COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 17 GIUGNO 2026
Il contributo analizza il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo alla luce del D.Lgs. n. 36/2021 e delle istruzioni del modello Redditi PF 2026 nonché delle relative specifiche tecniche. Dopo un richiamo alla disciplina fiscale che riconosce una franchigia fiscale annua di 15.000 euro, l’attenzione viene posta sulle modalità operative di imputazione dell’agevolazione nei diversi quadri dichiarativi interessati (RC, LM e RE). Ricorrendo alle specifiche tecniche ministeriali, viene illustrato il meccanismo di ripartizione della quota esente tra redditi da collaborazione coordinata e continuativa e compensi professionali percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro sportivo.
La tassazione del lavoro sportivo. Un cenno
Dopo l’intervento ad opera del D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii (vedi Legge delega, Legge n. 86/2019), è stato profondamente rivisto il trattamento fiscale riservato ai compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Facciamo dunque riferimento al trattamento dei compensi percepiti per attività/prestazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, l’art. 36, comma 6, del Decreto citato dispone quanto segue.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli artt. 10 e 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
| Compensi attività sportiva dilettantistica | |
| Regole del TUIR (fino al 30 giugno 2023) | Qualificazione tra i redditi diversi art. 67 – comma 1, lett. m), del TUIR |
| Fino a 10.000 euro | Esenzione fiscale, nessun obbligo di dichiarazione dei redditi. |
| da 10.000 a 30.658,28 | Ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%). Nessun obbligo di dichiarazione dei redditi. Il compenso concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. |
| Somme eccedenti l’importo di 30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28) | Ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%). Assoggettamento a IRPEF nei modi ordinari in dichiarazione dei redditi. |
| Regole riforma dello sport (dal 1° luglio 2023 in avanti) | Esenzione fiscale fino a 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. |
La specifica tassazione qui in parola riguarda i compensi:
- legati all’attività di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
- prestata verso un soggetto dell’ordinamento sportivo (vedi ad esempio ASD e SSD) e altri soggetti di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.
Da qui, l’art. 25 appena citato, al comma 1, definisce lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva (…).
È altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (vedi ad esempio un’ASD) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
L’elenco aggiornato delle mansioni rientranti nell’ambito del lavoro sportivo è disponibile al seguente link: https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Nel complesso, l’attività di lavoro sportivo come sopra inquadrata può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato o di
- un rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA),
- anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla gestione della franchigia di 15.000 euro e alla sua imputazione nel modello Redditi 2026: quadro RC, quadro RE e quadro LM.
Infatti da quest’anno, le istruzioni ministeriali hanno finalmente previsto anche per il quadro LM, riservato ai contribuenti in regime forfetario, specifiche regole di compilazione per la segnalazione e la gestione del suddetto limite di detassazione.
Si veda la scheda pratica Lavoratori sportivi e quadro LM modello Redditi.
Modello Redditi 2026. Gestione franchigia detassazione lavoro sportivo
Facendo ricorso alle specifiche tecniche che accompagnano il modello Redditi 2026 e prendendo a riferimento un esempio pratico, è possibile meglio comprendere il meccanismo alla base dell’imputazione della franchigia di 15.000 euro tra i quadri RC, RE ed LM.
Ipotizziamo che un personal trainer con partita IVA in regime forfetario, nel corso del periodo d’imposta 2025 abbia percepito i seguenti compensi:
• 10.000 euro per prestazioni rese verso l’ASD “Fitness the square”;
• 12.000 euro per prestazioni rese verso L’ASD “Wellness point”.
Oltre alle suddette “collaborazioni” con le citate ASD, lo stesso contribuente ha un co.co.co in essere con una terza ASD. Nel periodo d’imposta 2025 ha ricevuto compensi per 10.000 euro puntualmente indicati nel quadro RC.In tale caso, come da specifiche tecniche che accompagnano il modello Redditi PF 2026, rilevano anche gli importi indicati nel quadro RC che andranno ad erodere in parte la franchigia di 15.000 euro.
Tale franchigia sarà in automatico redistribuita sulla base del rapporto tra i singoli compensi sportivi al lordo della franchigia, inseriti nei quadri RC e LM e la franchigia stessa.
