VIDEO E PODCAST
DI MARCO BALDIN | 21 SETTEMBRE 2026
La Video Pillola offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: utili non distribuiti senza contribuzione INPS per il socio lavoratore di srl; esenzione dal bollo auto nel 2027 per un solo veicolo; accertamento ridotto: da barrare la casella nel modello REDDITI; CPB 2026-2027: il ravvedimento sana anche il 2023; conti correnti esteri cointestati: nel quadro RW l’intero importo; permuta con inadempimento: il momento impositivo IVA è la sentenza ex art. 2932 c.c.; associazioni e IVA sulle operazioni verso i soci: la rettifica non passa dall’integrativa; fusione inversa con società veicolo: perdite riportabili; intelligenza artificiale: nuovi reati presupposto.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- utili non distribuiti senza contribuzione INPS per il socio lavoratore di srl – La Cassazione, con la sentenza n. 25377/2026, ha esaminato il trattamento contributivo degli utili non distribuiti per i soci lavoratori di srl iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. In base all’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 i contributi si calcolano sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e, secondo l’INPS (circolare n. 84/2021 e istruzioni del quadro RR), vi rientra la quota del reddito dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione del socio, anche se gli utili non sono distribuiti. Nel caso di specie la socia unica lavoratrice non aveva versato contributi per il 2015 e il 2017, avendo accantonato integralmente gli utili a riserva. La Corte dà ragione alla contribuente: il reddito entra nella base contributiva solo se è per legge imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF, cioè in caso di percezione effettiva degli utili o di opzione per la trasparenza fiscale. Il termine “denunciati” non è un generico richiamo ai redditi astrattamente conseguibili, e l’onere di provare l’imputazione spetta all’ente creditore. Attenzione però: la vicenda riguarda annualità in cui i dividendi concorrevano al reddito IRPEF. Dal 2018 gli utili alle persone fisiche scontano la ritenuta d’imposta del 26% e non vanno dichiarati, per cui la portata della pronuncia sugli anni più recenti va verificata con attenzione;
- esenzione dal bollo auto nel 2027 per un solo veicolo – Il D.L. n. 162/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre, introduce all’art. 2 l’esenzione dalla tassa automobilistica per il 2027. Spetta a tutte le persone fisiche, senza requisiti di reddito o ISEE, per i versamenti con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, e riguarda i soggetti passivi individuati dall’art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982: proprietari al PRA, usufruttuari, acquirenti con riservato dominio, utilizzatori in leasing e in noleggio a lungo termine. I veicoli, purché assicurati, sono le autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza fino a 80 kW, nonché i motocicli e i ciclomotori senza limiti di potenza, ma solo se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile. La regola centrale è che l’esenzione vale per un solo veicolo. Con più autovetture agevolabili spetta su quella di minore potenza e, a parità, su quella con bollo inferiore. Chi ha un’auto fino a 80 kW e una moto è esentato solo sull’auto; chi ha un’auto oltre gli 80 kW e una moto, solo sulla moto. Per più motocicli vale il criterio della minore potenza, per più ciclomotori quello della prima immatricolazione più remota. L’esenzione vale anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo accordo;
- accertamento ridotto: da barrare la casella nel modello REDDITI – I soggetti passivi IVA che certificano le operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici e garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500 euro beneficiano, ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, della riduzione di due anni dei termini di accertamento sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo. I mezzi ammessi dal D.M. 4 agosto 2016 sono bonifico, carte e assegni non trasferibili, oltre a MAV e ricevute bancarie (interpello n. 404/2022); basta un solo pagamento diverso per perdere il beneficio per l’intero anno. Il beneficio va comunicato in dichiarazione: per il 2025 si barra il rigo RS136 dei modelli PF e SP o il rigo RS269 del modello SC, entro il 2 novembre 2026. L’omissione rende inefficace la riduzione, ma è sanabile con integrativa. Esclusi gli esonerati da e-fattura e corrispettivi telematici; i forfetari, oggi obbligati alla fattura elettronica, vi rientrano;
- CPB 2026-2027: il ravvedimento sana anche il 2023 – L’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026 reintroduce il ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale, riservato a chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027, con esclusione di chi aderisce per la prima volta nel 2026. La sanatoria copre i periodi dal 2020 al 2023, includendo l’annualità base della prima proposta. Il vantaggio è duplice: preclusione delle rettifiche ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e riduzione del rischio di decadenza dal CPB 2024-2025, che scatta per attività non dichiarate oltre il 30% dei ricavi anche nel periodo precedente. Versamenti in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in massimo 10 rate mensili dal 16 marzo 2027, salvo notifica di PVC, schemi di atto o atti di recupero prima del pagamento;
