CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 5 NOVEMBRE 2025
IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.
L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:
- accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
- accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
- accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.
IVA
I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva
Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.
Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.
AGEVOLAZIONI
La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento
Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 94
Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere.
Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento.
1. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0):
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
2. Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate:
- 220% (fino a 2,5 milioni);
- 140% (tra 2,5 e 10 milioni);
- 90% (tra 10 e 20 milioni).
L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche.
Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti.
I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo.
IVA
Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.
Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.
È possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.
Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalate, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l’apposito modulo di richiesta.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA
Agenzia delle Entrate, FAQ Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Da quando decorre il beneficio dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA infrannuali per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB)?
A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con una nuova FAQ pubblicata sul proprio sito internet, fornendo un importante chiarimento in materia di concordato preventivo biennale.
L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA.
In particolare, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, fino a 70.000 euro annui, e quello dell’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA infrannuali entro lo stesso limite, si applicano ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato.
Quindi, ad esempio, un contribuente che aderisce nel 2024 al CPB 2024-2025 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.
IMPOSTE INDIRETTE
Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 ottobre 2025, n. 390267
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.
Con provvedimento del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo rilasciato dagli intermediari (Allegato A), al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica.
Aggiornati anche i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle Entrate (Allegato B), uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi.
Il provvedimento pubblicato uniforma la disciplina di riferimento sostituendo integralmente quanto stabilito con i precedenti provvedimenti del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.
AGEVOLAZIONI
Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, Sentenza 4 luglio 2025, n. 143
Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini dei benefici di legge, vanno individuate con criteri estremamente restrittivi, come prefigurati dalle specifiche disposizioni normative, in quanto non coincidono tout court con qualsivoglia innovazione, pur significativa, che confliggerebbe con il rischio degli aiuti di Stato inibiti dall’art. 107 TFUE.
Per essere ammesse al beneficio, le attività devono avere le seguenti caratteristiche:
- novità, intesa come qualcosa di nuovo in termini di conoscenza ovvero di applicazione che richiede il contributo di un ricercatore;
- creatività, nel senso come approccio, cioè non ipotizzato e/o già verificato in precedenza come possibile per metodo o risultato;
- incertezza, intesa come risultato della ricerca e sviluppo all’obiettivo prefigurato;
- sistematicità, intesa quale organizzazione della ricerca o dello sviluppo per l’oggetto specifico prefigurato;
- trasferibilità e/o riproducibilità, dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.
Non possono, comunque, usufruire del beneficio di legge quelle attività, che pur costituiscono miglioramenti/innovazioni, e in astratto sembrano presentare i caratteri sopra riferiti, allorché siano caratterizzate (comma 5 art. cit.) da periodicità intrinseca rispetto al prodotto, alla linea di produzione, al processo di fabbricazione, ai servizi esistenti e alle altre operazioni in corso.
In altri termini, possono godere del beneficio, esclusivamente, quelle attività sganciate da modifiche naturalmente periodiche, ossia da modifiche intraprese in relazione alle concrete operazioni periodiche necessitate, immanenti, dell’attività propria della impresa (c.d. “core business”).
Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 143 del 4 luglio 2025, ha rigettato l’appello proposto da una società avverso un atto di recupero, osservando che il progetto su cui la società aveva fondato il credito non risultava possedere le caratteristiche di “apprezzabile e generalizzata innovazione scientifica e/o tecnologica” e non rispondeva agli altri criteri indicati dal Manuale di Frascati sopra descritti.
IRPEF
Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi
A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfetario.
La modifica chiave è contenuta nell’art. 54 del TUIR che stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le somme percepite da un professionista come rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile.
I benefici per i professionisti, e in particolare per quelli in regime forfetario, sono due:
- il primo è che poiché i rimborsi analitici sono esclusi dal calcolo dei compensi, la base imponibile forfetaria si riduce e questo si traduce in un risparmio d’imposta diretto;
- il secondo riguarda le soglie di accesso e permanenza nel regime forfetario. Poiché i rimborsi spese analitici non sono più qualificabili come “compensi”, si ritiene che non debbano più essere inclusi nel conteggio per la verifica delle soglie (85.000 euro per rimanere nel regime nell’anno successivo e 100.000 euro per non essere esclusi immediatamente dal regime in corso d’anno).
Il principio vale però solo per i rimborsi analitici, ovvero quelli in cui la spesa viene addebitata analiticamente al cliente per il suo importo esatto e documentato. Non si applica ai rimborsi forfetari che continuano ad essere considerati compensi.
AGEVOLAZIONI
Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 22 ottobre 2025
Pubblicato il decreto del MIMIT del 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, introdotto per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
Il contributo è rivolto alle persone fisiche che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per famiglia anagrafica e 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.
Per accedere al bonus elettrodomestici è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.
Produttori e i venditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata, attiva dal 23 ottobre per i produttori e dal 27 ottobre per i venditori.
La seconda piattaforma della misura sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato.
AGEVOLAZIONI
L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
Agenzia delle Entrate, Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata ad ottobre 2025, un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge.
È rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.
Una sezione della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che hanno stipulato un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).
La guida si conclude con una sezione con le risposte ai quesiti più ricorrenti sull’argomento.
AGEVOLAZIONI
Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 ottobre 2025, n. 263
Con risposta ad interpello n. 263 del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato all’estero come dipendente di una società straniera e aver contemporaneamente svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente presso una società non collegata a quella estera, continuando tuttavia la collaborazione con l’università.
Dopo aver ripercorso le disposizioni sul nuovo regime impatriati (art. 5, del D.Lgs. n. 209/2023), riconosciuto a chi trasferisce la residenza in Italia e si impegna a risiedervi per almeno quattro anni, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale potrà essere applicato solo ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società italiana non collegata a quella estera.
Ai fini dell’agevolazione non rileva, spiegano le Entrate, la circostanza che il contribuente continui anche la collaborazione con l’università. Tuttavia, i redditi percepiti da quest’ultima attività non potranno beneficiare del regime impatriati, poiché si tratta dello stesso datore di lavoro per cui il contribuente aveva lavorato anche in Italia prima del trasferimento all’estero.
APPROFONDIMENTI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.
L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:
- accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
- accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
- accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.
Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi.
Vantaggi
- Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario.
- Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato.
- Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi.
- Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile.
Svantaggi e limitazioni
- Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione finanziaria conserva pieni poteri per notificare:
• qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi;
• accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del contribuente);
• accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, D.P.R. n. 600/1973);
• atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973);
• atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU). - Proroga dei termini di accertamento: l’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni.
- Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono:
• notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti;
• decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione;
• decadenza dal concordato preventivo biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale;
• procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria. - Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli.
In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.
IVA
Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.
Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.
Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori.
I rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo
Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia.
Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:
- responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura;
- sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore.
Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso
Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso.
Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni.
Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi:
- emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata;
- versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24;
- versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione);
- versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento.
In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 1 dicembre 2025 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
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