SCHEDA PRATICA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DI ANDREA AMANTEA | 12 OTTOBRE 2026
La notifica degli atti di accertamento deve avvenire entro termini precisi ben dettagliati dal legislatore. Il 31 dicembre 2026 scadono, in via ordinaria, i termini per notificare gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2020, con dichiarazione presentata nel 2021, e relativi al 2018, in caso di dichiarazione omessa. La scadenza effettiva deve tuttavia essere verificata considerando le riduzioni premiali, le proroghe e l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale e ai ravvedimenti collegati. La scheda riepiloga i termini per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, con particolare attenzione al coordinamento tra le discipline dei diversi bienni CPB e le relative sanatorie.
Fonti ufficiali
D.P.R. n. 600/1973; D.P.R. n. 633/1972; D.L. n. 18/2020; D.L. n. 81/2025; D.L. n. 113/2024; D.L. n. 84/2025; D.Lgs. n. 148/2026.
Avvisi di accertamento. I termini di decadenza ordinari
I termini ordinari entro i quali l’Amministrazione finanziaria può attivarsi ai fini dell’accertamento, a pena di decadenza, sono fissati:
- per l’IVA all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972,
- per le imposte sui redditi all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973,
- per l’IRAP, in forza dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
| Decadenza attività di accertamento | ||
| Periodo d’imposta di riferimento dichiarazione ordinaria/tardiva | Anno N (presentazione N+1)* | 31 dicembre anno n+6 |
| Periodo d’imposta di riferimento omessa dichiarazione | Anno N (omessa presentazione N+1) | 31 dicembre anno n+8 |
* Per le dichiarazioni tardive presentate entro novanta giorni, il termine decorre dall’anno di effettiva presentazione; se questa avviene nell’anno N+2, la scadenza è il 31 dicembre N+7. Riferimenti: art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998.
I suddetti termini, così come rivisti dalla legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, operano con effetti dal periodo d’imposta 2016.
Per i periodi d’imposta precedenti i termini di notifica sono rispettivamente fissati al quarto anno e al quinto anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
La Legge di bilancio 2016 ha eliminato altresì la previsione di raddoppio dei termini di accertamento in ipotesi di reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000.
| Cosa | Termine di notifica avvisi di accertamento. |
| Tempestività notifica | Rileva la data di spedizione /giorno in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC. |
| Presentazione ricorso-decorrenza termine | Data di ricezione dell’atto. |
| Dichiarazione integrativa | I termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione. |
In base a quanto detto fin qui, è possibile individuare la decadenza dei termini di accertamento ordinati per gli anni come di seguito individuati.
| Periodo d’imposta di riferimento | Con dichiarazione ordinaria presentata | Con omessa dichiarazione |
| 2013 | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2019 |
| 2014 | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2020 |
| 2015 | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2021 |
| 2016 | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2024 |
| 2017 | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2025 |
| 2018 | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2026 |
| 2019 | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2027 |
| 2020 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 |
| 2021 | 31 dicembre 2027 | 31 dicembre 2029 |
| 2022 | 31 dicembre 2028 | 31 dicembre 2030 |
| 2023 | 31 dicembre 2029 | 31 dicembre 2031 |
| 2024 | 31 dicembre 2030 | 31 dicembre 2032 |
| 2025 | 31 dicembre 2031 | 31 dicembre 2033 |
Per alcuni soggetti passivi i termini ordinari sono ridotti rispettivamente di:
- un anno se soggetti ISA virtuosi, in applicazione del regime premiale ex art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 (per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi vedi provvedimento, Agenzia delle entrate – Prot. n. 123160) nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi;
- due anni per imprese e professionisti i quali rispettano i requisiti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 ossia contestualmente documentano le operazioni poste in essere tramite fattura elettronica e/o documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri; effettuano/ricevono pagamenti di importo superiore a 500 euro esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, assegno recante la clausola di non trasferibilità, RI.BA. e MAV – Interpello n. 404/2022).
Vedi Scheda pratica Pagamenti tracciati: riduzione dei termini di accertamento.