- conti correnti esteri cointestati: nel quadro RW l’intero importo – Nel quadro RW ciascun cointestatario di un conto estero deve indicare l’intera giacenza, con la propria percentuale di possesso nel campo 5, secondo la circolare n. 38/2013, anche ai fini IVAFE. L’esonero sotto i 15.000 euro va riferito al picco di giacenza nell’anno. L’obbligo riguarda anche i delegati ad operare, non gli amministratori con firma sui conti societari né il trustee privo di titolarità effettiva. Sul piano sanzionatorio, la giurisprudenza prevalente, tra cui Cass. n. 5964/2024, ammette tante sanzioni quanti sono i cointestatari, ciascuna sul 100% della giacenza media del campo 8;
- permuta con inadempimento: il momento impositivo IVA è la sentenza ex art. 2932 c.c. – Con l’ordinanza n. 18544/2026 la Cassazione ha affermato che, nella permuta di un bene presente con un bene futuro, se il trasferimento avviene con sentenza ex art. 2932 c.c., il momento impositivo IVA coincide con la pubblicazione della sentenza, anche se non passata in giudicato. Il principio, già consolidato per l’imposta di registro, viene esteso all’IVA e alle imposte dirette, in coerenza con l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, restando autonome ex art. 11 le operazioni che compongono la permuta;
- associazioni e IVA sulle operazioni verso i soci: la rettifica non passa dall’integrativa – Con le ordinanze nn. 2808, 2810 e 3052 del 2026 la Cassazione ha stabilito che l’associazione che, pur potendo applicare l’esclusione dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, emette fattura con IVA verso gli associati deve versare l’imposta per il principio di cartolarità, salvo variazione in diminuzione ex art. 26. La correzione con dichiarazione integrativa non è ammessa, avendo l’indicazione delle operazioni come imponibili carattere negoziale: lettura che lascia perplessi, perché trasforma un regime di esclusione in un regime opzionale;
- fusione inversa con società veicolo: perdite riportabili – Con la risposta a interpello n. 172/2026 l’Agenzia delle entrate conferma che le limitazioni al riporto di perdite e interessi passivi dell’art. 172, comma 7, del TUIR non si applicano alla fusione inversa in cui la target incorpora la società veicolo costituita per l’acquisizione con equity. La disapplicazione riguarda le posizioni fino al 2023, mentre dal 2024 per le operazioni infragruppo opera l’art. 177-ter del TUIR (D.Lgs. n. 192/2024), in linea con le risposte nn. 162/2026, 234/2022 e 235/2022 e la circolare n. 6/2016;
- intelligenza artificiale: nuovi reati presupposto 231 – Infine, il D.Lgs. n. 160/2026, in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, introduce dal 30 settembre il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001 sui reati commessi con sistemi di intelligenza artificiale: l’art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi di IA ad alto rischio, con sanzione all’ente da 600 a 1.000 quote, e l’art. 612-quater c.p. sui deepfake, da 200 a 700 quote. Si applicano le interdittive dell’art. 9, comma 2, esclusa l’interdizione dall’attività. Da aggiornare Modelli organizzativi e verifiche degli Organismi di Vigilanza.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- utili non distribuiti senza contribuzione INPS per il socio lavoratore di srl – La Cassazione, con la sentenza n. 25377/2026, ha esaminato il trattamento contributivo degli utili non distribuiti per i soci lavoratori di srl iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. In base all’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 i contributi si calcolano sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e, secondo l’INPS (circolare n. 84/2021 e istruzioni del quadro RR), vi rientra la quota del reddito dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione del socio, anche se gli utili non sono distribuiti. Nel caso di specie la socia unica lavoratrice non aveva versato contributi per il 2015 e il 2017, avendo accantonato integralmente gli utili a riserva. La Corte dà ragione alla contribuente: il reddito entra nella base contributiva solo se è per legge imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF, cioè in caso di percezione effettiva degli utili o di opzione per la trasparenza fiscale. Il termine “denunciati” non è un generico richiamo ai redditi astrattamente conseguibili, e l’onere di provare l’imputazione spetta all’ente creditore. Attenzione però: la vicenda riguarda annualità in cui i dividendi concorrevano al reddito IRPEF. Dal 2018 gli utili alle persone fisiche scontano la ritenuta d’imposta del 26% e non vanno dichiarati, per cui la portata della pronuncia sugli anni più recenti va verificata con attenzione;
- esenzione dal bollo auto nel 2027 per un solo veicolo – Il D.L. n. 162/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre, introduce all’art. 2 l’esenzione dalla tassa automobilistica per il 2027. Spetta a tutte le persone fisiche, senza requisiti di reddito o ISEE, per i versamenti con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, e riguarda i soggetti passivi individuati dall’art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982: proprietari al PRA, usufruttuari, acquirenti con riservato dominio, utilizzatori in leasing e in noleggio a lungo termine. I veicoli, purché assicurati, sono le autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza fino a 80 kW, nonché i motocicli e i ciclomotori senza limiti di potenza, ma solo se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile. La regola centrale è che l’esenzione vale per un solo veicolo. Con più autovetture agevolabili spetta su quella di minore potenza e, a parità, su quella con bollo inferiore. Chi ha un’auto fino a 80 kW e una moto è esentato solo sull’auto; chi ha un’auto oltre gli 80 kW e una moto, solo sulla moto. Per più motocicli vale il criterio della minore potenza, per più ciclomotori quello della prima immatricolazione più remota. L’esenzione vale anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo accordo;
