisano inoltre che i versamenti successivi vengono imputati prioritariamente alle rate precedenti rimaste insolute: ciò significa che il mancato pagamento di una rata intermedia può determinare, di fatto, l’omesso versamento dell’ultima rata e quindi la perdita della Rottamazione.
Importante anche il chiarimento per chi aveva già una rateizzazione in corso (FAQ n. 12). Con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, i pagamenti relativi ai debiti definibili vengono sospesi fino al 31 luglio 2026, data di scadenza della prima (o unica) rata. Se la domanda viene accolta, le precedenti rateizzazioni relative ai medesimi debiti saranno automaticamente revocate.
Le FAQ ricordano infine che entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione con l’esito della domanda, l’importo dovuto e il piano dei pagamenti previsto dalla definizione agevolata.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2026: online l’elenco dei soggetti richiedenti

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Provvedimento 20 maggio 2026

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di accedere al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2026, presentando la comunicazione per l’accesso al bonus fiscale.
Nell’elenco sono indicati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta per il 2026, insieme all’importo teoricamente fruibile, calcolato sulla base del volume complessivo degli investimenti pubblicitari dichiarati, effettuati o da effettuare, nell’anno di riferimento.
È inoltre riportata la percentuale provvisoria di riparto, determinata dal fatto che le risorse disponibili risultano inferiori rispetto all’ammontare complessivo del credito richiesto. L’agevolazione viene quindi ripartita tra i richiedenti in misura proporzionale agli importi indicati.
Il Dipartimento ricorda che la comunicazione telematica rappresenta una prenotazione delle risorse. Per confermare l’accesso al beneficio è necessario trasmettere, con le stesse modalità, la dichiarazione sostitutiva tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2027, attestando gli investimenti effettivamente realizzati. Solo al termine di questa fase verrà predisposto l’elenco definitivo dei soggetti ammessi, con il ricalcolo del credito effettivamente spettante sulla base degli investimenti realizzati nel 2026.
La percentuale definitiva di riparto potrà quindi variare rispetto a quella provvisoria inizialmente indicata, in quanto sarà ricalcolata rapportando lo stanziamento disponibile all’ammontare complessivo dei crediti effettivamente richiesti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB, via libera ai soci professionisti delle STP anche senza adesione della società

Agenzia delle Entrate, FAQ CPB – Contribuenti ISA 2026, 3 giugno 2026

Con una FAQ pubblicata il 3 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB), con particolare riferimento alle cause di esclusione previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 13/2024.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti (STP) possono aderire al CPB per il biennio 2026-2027 anche se la società non può accedere al concordato. La preclusione per la STP deriva infatti dalla mancanza del requisito soggettivo richiesto dalla normativa e non costituisce un ostacolo all’adesione dei singoli soci.
Le Entrate chiariscono inoltre che l’adesione al CPB da parte di ciascun socio professionista è autonoma e non richiede la partecipazione degli altri soci della STP, non trovando applicazione, in tale fattispecie, le cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), del decreto CPB.

PROFESSIONISTI

Credito d’imposta R&S e innovazione: aggiornato l’Albo dei certificatori

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 21 maggio 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha provveduto ad ampliare l’elenco degli iscritti con l’inserimento dei soggetti risultati idonei a seguito delle verifiche svolte dalla Commissione incaricata.
L’aggiornamento è stato disposto con decreto direttoriale del 21 maggio 2026 e riguarda le domande di iscrizione presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
L’Albo raccoglie i professionisti e gli enti autorizzati a rilasciare le certificazioni relative al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, uno strumento che consente alle imprese di ottenere una valutazione tecnica qualificata delle attività agevolabili e di rafforzare la certezza nell’applicazione del beneficio fiscale.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco le persone fisiche, le società di consulenza, le università e gli organismi di ricerca in possesso di specifici requisiti tecnici e professionali. Tali soggetti sono incaricati di rilasciare, su richiesta delle imprese, una certificazione attestante la riconducibilità degli investimenti effettuati o programmati alle attività ammissibili all’agevolazione fiscale.
Il Ministero mantiene comunque la possibilità di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti, anche mediante controlli a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di garantire la correttezza e l’affidabilità del sistema di certificazione.