Franchigia lavoro sportivo – Schema operativo (specifiche tecniche)
| Step | Operazione | Formula/Regola |
| 1 | Determinazione franchigia | Agevolazione_Sportivi = 15.000 |
| 2 | Somma redditi RC sportivi | Totale_Cod_8_Quadro_RC = somma RC1-RC3 con codice 8 |
| 3 | Somma redditi LM sportivi | Sportivi_LM = somma LM22-LM27 colonna 3 con codice 2 in colonna 7 |
| 4 | Acquisizione reddito RE sportivo | Sportivi_RE = RE21 colonna 4 |
| 5 | Calcolo totale redditi sportivi | Totale_Sportivi = RC + LM + RE |
| 6 | Calcolo percentuale RC | Percentuale_RC = Totale_Cod_8_Quadro_RC / Totale_Sportivi |
| 7 | Calcolo abbattimento RC | Abbattimento_RC = 15.000 × Percentuale_RC (arrotondato) |
| 8 | Determinazione quota esente RC | Min(Abbattimento_RC, Totale_Cod_8_Quadro_RC) → RC5 colonna 4 |
| 9A | Se RE21 NON è compilato | Abbattimento_LM = min(Sportivi_LM, 15.000 − Quota_Esente_RC) |
| 9B | Se RE21 è compilato | Percentuale_LM = Sportivi_LM / Totale_Sportivi |
| 10 | Calcolo abbattimento LM | Min(Sportivi_LM, 15.000 × Percentuale_LM) (arrotondato) |
| 11 | Ripartizione quota LM | Imputazione proporzionale sui righi LM22-LM27 con codice 2 |
Esempio operativo – Franchigia lavoro sportivo 15.000 euro
Dati iniziali
| Tipologia | Importo |
| ASD Fitness the Square (LM) | 10.000 euro |
| ASD Wellness Point (LM) | 12.000 euro |
| Totale LM | 22.000 euro |
| Co.co.co. sportiva (RC) | 10.000 euro |
| Totale RE | 0 euro |
| Franchigia disponibile | 15.000 euro |
- STEP 1 – Totale redditi sportivi
Totale_Sportivi = RC + LM + RE = 10.000 + 22.000 + 0 = 32.000 euro - STEP 2 – Percentuale RC
Percentuale_RC = 10.000 / 32.000 = 31,25% - STEP 3 – Abbattimento teorico RC
15.000 x 31,25% = 4.687,50 euro -> arrotondato 4.688 euro - STEP 4 – Quota esente RC
Minore tra 4.688 euro e 10.000 euro = 4.688 euro. Da riportare in RC5 colonna 4 - STEP 5 – Franchigia residua
15.000 – 4.688 = 10.312 euro - STEP 6 – Abbattimento LM
Min(22.000 ; 10.312) = 10.312 euro - STEP 7 – Ripartizione LM
La quota di 10.312 euro deve essere imputata proporzionalmente ai compensi LM
Ripartizione della franchigia nel quadro LM
| Committente | Compenso | Percentuale | Quota franchigia | Quota arrotondata |
| Fitness the Square | 10.000 euro | 45,4545% | 4.687,27 euro | 4.687 euro |
| Wellness Point | 12.000 euro | 54,5455% | 5.624,73 euro | 5.625 euro |
Risultato finale
| Quadro | Compensi | Quota esente |
| RC (co.co.co.) | 10.000 euro | 4.688 euro |
| LM – Fitness the Square | 10.000 euro | 4.687 euro non concorre ai compensi ai quali applicare i coefficienti di redditività per determinare il reddito per attività. |
| LM – Wellness Point | 12.000 euro | 5.625 euro non concorre ai compensi ai quali applicare i coefficienti di redditività per determinare il reddito per attività. |
| Totale franchigia utilizzata | 15.000 euro | |
Conseguentemente, i compensi da lavoro sportivo fiscalmente rilevanti saranno pari a euro 17.000 (32.000 – 15.000).
Lo stesso meccanismo di calcolo varrebbe nell’ipotesi in cui il lavoratore autonomo sportivo fosse in regime “ordinario” con la compilazione del quadro RE.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25, 36;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 10 e 11;
- Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 72078, Istruzioni modello Redditi PF 2026, fascicolo 3.
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