SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 11 GIUGNO 2026
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. blocco dei pagamenti da parte delle P.A. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo. In caso affermativo segnalano la circostanza all’Agenzia delle entrate-riscossione che attiva il recupero dell’importo a debito.
Fonti ufficiali
Art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973: D.M. MEF n. 40/2008
Il blocco ai pagamenti da parte della P.A: la verifica di inadempienza
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 è rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.
Tale norma regola il c.d. blocco dei pagamenti da parte delle P.A.
In particolare, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.
In caso affermativo:
- segnalano la circostanza all’Agenzia delle entrate-riscossione,
- ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (…).
Circa la verifica della “regolarità fiscale” del professionista, ai fini della stessa rilevano i carichi scaduti di diversa natura affidati all’ADER e riferiti a:
- imposte erariali;
- tributi locali;
- tributi regionali;
- contributi previdenziali non pagati;
- multe per violazioni del Codice della strada,
- ecc.
La procedura dettagliata sullo svolgimento della verifica circa la presenza di debiti affidati per il recupero ad ADER è stata individuata con il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
La consultazione per la verifica su eventuali inadempimenti è disponibile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti_verifica.html ed è resa disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it).
A livello procedurale, in base all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 sopra citato:
- se, in esito alla verifica che la Pubblica Amministrazione effettua tramite l’Agente della riscossione, risultano ruoli scaduti,
- per un periodo di sospensione pari a 60 giorni, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito se comunicato dall’ADER nei 5 giorni feriali successivi alla richiesta di verifica;
- l’Agente della riscossione emana, salvo che nel frattempo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per il pignoramento presso terzi (la P.A. che deve eseguire il pagamento).
| BLOCCO PAGAMENTI P.A. – LA PROCEDURA | |||
| Aspetto | Riferimenti D.M. n. 40/2008) | Contenuto operativo | Risvolti pratici |
| Soggetti obbligati | Art. 1, lett. a | Obbligo per P.A. e società a totale partecipazione pubblica. | La verifica è obbligatoria prima del pagamento. |
| Soglia di verifica | Art. 1, lett. b + art. 2 | Verifica obbligatoria per pagamenti superiori a € 5.000 comprensivi di IVA ovvero al netto in ipotesi di applicazione dello split payment. | Sotto soglia il pagamento può essere eseguito senza controllo. |
| Definizione di inadempimento | Art. 1, lett. e | Debiti iscritti a ruolo o affidati ad ADER non pagati entro 60 giorni dalla notifica per almeno € 5.000 complessivi. Nella prassi applicativa il controllo ex art. 48-bis riguarda oggi anche carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS affidati all’Agenzia delle entrate – riscossione. | Il beneficiario è considerato moroso verso l’Erario. |
| Richiesta di verifica | Art. 2, comma 1 | La P.A. invia richiesta tramite piattaforma Acquisti in Rete / sistema informativo. | Si attiva il controllo automatico presso ADER. |
| Termine di risposta | Art. 2, comma 2 | ADER risponde entro 5 giorni feriali. | Se non arriva risposta, la P.A. può pagare. |
| Esito negativo | Art. 3, comma 1 | Se non risultano inadempimenti, il pagamento procede. | Nessun blocco. |
| Esito positivo | Art. 3, commi 2 –3 | La comunicazione segnala il debito e preannuncia il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973. | La P.A. deve sospendere il pagamento. |
| Sospensione del pagamento | Art. 3, comma 4 | Blocco delle somme fino a concorrenza del debito per 60 giorni. | Il creditore pubblico non paga il beneficiario. |
| Crediti parzialmente impignorabili | Art. 3, comma 4 | Per stipendi, pensioni e crediti ex art. 545 c.p.c. valgono i limiti di pignorabilità. | Il blocco opera solo entro i limiti consentiti. |
| Pagamento o sgravio durante la sospensione | Art. 3, comma 5 | Se il debitore paga o ottiene riduzione/sospensione del carico, ADER aggiorna la P.A. | La P.A. può liberare totalmente o parzialmente il pagamento. |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 richiamato | ADER notifica ordine di versamento diretto alla P.A. | Le somme vengono versate direttamente ad ADER. |
| Scadenza dei 60 giorni | Art. 3, comma 6 | Se ADER non notifica il pignoramento entro 60 giorni, la P.A. deve pagare il beneficiario. | Il blocco perde efficacia. |
| Dati richiesti per la verifica | Art. 4, comma 4 | Codice fiscale beneficiario, importo e identificativo pagamento. | Tracciabilità della procedura. |
| Accesso al sistema | Art. 4, commi 1 -3 | Operatori abilitati tramite registrazione su Acquisti in Rete P.A. | Accesso controllato e nominativo. |
I rimedi ai fini del superamento della verifica però possono essere diversi, tra questi, ad esempio, la preventiva chance di compensazione con i c.d. crediti commerciali.