SOCIETÀ

Registro delle imprese: dal 4 giugno nuove specifiche tecniche per le pratiche telematiche

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 20 maggio 2026

Il MIMIT ha aggiornato le procedure informatiche per la compilazione e l’invio delle domande al Registro delle imprese, con nuove tabelle, controlli e adeguamenti al CbCR.
Dal 4 giugno 2026 sono operative le nuove specifiche tecniche per la predisposizione dei programmi informatici destinati alla compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle denunce al Registro delle imprese.
Le modifiche sono state approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 20 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2026, e aggiornano le regole contenute nel decreto ministeriale del 18 ottobre 2013 relativo al sistema Fedra 7.09.
L’intervento introducel’aggiornamento delle tabelle CAP (Comuni), CUR (Uffici di registrazione) e DOC(Tipologie di documento), necessari per la corretta gestione delle pratiche telematiche inviate al Registro delle imprese.
Le nuove specifiche tengono inoltre conto degli adempimenti connessi alla comunicazione “CbCR” (Country-by-Country Reporting), prevista dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, che recepisce la direttiva UE in materia di trasparenza fiscale per le grandi imprese multinazionali.
Sono stati inoltre rivisti alcuni controlli formali sui dati trasmessi, anche di tipo bloccante in fase di acquisizione delle pratiche telematiche, con particolare riferimento alle informazioni di competenza INPS. Ulteriori controlli obbligatori sono stati introdotti per le pratiche relative all’iscrizione e alla modifica dei dati delle società cooperative.
Dal punto di vista operativo, per garantire la continuità del servizio, il sistema del Registro delle imprese continuerà ad accettare per 60 giorni le pratiche predisposte con la precedente versione delle specifiche tecniche. Al termine del periodo transitorio, tuttavia, le pratiche compilate con software non aggiornati alla versione Fedra 7.09 saranno automaticamente respinte.
Imprese e professionisti dovranno quindi aggiornare tempestivamente strumenti informatici, procedure interne e controlli operativi prima dell’invio delle pratiche.

ADEMPIMENTI

Aggiornamento catastale dopo il superbonus: quando gli interventi edilizi incidono su rendita e classamento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 giugno 2026, n. 21/E

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla rilevanza catastale degli interventi edilizi, con particolare riferimento a quelli realizzati nell’ambito del superbonus.
Il documento nasce dalle richieste di chiarimento pervenute all’Amministrazione finanziaria in seguito all’invio delle lettere di compliance rivolte ai proprietari di immobili interessati da lavori agevolati che non hanno presentato, ove dovuta, la dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’Agenzia ricorda che l’obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che le modifiche apportate all’immobile incidono sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, come la consistenza, la destinazione d’uso, la conformazione, la sagoma o le caratteristiche costruttive e impiantistiche.
I chiarimenti contenuti nella risoluzione non riguardano esclusivamente gli interventi agevolati con il superbonus, ma si applicano in generale a tutti gli interventi edilizi suscettibili di influire sulla rendita catastale.
Particolare attenzione viene dedicata agli interventi che ampliano la dotazione impiantistica degli immobili, come l’installazione di impianti tecnologici o sistemi energetici. In questi casi, secondo l’Agenzia, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione della rendita catastale. L’aggiornamento risulta infatti richiesto soltanto quando l’intervento determina un incremento apprezzabile della redditività ordinaria dell’immobile, tale da comportare variazioni percentualmente significative rispetto ai parametri del quadro tariffario di riferimento.
La risoluzione propone inoltre un criterio tecnico di valutazione basato sul confronto tra il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, tenendo conto del valore attribuibile agli impianti installati.
Nelle conclusioni, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’obbligo di aggiornamento catastale sorge ogniqualvolta gli interventi edilizi siano idonei a incidere sulla redditività ordinaria dell’unità immobiliare e, quindi, sul relativo classamento. Anche in assenza di modifiche alla consistenza o alla planimetria, le migliorie che comportano un significativo aumento della qualità e della funzionalità dell’immobile possono rendere necessario l’aggiornamento degli atti catastali.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la verifica della rilevanza catastale deve essere effettuata caso per caso, attraverso una valutazione tecnica dell’effettiva incidenza delle opere sulla capacità reddituale dell’immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema di classamento catastale.

AGEVOLAZIONI

Detrazioni ristrutturazioni, il cambio di residenza non fa perdere il beneficio fiscale

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito il trattamento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di successivo trasferimento della residenza.
In particolare, viene precisato che il diritto alla detrazione per lavori effettuati nel 2025 su un immobile adibito ad abitazione principale al momento del pagamento non viene meno se, nel 2026, il contribuente trasferisce la propria residenza. Il beneficio fiscale, infatti, spetta a chi ha sostenuto le spese e ha rispettato i requisiti previsti al momento dei pagamenti, e continua a produrre effetti anche se l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
L’unica eccezione riguarda l’ipotesi di cessione dell’immobile prima del termine del periodo di fruizione dell’agevolazione. In tal caso, le quote residue della detrazione possono essere trasferite all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
In assenza di vendita, quindi, il semplice cambio di residenza non incide sulla possibilità di continuare a beneficiare delle rate residue della detrazione negli anni successivi.

