COMMENTO
DI RAFFAELE MARCELLO | 28 LUGLIO 2026
La sentenza n. 25393/2026 della Cassazione chiarisce che la prova di una politica di plusvalenze fittizie non basta a integrare la bancarotta impropria da reato societario. Occorre accertare la falsità delle singole valutazioni, la sussistenza del reato presupposto e il rapporto causale tra le false comunicazioni sociali e il dissesto.
Il recente chiarimento della Cassazione
La sentenza n. 25393/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 7 luglio 2026, affronta il complesso rapporto tra false valutazioni di bilancio, dissesto societario e responsabilità penale degli organi amministrativi e di controllo. La vicenda trae origine dal fallimento del “Parma Football Club” e dalle contestazioni relative alle plusvalenze derivanti dalla compravendita dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla cessione del marchio e ad alcune operazioni infragruppo.
Plusvalenze fittizie: non basta il sospetto per configurare il falso in bilancio
Il primo principio affermato dai giudici di legittimità riguarda il valore probatorio delle cosiddette plusvalenze fittizie. Secondo il Collegio, la dimostrazione dell’esistenza di una strategia societaria finalizzata a migliorare artificialmente i risultati di bilancio attraverso operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il falso in bilancio. La ricostruzione di un sistema di operazioni può rappresentare un significativo elemento indiziario, ma non sostituisce l’accertamento della correttezza delle singole iscrizioni contabili. Per ciascuna operazione contestata è necessario individuare il criterio valutativo applicabile vigente al momento della redazione del bilancio, e verificare, alla luce di tale criterio, se la valutazione iscritta in bilancio risulti effettivamente falsa e penalmente rilevante.
La Suprema Corte richiama così l’attenzione sulla differenza tra un’anomalia economica e una falsità penalmente rilevante.
Un’operazione può apparire economicamente discutibile o incoerente con le ordinarie logiche di mercato senza che ciò comporti automaticamente la falsità del valore iscritto in bilancio.
Il principio assume particolare rilievo con riguardo ai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Per tali beni, infatti, non esiste normalmente un valore di mercato oggettivamente determinabile attraverso quotazioni ufficiali o parametri direttamente osservabili. La relativa stima richiede pertanto l’impiego di metodologie valutative caratterizzate da fisiologici margini di discrezionalità tecnica, in linea con l’orientamento consolidatosi dopo la riforma del falso valutativo.
Ne consegue che il solo importo della plusvalenza o la reiterazione di operazioni analoghe non consentono, autonomamente, di qualificare come false le valutazioni iscritte in bilancio, essendo invece necessario dimostrare, con riferimento a ciascuna operazione, l’effettiva falsità del valore iscritto in bilancio. L’accertamento della falsità della valutazione costituisce, tuttavia, soltanto il primo passaggio dell’indagine, poiché il giudice deve verificare anche la ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie penale contestata.
Falso in bilancio e dissesto: il necessario nesso causale
Un secondo profilo affrontato dai giudici riguarda il rapporto tra falso in bilancio e bancarotta impropria da reato societario. Il Collegio ribadisce che il dissesto rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e che non può essere desunto dalla semplice successione temporale tra alterazione del bilancio e fallimento della società. È invece necessario dimostrare che le false comunicazioni sociali abbiano concretamente contribuito a determinare o aggravare la crisi dell’impresa, consentendo, ad esempio, di occultare perdite, ritardare gli interventi sul capitale, mantenere artificiosamente la continuità aziendale o procrastinare l’emersione dello stato di crisi.
Il ruolo della prova tecnica nelle valutazioni di bilancio
I giudici di legittimità dedicano inoltre particolare attenzione al ruolo della prova tecnica.
La Suprema Corte osserva che il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente o del perito, ma tale scelta richiede una motivazione adeguata, capace di confrontarsi sul piano tecnico con le argomentazioni sviluppate nell’elaborato peritale.
Le dichiarazioni testimoniali possono contribuire alla ricostruzione del contesto nel quale le operazioni sono state realizzate, ma non sono idonee, da sole, a dimostrare la falsità di valutazioni economiche che richiedono specifiche competenze tecniche.
Nei giudizi che coinvolgono valutazioni economico-aziendali, la pronuncia conferma, quindi, che l’eventuale dissenso rispetto alle conclusioni del consulente richiede un percorso argomentativo coerente sul piano tecnico. Il Collegio, pur riaffermando la libertà del giudice nella valutazione della prova, rimarca che l’eventuale superamento delle conclusioni tecniche non può fondarsi su mere considerazioni intuitive o su elementi dichiarativi privi di un adeguato supporto specialistico.
Operazioni infragruppo e tutela del patrimonio sociale
Se, con riferimento alle plusvalenze, la Corte richiede un rigoroso accertamento della falsità delle singole valutazioni, diverso è invece l’approccio adottato per le operazioni prive di un’effettiva giustificazione economica.
La Corte distingue, infatti, le contestazioni fondate su valutazioni estimative da quelle riguardanti operazioni caratterizzate dall’assenza di una reale controprestazione.
In tale ambito si inserisce la cessione del marchio “Parma Football Club” a una società appartenente al medesimo gruppo. In questo caso la questione non concerne la correttezza della valutazione economica del bene, bensì l’effettività della controprestazione. La mancata riscossione del corrispettivo pattuito, l’assenza di adeguate garanzie e l’incapacità patrimoniale della società acquirente hanno indotto la Cassazione a qualificare l’operazione come distrattiva. La sentenza ribadisce, inoltre, che il riferimento all’interesse del gruppo non è sufficiente a giustificare il depauperamento del patrimonio della società fallita, essendo necessario dimostrare l’esistenza di concreti vantaggi compensativi.
La diversa qualificazione delle due vicende evidenzia come esse poggino su presupposti profondamente differenti. Nel primo caso la questione riguarda la correttezza della valutazione economica del bene; nel secondo assumono rilievo l’effettività della controprestazione e la salvaguardia del patrimonio sociale. Questa differenza conduce la Corte a una diversa qualificazione delle due operazioni, confermando che esse devono essere valutate secondo la loro concreta natura economica e giuridica.
Responsabilità di amministratori e sindaci: escluso ogni automatismo
La Suprema Corte affronta anche la fattispecie degli amministratori privi di deleghe e dei sindaci, escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva ovvero di mera posizione.
La partecipazione agli organi sociali non comporta, infatti, una responsabilità oggettiva per le condotte degli amministratori esecutivi, ma richiede un accertamento specifico del ruolo concretamente svolto, delle informazioni concretamente disponibili e dei poteri di intervento esercitabili dal singolo soggetto. Anche sotto questo profilo i giudici di legittimità valorizzano il principio della responsabilità personale, imponendo di verificare il contributo effettivamente riconducibile a ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo. L’accertamento deve pertanto estendersi anche alla concreta conoscibilità delle operazioni contestate e all’effettiva possibilità di impedirne o segnalarne gli effetti, in relazione ai doveri propri della funzione ricoperta.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a evitare che valutazioni economiche caratterizzate da significativi margini di discrezionalità vengano automaticamente ricondotte al piano della responsabilità penale.
Ne deriva che, anche nei procedimenti concernenti il settore calcistico, l’accertamento della responsabilità richiede una rigorosa dimostrazione della falsità delle singole poste contabili contestate, del concreto contributo causale delle false comunicazioni sociali alla produzione o all’aggravamento del dissesto e, più in generale, della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie penale contestata.
Riferimenti normativi:
- Cass. pen., sez. V, sent. 7 luglio 2026, n. 25393.
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