Leggi il Commento Compensazione crediti verso la P.A. con carichi scaduti. Regole per l’anno 2026
Permettono di superare la verifica in esame anche:
- l’eventuale sospensione legale della riscossione (legge n. 228/2012);
- la contestazione del carico in sede giudiziale;
- l’attivazione preventiva di un piano di rateazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
- il pagamento del debito prima della scadenza;
- eventuali definizioni agevolate.
Circa l’attivazione di una rateazione ex art. 19, tale chance non è ammessa laddove la richiesta di dilazione riguardi somme già oggetto di verifica di inadempienza ai sensi dell’art. 48-bis in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione (vedi comma 1 quater 1, art. 19 D.P.R. n. 602/1973).
Le nuove regole per i professionisti nei rapporti con la P.A.
Il comma 725 della legge n. 199/2025, Legge di bilancio 2026, ha rafforzato le disposizioni in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A. prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
Nuovo comma 1-ter, art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973
Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attivita’ professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro (…).
Il blocco al pagamento opera laddove il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento di qualsiasi ammontare anche se sotto soglia di 5.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.
Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati da tale data, sono soggetti alla nuova disciplina (vedi circolare Ministero della Giustizia 17 marzo 2026).
Sono interessati dalla penalizzazione in esame: le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall’impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR – vedi Dossier ufficiale Legge di bilancio 2026).
A livello procedurale, in caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente:
- procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.
Dunque, in tal modo, per i pagamenti in favore dei professionisti, viene bypassata la procedura individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale prevede la sospensione del pagamento nonché la notifica alla P.A. dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Con l’art. 2-ter, inserito in fase di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto Fiscale, il legislatore è intervenuto in materia disponendo che il meccanismo del blocco ai pagamenti scatta solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate dal professionista, siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Tuttavia, da tale limite di soglia debitoria rimane lo storno automatico in favore di ADER con compensazione forzosa anche per pagamenti inferiori a 5.000 euro.
Si riporta una tabella di sintesi sulla disciplina ex art. 48-bis complessivamente considerata.
| Norma | Art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e comma 725, legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026). |
| Rif. di prassi | Circolari MEF: 29 luglio 2008, n. 22; 8 ottobre 2009, n. 29; 23 settembre 2011, n. 27; 21 marzo 2018, n. 13. |
| Soggetti “pagatori” tenuti ad attivare la verifica | Tutte le Amministrazioni pubbliche; Enti Pubblici anche economici; Aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 820 del 20 febbraio 2014; Autorità nazionale anticorruzione-ANAC, orientamento n. 15/2015/AC del 30 aprile 2015). |
| Soggetti esclusi | Fondazioni e associazioni di Enti pubblici. |
| Debiti rilevanti | Imposte erariali, tributi locali/regionali, contributi previdenziali, multe stradali, ecc. |
| Pagamenti esclusi dalla verifica | Versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali; rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona; corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona; pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping; pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità; pagamenti a titolo di assegno alimentare; sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento; indennità per inabilità temporanea al lavoro; finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari; trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali; crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.); ecc. |
| Rapporti con la verifica di inadempienza contributiva (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, Codice contratti pubblici) | La verifica di inadempienza è eseguita con riferimento all’importo residuo, come risultante a seguito dell’intervento sostitutivo, ancora spettante al beneficiario, ove superiore alla soglia prevista dal dall’art. 48-bis. |
| Rimedi | Compensazione crediti P.A., sospensione legale della riscossione; contestazione in sede giudiziale; rateazione art. 19 D.P.R. n. 602/1973; pagamento prima della scadenza; eventuali definizioni agevolate (ad esempio, rottamazione-quinquies). |
| REGOLE PER I PROFESSIONISTI | |
| Ambito soggettivo applicazione verifica | Persone fisiche o società esercenti lavoro autonomo (art. 54 TUIR) con Partita IVA. |
| Importo pagamenti P.A. | Verifica inadempienza anche per pagamenti ≤ 5.000 euro e anche se riferiti a prestazioni in “gratuito patrocinio” (nessuno esonero per gli avvocati). |
| Condizione blocco | Beneficiario o erede inadempiente per una o più cartelle di importo ≥ 5.000 euro. |
| Decorrenza | 15 giugno 2026 (regole ordinarie per i pagamenti antecedenti). |
| REGOLE PER LE IMPRESE E ALTRI SOGGETTI | |
| Regola per le imprese | Verifica solo per pagamenti > 5.000 euro. |
| Condizioni blocco | Debiti beneficiario/erede almeno pari a 5.000 euro. |
| Soglia non autonomi | Sotto 5.000 euro nessuna sospensione pagamenti. |
| Stipendi dipendenti pubblici | Dal 1° gennaio 2026 verifica per stipendi > 2.500 euro con debiti ≥ 5.000 euro |
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