- accertamento ridotto: da barrare la casella nel modello REDDITI – I soggetti passivi IVA che certificano le operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici e garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500 euro beneficiano, ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, della riduzione di due anni dei termini di accertamento sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo. I mezzi ammessi dal D.M. 4 agosto 2016 sono bonifico, carte e assegni non trasferibili, oltre a MAV e ricevute bancarie (interpello n. 404/2022); basta un solo pagamento diverso per perdere il beneficio per l’intero anno. Il beneficio va comunicato in dichiarazione: per il 2025 si barra il rigo RS136 dei modelli PF e SP o il rigo RS269 del modello SC, entro il 2 novembre 2026. L’omissione rende inefficace la riduzione, ma è sanabile con integrativa. Esclusi gli esonerati da e-fattura e corrispettivi telematici; i forfetari, oggi obbligati alla fattura elettronica, vi rientrano;
- CPB 2026-2027: il ravvedimento sana anche il 2023 – L’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026 reintroduce il ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale, riservato a chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027, con esclusione di chi aderisce per la prima volta nel 2026. La sanatoria copre i periodi dal 2020 al 2023, includendo l’annualità base della prima proposta. Il vantaggio è duplice: preclusione delle rettifiche ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e riduzione del rischio di decadenza dal CPB 2024-2025, che scatta per attività non dichiarate oltre il 30% dei ricavi anche nel periodo precedente. Versamenti in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in massimo 10 rate mensili dal 16 marzo 2027, salvo notifica di PVC, schemi di atto o atti di recupero prima del pagamento;
- conti correnti esteri cointestati: nel quadro RW l’intero importo – Nel quadro RW ciascun cointestatario di un conto estero deve indicare l’intera giacenza, con la propria percentuale di possesso nel campo 5, secondo la circolare n. 38/2013, anche ai fini IVAFE. L’esonero sotto i 15.000 euro va riferito al picco di giacenza nell’anno. L’obbligo riguarda anche i delegati ad operare, non gli amministratori con firma sui conti societari né il trustee privo di titolarità effettiva. Sul piano sanzionatorio, la giurisprudenza prevalente, tra cui Cass. n. 5964/2024, ammette tante sanzioni quanti sono i cointestatari, ciascuna sul 100% della giacenza media del campo 8;
- permuta con inadempimento: il momento impositivo IVA è la sentenza ex art. 2932 c.c. – Con l’ordinanza n. 18544/2026 la Cassazione ha affermato che, nella permuta di un bene presente con un bene futuro, se il trasferimento avviene con sentenza ex art. 2932 c.c., il momento impositivo IVA coincide con la pubblicazione della sentenza, anche se non passata in giudicato. Il principio, già consolidato per l’imposta di registro, viene esteso all’IVA e alle imposte dirette, in coerenza con l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, restando autonome ex art. 11 le operazioni che compongono la permuta;
- associazioni e IVA sulle operazioni verso i soci: la rettifica non passa dall’integrativa – Con le ordinanze nn. 2808, 2810 e 3052 del 2026 la Cassazione ha stabilito che l’associazione che, pur potendo applicare l’esclusione dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, emette fattura con IVA verso gli associati deve versare l’imposta per il principio di cartolarità, salvo variazione in diminuzione ex art. 26. La correzione con dichiarazione integrativa non è ammessa, avendo l’indicazione delle operazioni come imponibili carattere negoziale: lettura che lascia perplessi, perché trasforma un regime di esclusione in un regime opzionale;
- fusione inversa con società veicolo: perdite riportabili – Con la risposta a interpello n. 172/2026 l’Agenzia delle entrate conferma che le limitazioni al riporto di perdite e interessi passivi dell’art. 172, comma 7, del TUIR non si applicano alla fusione inversa in cui la target incorpora la società veicolo costituita per l’acquisizione con equity. La disapplicazione riguarda le posizioni fino al 2023, mentre dal 2024 per le operazioni infragruppo opera l’art. 177-ter del TUIR (D.Lgs. n. 192/2024), in linea con le risposte nn. 162/2026, 234/2022 e 235/2022 e la circolare n. 6/2016;
- intelligenza artificiale: nuovi reati presupposto 231 – Infine, il D.Lgs. n. 160/2026, in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, introduce dal 30 settembre il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001 sui reati commessi con sistemi di intelligenza artificiale: l’art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi di IA ad alto rischio, con sanzione all’ente da 600 a 1.000 quote, e l’art. 612-quater c.p. sui deepfake, da 200 a 700 quote. Si applicano le interdittive dell’art. 9, comma 2, esclusa l’interdizione dall’attività. Da aggiornare Modelli organizzativi e verifiche degli Organismi di Vigilanza.
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