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili in dichiarazione dei redditi: confermata la proroga per il 2026

Anche nel 2026 sarà possibile beneficiare del bonus mobili, la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.
La proroga è stata confermata dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 199/2025), che estende l’agevolazione alle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Nel dettaglio, il beneficio spetta per l’acquisto di elettrodomestici dotati di etichetta energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e alla classe F per frigoriferi e congelatori.
Per accedere alla detrazione è necessario aver effettuato un intervento di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali, sia su singole unità immobiliari sia sulle parti comuni condominiali. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.
Non è invece richiesto che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle relative all’arredo.
La detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Redditi Persone fisiche, ed è riconosciuta esclusivamente al contribuente che beneficia anche della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.
Per approfondire requisiti, limiti e modalità operative è possibile consultare la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2026.
La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.
L’obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastale (come ad esempio per gli immobili in leasing).
Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU è il seguente:

  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing”;
  • immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto dai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
  • immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
  • immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
  • immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
  • immobili esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/1992, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
  • immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
  • immobile che ha acquisito o perso nell’anno l’esenzione dall’imposta;
  • fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
  • parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, n. 2, c.c. accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’obbligo per tutti i condomini);
  • multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
  • per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale;
  • per usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: chiarimenti in materia di determinazione degli acconti e di applicazione delle maggiorazioni

Agenzia delle Entrate, FAQ CPB – Contribuenti ISA 2026, 3 giugno 2026

Con due FAQ pubblicate il 3 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti applicativi del concordato preventivo biennale (CPB), fornendo chiarimenti in materia di determinazione degli acconti e di applicazione delle maggiorazioni previste in caso di adesione o rinnovo del regime.

Acconti e plusvalenze: effetti anche per i contribuenti in CPB
Con la prima risposta, l’Amministrazione finanziaria chiarisce l’impatto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 sul calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che hanno aderito al CPB.
In particolare, viene precisato che, anche per i contribuenti in concordato, ai fini del metodo storico di determinazione degli acconti per il periodo d’imposta successivo al 2025, devono essere considerate le modifiche normative che incidono sulla tassazione delle plusvalenze, le quali concorrono integralmente alla formazione del reddito nel periodo di realizzo.
Di conseguenza, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata tenendo conto dell’intero ammontare delle plusvalenze realizzate nel 2025, e non della sola quota eventualmente frazionata secondo le precedenti regole.
Per chiarire meglio l’impatto della modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate riporta la casistica di un contribuente che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026 e che utilizza il metodo storico per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2026:

Determinazione della base imponibile per il calcolo dell’acconto 2026 – ante modifica normativa in presenza di un Reddito CPB 2025 pari a 1200

Reddito CPB 2025 = 1.200
Rettifiche ex art. 16, D.Lgs. n. 13/2024: quota plusvalenza realizzata nel 2025 (1/5 di 500) = 100
Reddito CPB dichiarato per il 2025 (base di calcolo per l’acconto del 2026) = 1.300 (1.200 + 100)

Determinazione della base imponibile per il calcolo dell’acconto 2026 – post modifica normativa

Reddito CPB 2025 = 1.200
Rettifiche ex art. 16, D.Lgs. n. 13/2024: plusvalenza intera realizzata nel 2025 = 500
Reddito CPB rideterminato per l’acconto 2026 = 1.700 (1.200 + 500)

Rinnovo del CPB senza maggiorazioni sugli acconti
Con la seconda FAQ, l’Agenzia si sofferma invece sulle maggiorazioni degli acconti previste dall’art. 20 del decreto CPB.
Viene chiarito che tali maggiorazioni si applicano esclusivamente al primo periodo d’imposta di adesione al concordato e non sono dovute in caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo.
Restano invece applicabili nei casi in cui, dopo un’interruzione, il contribuente aderisca nuovamente al CPB in un periodo successivo non consecutivo.
I chiarimenti forniti si inseriscono nel più ampio assetto normativo del Concordato Preventivo Biennale, delineando criteri applicativi utili per la corretta determinazione degli acconti e per la gestione delle scelte di adesione e rinnovo da parte dei contribuenti e dei loro intermediari.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 30 giugno 2026*IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta).Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2026 – Soggetti NO ISA.Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026*IRESVersamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – Soggetti NO ISA.Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026*Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2026Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese – Soggetti NO ISA.Mod. F24
Attenzione: * Le scadenze del 30 giugno sono state prorogate al 20 luglio per i soggetti ISA.

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