COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 11 GIUGNO 2026
Con il Provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo relative alle dichiarazioni IVA 2026 riferite al periodo d’imposta 2025. L’attività di controllo si basa sull’incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle operazioni soggette a reverse charge, consentendo all’Amministrazione finanziaria di individuare omissioni dichiarative e possibili incongruenze. Il Provvedimento si inserisce nel solco delle misure di compliance previste dalla Legge n. 190/2014 e valorizza ulteriormente il patrimonio informativo derivante dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA.
Nuova campagna di compliance IVA per il periodo d’imposta 2025
L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di rafforzamento degli strumenti di compliance preventiva attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 172588 del 9 giugno 2026, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il Provvedimento individua le modalità operative con cui saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative a possibili anomalie riscontrate nelle dichiarazioni IVA relative all’anno d’imposta 2025.
L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione finanziaria è quello di favorire la regolarizzazione spontanea degli errori e delle omissioni prima dell’avvio di attività accertative vere e proprie, consentendo ai contribuenti di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.
Le anomalie oggetto di segnalazione
Grazie alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche emesse e ricevute e nei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, verranno individuate tre principali tipologie di anomalie.
La prima riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, con la possibilità di presentarla entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
La seconda concerne la presentazione della dichiarazione senza la compilazione del quadro VE, ovvero con un ammontare di operazioni attive dichiarate non superiore a 1.000 euro e comunque inferiore rispetto alle cessioni imponibili risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi trasmessi. Ai fini del controllo, l’Agenzia considera il volume d’affari indicato nel rigo VE50 aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati nel rigo VE40.
La terza fattispecie riguarda i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA senza compilare il quadro VJ, pur risultando destinatari di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) documentate da fatture elettroniche ricevute. In questo caso l’Agenzia verifica il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’applicazione del reverse charge.
Tabella riepilogativa delle anomalie individuate
| Anomalia rilevata | Fonte dei dati utilizzati | Possibile regolarizzazione |
| Omessa presentazione della dichiarazione IVA 2026 | Fatture elettroniche e corrispettivi telematici | Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 e ravvedimento |
| Dichiarazione senza quadro VE o con operazioni attive fino a 1.000 euro non coerenti con i dati disponibili | Fatture elettroniche emesse e corrispettivi telematici | Dichiarazione integrativa e ravvedimento |
| Dichiarazione senza quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge | Fatture elettroniche ricevute | Dichiarazione integrativa e ravvedimento |
Come saranno trasmesse le comunicazioni
Le comunicazioni saranno inviate direttamente al domicilio digitale del contribuente tramite posta elettronica certificata (PEC). Contestualmente, i dettagli delle anomalie riscontrate saranno consultabili all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sia nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Tra le informazioni contenute nella comunicazione figurano:
- i dati identificativi del contribuente;
- il numero e la data della comunicazione;
- il codice atto e il periodo d’imposta interessato;
- gli estremi della dichiarazione IVA eventualmente trasmessa;
- le modalità per fornire chiarimenti o segnalare circostanze non conosciute dall’Amministrazione;
- le istruzioni per procedere alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Il ruolo del ravvedimento operoso
Particolare rilievo assume il richiamo all’istituto del ravvedimento operoso.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 possono ancora regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 e versando imposte, interessi e sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.
Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni potranno trasmettere una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte eventualmente dovute, gli interessi e le sanzioni ridotte previste dal medesimo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il Provvedimentoprecisa, inoltre, che restano autonomamente dovute le sanzioni riferite alle cosiddette violazioni prodromiche.
Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, riguarda la possibilità di accedere al ravvedimento anche quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza dell’avvio di attività istruttorie o verifiche fiscali, purché non sia stato notificato un atto impositivo, una comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Controlli sempre più basati sui dati digitali
Il Provvedimento conferma l’evoluzione del sistema dei controlli IVA verso modelli fondati sull’utilizzo massivo dei dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’incrocio automatico delle informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di individuare tempestivamente anomalie dichiarative, riducendo il ricorso agli accertamenti tradizionali e favorendo forme di collaborazione preventiva con il contribuente.
Per professionisti, imprese e consulenti fiscali diventano, quindi, fondamentale verificare la coerenza tra i dati trasmessi mediante fatture elettroniche, corrispettivi telematici e contenuto della dichiarazione annuale IVA, con particolare attenzione ai quadri VE e VJ, che rappresentano oggi uno dei principali punti di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provv. 9 giugno 2026, n. 172588.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.