CIRCOLARE MONOGRAFICA
Dalla presunzione giurisprudenziale alla tipizzazione dell’art. 24 del D.Lgs. 148/2026
DI MASSIMILIANO TASINI | 21 SETTEMBRE 2026
L’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026 segna un passaggio di particolare rilievo della disciplina dell’“antieconomicità nell’accertamento tributario”. Il legislatore riconosce l’esistenza di una presunzione costruita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ne circoscrive le condizioni di utilizzo. Il contributo esamina l’evoluzione giurisprudenziale, il divieto di sindacato sulle scelte imprenditoriali e l’efficacia temporale della norma.
Dalla costruzione pretoria alla regola legislativa
L’art. 24 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 segna un passaggio di particolare rilievo nella disciplina dell’accertamento tributario: per la prima volta il legislatore interviene espressamente sul tema dell’antieconomicità, sino ad oggi affidato quasi interamente all’elaborazione giurisprudenziale.
L’intervento presenta un’evidente affinità sistematica con quello operato, immediatamente prima, dall’art. 23 in materia di società di capitali a ristretta base partecipativa.
In entrambi i casi il legislatore prende atto dell’esistenza di una presunzione costruita dalla Corte di Cassazione, non la espunge dall’ordinamento, ma ne circoscrive le condizioni di utilizzo.
La prospettiva è importante. L’art. 24 non sembra attribuire all’Amministrazione finanziaria un potere che prima non possedeva; al contrario, muove da un potere ormai consolidato nella giurisprudenza e ne disciplina la soglia probatoria. La disposizione stabilisce infatti che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può assumere valore sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto se ricorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure quando la stessa difformità sia “manifesta e rilevante”.
La norma, dunque, non vieta l’accertamento fondato sull’antieconomicità. Ne disciplina, piuttosto, il passaggio da semplice anomalia economica a fatto fiscalmente significativo. Per comprendere la portata di questa scelta occorre però tornare all’origine della costruzione giurisprudenziale e seguirne l’evoluzione: solo così è possibile stabilire se le parole “manifesta e rilevante” rappresentino una vera innovazione o la traduzione normativa di limiti già faticosamente elaborati dalla Cassazione.
Le origini: Cass. n. 1821/2001 e il comportamento “assolutamente contrario ai canoni dell’economia”
Il punto di partenza può essere individuato in Cass., sez. trib., 9 febbraio 2001, n. 1821 (decisione assunta il 18 ottobre 2000). La vicenda, divenuta quasi paradigmatica, riguardava il trasporto di calzature e l’asserita alterazione delle bolle di accompagnamento. La ricostruzione fattuale rende bene la natura originaria dello strumento: non una generale verifica della convenienza delle scelte dell’imprenditore, ma l’impiego dell’irrazionalità economica quale elemento capace di colmare un quadro probatorio altrimenti incompleto.
“In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973”.
Il principio è destinato ad avere enorme fortuna. Già Cass. 17 settembre 2001, n. 11645, e poi Cass. 22 maggio 2002, n. 7487, Cass. 25 maggio 2002, n. 7680 e Cass. 24 luglio 2002, n. 10802 consolidano l’idea che la contabilità formalmente regolare non costituisca una barriera assoluta all’accertamento analitico-induttivo quando il comportamento economico sottostante appaia intrinsecamente inattendibile. L’antieconomicitàopera così come fatto noto dal quale inferire, secondo lo schema della presunzione semplice, l’esistenza di ricavi non dichiarati, di costi non realmente riferibili all’impresa o, più in generale, l’inattendibilità della rappresentazione fiscale.
È significativo che la stessa Cassazione abbia continuato, a distanza di oltre vent’anni, a richiamare espressamente Cass. n. 1821/2001 quale antecedente del principio secondo cui il comportamento non spiegato e contrario ai canoni dell’economicità può sorreggere la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 (v., tra le altre, Cass. 27 luglio 2021, n. 21422).
Dall’eccezione alla normalizzazione dell’accertamento antieconomico
Nel quarto di secolo successivo il principio si è progressivamente emancipato dalle fattispecie estreme. La Cassazione ha ripetutamente affermato che, anche in presenza di scritture formalmente corrette, l’Amministrazione può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo quando i dati dichiarati siano intrinsecamente inattendibili per l’antieconomicità del comportamento del contribuente. La formula è divenuta stabile: le incongruenze tra ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete condizioni di esercizio dell’attività possono assumere valore presuntivo, purché il fatto indiziario possieda adeguata gravità e precisione.