I suddetti termini ordinari possono essere oggetto di alcune disposizioni in deroga di seguito individuate.
| Schema d’atto – contraddittorio preventivo (art. 6-bislegge n. 212/2000) | In particolare, scatta una proroga di 120 gg da conteggiare dalla scadenza del termine per l’esercizio del contraddittorio: se il termine di almeno 60 giorni riconosciuto al contribuente per presentare le eventuali controdeduzioni rispetto allo schema d’atto scade successivamente al termine di decadenza per l’accertamento definitivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 gg. | |
| Invito al contraddittorio (accertamento con adesione – art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997) | Il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario: qualora tra la data di comparizione su iniziativa dell’Ufficio procedente e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 gg. | |
| Adesione al PVC (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997) | I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi: fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del 30° dalla consegna del verbale di constatazione. | |
| Oneri detraibili/deducibili su più anni (amm.ti-bonus edilizi; ecc.) | Il potere di accertamento sul fatto generatore e sul presupposto costitutivo del componente di reddito può essere attivato rispetto alla dichiarazione in cui è indicata una delle singole rate di deduzione/detrazione. Dunque la decadenza non non deve essere rapportata alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto perla prima volta in bilancio (Cass., SS.UU., sent. 25 marzo 2021, n. 8500). | |
| Oneri pluriennali – novità | L’art. 22 D.Lgs. n. 148/2026 ha inserito il comma 1-bis nell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, disciplinando il termine per l’accertamento dei componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi (vedi, ad esempio, le spese di manutenzione straordinaria), la disposizione si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa. In particolare: fatta eccezione per i componenti relativi a operazioni inesistenti, il termine decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di tali componenti è stata dedotta; l’art. 22, comma 3, stabilisce espressamente che la disposizione si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. In assenza di un’espressa qualificazione della norma come interpretativa e tenuto conto della decorrenza specificamente prevista, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’art. 22 introduca una regola nuova in materia di termini per l’esercizio dell’attività di accertamento relativamente ai componenti negativi a efficacia pluriennale, applicabile ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 (vedi speciale Telefisco 2026). Una volta intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applicano i termini ordinari del comma 1 dell’art. 43 sopra citato. | |
| Aiuti di Stato automatici | Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati: il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione. | |
| Violazioni quadro RW – Investimenti in paradisi fiscali | Presunzione paese Black List D.M. 4 maggio 1999 o D.M. 21 novembre 2001(comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009) – termini notifica atto di accertamento. | I termini di accertamento ordinari ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sono raddoppiati (art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009). |
| Violazioni obbligo di monitoraggio art. 4 D.L. n. 167/1990 – termine notifica atto di contestazione sanzione. | 31/12 del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009). | |
Decadenza dei termini di accertamento al 31/12. Disapplicazione proroga 85 gg
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, Decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
Art. 67 del D.L. n. 18/2020
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (…).
Nei fatti si tratta di una proroga di 85 giorni.
Dunque ai termini ordinari per l’accertamento, con decorrenza in corso nel 2020, come da circolare n. 11/E/2020 devono essere aggiunti 85 giorni.
“Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020” (circolare, Agenzia delle entrate, n. 11/E/2020).
| Annualità | Dichiarazione Regolare Termini ordinari | Dichiarazione Regolare Proroga Covid 85 gg | Dichiarazione Omessa Termini ordinari | Dichiarazione Omessa Proroga Covid 85 gg |
| 2015 | 2020 | 28/02/2022 (vedi art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020) | 31/12/2021 | 26/03/2022 |
| 2016 | 31/12/2022 | 26/03/2023 | 31/12/2024 | 26/03/2025 |
| 2017 | 31/12/2023 | 25/03/2024 | 31/12/2025 | 26/03/2026 |
| 2018 | 31/12/2024 | 26/03/2025 | 31/12/2026 | 26/03/2027 |
| 2019 | 31/12/2025 | 26/03/2026 | 31/12/2027 | 25/03/2028 |
| 2020 | 31/12/2026 | 31/12/2028 |
La portata temporale della proroga è stato oggetto di intervento da parte della Giurisprudenza.
In particolare, la giurisprudenza si è espressa con pareri contrastanti:
- bloccando i suoi effetti rispetto alle annualità i cui termini di accertamento non scadevano nel 2020 (C.G.T. I Torino 21 novembre 2022, n. 890/6/22, C.G.T. I Prato 31 ottobre 2023, n. 87/2/23, C.G.T. I Latina 25 ottobre 2023, n. 974/3/23);
- legittimando invece la sua applicazione, si veda la sentenza, C.G.T. I Taranto del 13 luglio 2023, n. 734/2/23.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 gennaio 2025, n. 1630 e 29 luglio 2025, n. 21765) ha poi risolto definitivamente la questione, sposando l’interpretazione del Fisco.