In questa linea si collocano, fra le altre, Cass. 30 dicembre 2015, n. 26036, Cass. 11 ottobre 2018, n. 25217 e Cass. 30 ottobre 2018, n. 27552, richiamate ancora da Cass. 9 settembre 2025, n. 24773. Quest’ultima pronuncia è particolarmente significativa perché mostra quanto lontano si sia spinto il processo di normalizzazione: non un singolo negozio palesemente anomalo, ma la redditività complessiva dell’attività, protrattasi nel tempo, viene utilizzata come indice di inattendibilità.
Cass. n. 24773/2025, in una vicenda relativa ad attività ricettiva, ha richiamato anche Cass. 5 dicembre 2019, n. 31814, secondo cui l’antieconomicità della gestione non si manifesta soltanto quando l’esercizio chiude in perdita, ma anche quando l’utile risulti talmente esiguo, rispetto agli investimenti sostenuti e al rischio assunto, da rendere economicamente anomala la gestione. Il passaggio è delicato: la presunzione nata per fronteggiare condotte macroscopicamente sospette finisce per lambire la valutazione della redditività dell’impresa come tale.
È proprio questa espansione a rendere necessario individuare confini più rigorosi. Un’impresa può perdere denaro, realizzare margini modesti, attraversare una fase di start-up, sostenere costi anticipati rispetto ai ricavi o perseguire strategie il cui risultato si manifesta soltanto nel medio-lungo periodo. Se la scarsa redditività fosse sufficiente, di per sé, a legittimare la rettifica, il controllo tributario rischierebbe di trasformarsi in un sindacato sulla qualità della gestione.
La soglia dell’anomalia: dall’antieconomicità alla manifesta e macroscopica antieconomicità
La giurisprudenza ha progressivamente avvertito questa esigenza e ha innalzato la soglia dell’anomalia rilevante. Espressioni quali “assolutamente contrario ai canoni dell’economia”, “macroscopica antieconomicità”, “antieconomicità manifesta” e “abnormità” servono precisamente a distinguere l’operazione semplicemente poco conveniente da quella talmente anomala da rendere ragionevole dubitare della sua rappresentazione fiscale.
Il principio emerge con particolare chiarezza nella giurisprudenza IVA, ma non è confinato a quel settore. Cass. 27 settembre 2013, n. 22130, seguita, tra le altre, da Cass. 14 ottobre 2021, n. 27961, ha affermato che la manifesta e macroscopica antieconomicità, esulante dal normale margine di errore della valutazione economica, può assumere valore indiziario della non verità della fattura o della non inerenza della destinazione del bene o servizio. La medesima formula è stata ribadita da Cass. 19 aprile 2023, n. 10422.
La soglia qualificata risponde a una ragione evidente: il mercato non impone un unico prezzo e l’imprenditore non è tenuto a scegliere l’operazione ex post più redditizia. La fisiologica dispersione dei prezzi, le asimmetrie informative, la forza contrattuale delle parti, la necessità di acquisire o mantenere clientela, la situazione finanziaria e le strategie di gruppo possono produrre condizioni negoziali anche molto diverse dalla media. L’anomalia fiscalmente significativa deve pertanto collocarsi oltre il normale margine di scelta e di errore imprenditoriale.
In questa prospettiva l’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026 sembra raccogliere e, al tempo stesso, precisare l’elaborazione giurisprudenziale: non utilizza l’aggettivo “macroscopica”, ma pretende che la difformità sia insieme “manifesta” e “rilevante” quando manchino ulteriori indizi qualificati.
Il limite decisivo: l’antieconomicità non autorizza il sindacato sulle scelte imprenditoriali
Il secondo, e forse più importante, argine costruito dalla giurisprudenza riguarda la natura stessa del controllo. Il punto di equilibrio è espresso con particolare nettezza da Cass. 15 settembre 2017, n. 21405, che merita di essere assunta come una delle pronunce-cardine dell’intera evoluzione dell’antieconomicità.
La vicenda riguardava costi per servizi di marketing e pubblicità nell’ambito di un gruppo societario. La contribuente aveva accettato, attraverso un successivo accordo, di sostenere un corrispettivo più elevato rispetto a quello originariamente pattuito. L’Amministrazione considerava la scelta antieconomica proprio perché la società non era giuridicamente obbligata a rinunciare alle condizioni economiche più favorevoli di cui già disponeva.
La Corte distingue con precisione due piani. Da un lato conferma che rientra nei poteri dell’Amministrazione la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi e che un comportamento manifestamente antieconomico, privo di una giustificazione razionale, può assumere valore indiziario. Dall’altro pone un limite decisivo: tale controllo non può trasformarsi nella verifica della necessità o dell’opportunità della spesa rispetto all’attività esercitata, perché in tal modo il Fisco finirebbe per sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni di strategia commerciale.