Tuttavia, l’applicazione della proroga in parola è stata intercettata con l’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2025, decreto con il quale è stato previsto che: a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’art. 67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.
Da qui, post disattivazione per norma della proroga di 85 giorni per i soli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, è corretto affermare che:
- per le dichiarazioni omesse 2017, la scadenza per l’accertamento è al 31 dicembre 2025;
- per le dichiarazioni omesse 2018, al 31 dicembre 2026;
- per le rettifiche 2019 delle dichiarazioni validamente presentate, il termine resta il 31 dicembre 2025 senza proroghe.
| Annualità | Dichiarazione Regolare Termini ordinari | Dichiarazione Regolare Proroga Covid 85 gg | Dichiarazione Omessa Termini ordinari | Dichiarazione Omessa Proroga Covid 85 gg |
| 2015 | 28/02/2022 (vedi art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020) | 31/12/2021 | 26/03/2022 | |
| 2016 | 31/12/2022 | 26/03/2023 | 31/12/2024 | 26/03/2025 |
| 2017 | 31/12/2023 | 25/03/2024 | 31/12/2025 | Disapplicazione proroga (si applicano i termini ordinari – colonna precedente) |
| 2018 | 31/12/2024 | 26/03/2025 | 31/12/2026 | |
| 2019 | 31/12/2025 | Disapplicazione proroga (si applicano i termini ordinari – colonna precedente) | 31/12/2027 | |
| 2020 | 31/12/2026 | 31/12/2028 |
Nel complesso, la notifica degli atti di accertamento relativi al modello Redditi, IRAP e IVA 2021, periodo d’imposta 2020, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026.
Nel caso di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine è il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, per cui a fine anno vanno in archivio i modelli Redditi, IRAP e IVA 2019, relativi all’omessa dichiarazione dell’anno 2018.
CPB Sanatoria CPB e termini di accertamento
Per individuare il termine di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi, occorre verificare anche l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (CPB) e al ravvedimento collegato.
Per i soggetti ISA, le discipline dei bienni 2024-2025 e 2025-2026 prevedono proroghe diverse, a seconda che il contribuente abbia aderito al solo concordato oppure abbia ravveduto una o più annualità pregresse.
In particolare:
- CPB 2024-2025 senza ravvedimento: i termini in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025 (art. 2-quater, comma 14, ultimo periodo, D.L. n. 113/2024);
- CPB 2024-2025 con ravvedimento: per le annualità ravvedute dal 2018 al 2021, i termini sono prorogati al 31 dicembre 2027. Il 2022, anch’esso ravvedibile, non è incluso in questa proroga (art. 2-quater, comma 14, primo periodo).
- CPB 2025-2026 senza ravvedimento: i termini in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026 (art. 12-ter, comma 17, ultimo periodo, D.L. n. 84/2025).
- CPB 2025-2026 con ravvedimento: per le annualità ravvedute dal 2019 al 2022, i termini sono prorogati al 31 dicembre 2028. Il 2023, anch’esso ravvedibile, non è incluso in questa proroga (art. 12-ter, comma 17, primo periodo).
Scadenze per annualità
Dichiarazione validamente presentata nell’anno successivo a quello d’imposta; assenza di riduzioni premiali e di altre proroghe o discipline speciali. Le colonne del ravvedimento presuppongono l’adesione per la specifica annualità.
| Periodo d’imposta | Termine ordinario | Solo CPB 2024-2025 | CPB 2024-2025 e ravvedimento | Solo CPB 2025-2026 | CPB 2025-2026 e ravvedimento |
| 2018 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2027 | 31/12/2024¹ | — |
| 2019 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2027 | 31/12/2026 | 31/12/2028 |
| 2020 | 31/12/2026 | 31/12/2026 | 31/12/2027 | 31/12/2026 | 31/12/2028 |
| 2021 | 31/12/2027 | 31/12/2027 | 31/12/2027 | 31/12/2027 | 31/12/2028 |
| 2022 | 31/12/2028 | 31/12/2028 | 31/12/2028 | 31/12/2028 | 31/12/2028 |
| 2023 | 31/12/2029 | 31/12/2029 | — | 31/12/2029 | 31/12/2029 |
¹ Nessuna proroga per effetto della sola adesione al CPB 2025-2026.
Regime premiale ISA
La riduzione di un anno ex art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. n. 50/2017 va verificata per l’annualità accertata.
Il MEF, nella risposta all’interrogazione n. 5-03163 del 27 novembre 2024, ha chiarito che, per gli aderenti al CPB 2024-2025 con punteggio ISA almeno pari a 8:
- il 2018 era già decaduto al 31 dicembre 2023, mentre
- il termine per il 2019, in scadenza al 31 dicembre 2024, era prorogato al 31 dicembre 2025 anche senza ravvedimento.
Applicando lo stesso criterio al CPB 2025-2026, la proroga al 31 dicembre 2026 interessa il 2020 per chi beneficia della riduzione ISA per tale annualità, anziché il 2019. I termini già scaduti non vengono riaperti; vanno verificate eventuali proroghe già operanti sul singolo contribuente.
Per i contribuenti che beneficiano della riduzione di due anni dei termini di accertamento “per pagamenti tracciati”, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, e che hanno aderito al CPB 2025-2026 e al relativo ravvedimento:
- la proroga al 31 dicembre 2028, disposta dall’art. 12-ter, comma 17, primo periodo, del D.L. n. 84/2025, interessa le annualità 2021 e 2022, se oggetto di ravvedimento,
- come confermato dall’Agenzia delle entrate a Telefisco 2026, per il 2023, pur se ravveduto, resta invece fermo il termine ridotto del 31 dicembre 2027, poiché tale annualità non rientra in nessuna delle due proroghe previste dal citato comma 17.
La proroga dei termini va coordinata con la preclusione delle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
E’ infatti preclusa l’attivazione dei seguenti tipi di controllo per le annualità sanate: accertamenti analitico, analitico-induttivi e induttivi sul reddito d’impresa e lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973; accertamenti analitico-induttivi IVA basati su presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
Rimangono ferme le eccezioni previste dall’art. 2-quater, comma 10, e dall’art. 12-ter, comma 13.
Termini di accertamento e intrecci con la nuova sanatoria CPB
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha riproposto il c.d. ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio d’imposta 2026-2027.
La disciplina è contenuta nell’art. 29 del decreto e interessa i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
La possibilità di adesione non riguarda indistintamente a tutti i soggetti che accedono al CPB: la norma fa espresso riferimento ai contribuenti che “rinnovano l’adesione” per il 2026-2027.
L’opzione consente di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’adesione comporta dei risvolti significativi per chi aderisce alla sanatoria circa la proroga dei termini per l’accertamento.
| Termini di accertamento annualità ravvedute | Proroga al 31 dicembre 2029 per le annualità 2020-2023 oggetto di ravvedimento (il 23 scadeva già al 31 dicembre 2029 in assenza di riduzioni premiali). |
| Proroga per chi rinnova il CPB | I termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. |
Da qui entra in gioco il regime premiale dei pagamenti tracciati.
Infatti si ritiene che, in pendenza di regime, i soggetti passivi che intendano aderire al ravvedimento speciale:
- comunicando l’adesione al rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027,
- ove intendano accedere alla “sanatoria” per una o più annualità 2020-2023, potranno ritenere oramai decadute le attività di accertamento per i periodi d’imposta 2020 e 2021 senza alcun interesse a ricorrere al ravvedimento.
| TERMINI DI DECADENZA DA ACCERTAMENTO AI FINI IIDD/IVA | ||||
| Periodo d’imposta | Regime premiale “pag. tracciabili” esercitata in Dichiarazione | Termini ordinari | RAVVEDIMENTO | |
| No Regime premiale | Sì Regime premiale | |||
| 2020 | Mod. REDDITI 2021 | 31/12/2026 | 31/12/2024 | Da escludere, già decaduto, in assenza di precedenti proroghe |
| 2021 | Mod. REDDITI 2022 | 31/12/2027 | 31/12/2025 | Da escludere, già decaduto, in assenza di precedenti proroghe |
| 2022 | Mod. REDDITI 2023 | 31/12/2028 | 31/12/2026 (+proroga di 1 anno per chi rinnova CPB) | Possibile |
| 2023 | Mod. REDDITI 2024 | 31/12/2029 | 31/12/2027 (proroga al 31/12/2029 se “ravveduto”). | Possibile |
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