È particolarmente significativo il modo in cui Cass. n. 21405/2017 applica il principio al caso concreto. L’antieconomicità era fatta dipendere, in sostanza, dalla circostanza che la società avesse volontariamente rinunciato ai benefici derivanti dal precedente assetto contrattuale. Ma la possibilità di scegliere una soluzione economicamente meno favorevole non dimostra, di per sé, che il costo sia estraneo all’impresa. Perché il sindacato fiscale possa procedere oltre occorrono elementi ulteriori, capaci di rivelare una finalità estranea alla gestione aziendale.
Il passaggio è essenziale anche in prospettiva sistematica. L’antieconomicità non coincide con l’errore imprenditoriale e neppure con la mancata massimizzazione del profitto. L’impresa può compiere una scelta costosa, rinunciare a un vantaggio contrattuale, sostenere una spesa che ex post si rivela improduttiva o perseguire un interesse economico più ampio rispetto al risultato della singola operazione. Il controllo tributario può interrogarsi sulla realtà e sulla riferibilità fiscale di tali fatti; non può stabilire quale scelta avrebbe dovuto compiere un imprenditore più accorto.
Per questa ragione Cass. n. 21405/2017 conserva, anche dopo la positivizzazione dell’antieconomicità, una funzione centrale. La disposizione del 2026 disciplina la forza probatoria dello scostamento dal mercato; non attribuisce all’Amministrazione un potere generale di amministrazione sostitutiva dell’impresa. Il limite della strategia imprenditoriale non è quindi superato dalla riforma: ne costituisce, semmai, una delle principali chiavi di lettura.
Letto lungo questa linea, l’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026 acquista un significato particolarmente preciso. La nuova norma attribuisce rilievo alla difformità tra corrispettivo e valore di mercato, ma non afferma che l’operazione economicamente meno conveniente sia per ciò stesso fiscalmente inattendibile. Al contrario, richiedendo ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, salvo il caso di una difformità che sia essa stessa manifesta e rilevante, il legislatore sembra recepire proprio la distinzione maturata nella giurisprudenza: una cosa è constatare l’anomalia economica, altra cosa è dimostrare il fatto fiscalmente rilevante che da essa si pretende di inferire.
La linea arriva sino alla giurisprudenza immediatamente precedente alla riforma. Cass. 11 agosto 2025, n. 23095 esclude che gli elevati costi sostenuti nella fase iniziale di un progetto imprenditoriale possano essere qualificati come antieconomici per il solo fatto che il progetto non abbia successivamente prodotto i risultati attesi. E Cass. 11 giugno 2026, nn. 19140 e 19144, nella vicenda Kerry Holding, richiedono che il giudizio di antieconomicità poggi su parametri quantitativi e comparativi, interni all’impresa o desunti dal mercato: in mancanza di tale raffronto, il controllo rischia di risolversi proprio in quella intromissione nelle scelte imprenditoriali che Cass. n. 21405/2017 aveva escluso.
Il successivo sviluppo della nozione di inerenza rafforza il medesimo limite. Cass. 11 gennaio 2018, n. 450 e, soprattutto, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27786 riconducono l’inerenza a un giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività d’impresa, distinto dall’utilità e dalla congruità quantitativa. L’antieconomicità e l’incongruità non scompaiono, ma assumono funzione sintomatica. Cass. 15 novembre 2022, n. 33568 chiarisce infatti che la sproporzione fra spesa e utilità può segnalare il difetto di inerenza; quando, però, il contribuente indica i fatti che riconducono il costo all’attività, l’Amministrazione deve dimostrare gli ulteriori elementi che rendono inattendibile quella ricostruzione.
Questa impostazione non nasce improvvisamente nel 2017. Già Cass. 24 luglio 2002, n. 10802, pur muovendo da una concezione assai penetrante del sindacato sull’antieconomicità, riconosceva che l’imprenditore può razionalmente compiere operazioni di per sé antieconomiche in vista di benefici economici su altri fronti. Cass. 2 maggio 2013, n. 10256 riprende espressamente tale passaggio; Cass. 1° luglio 2015, n. 13468 e Cass. 28 ottobre 2016, n. 21869 insistono sulla necessità che l’Amministrazione dimostri l’inattendibilità della condotta, da apprezzare anche nel suo sviluppo temporale. Cass. n. 21405/2017 porta però il ragionamento a maturazione, individuando con chiarezza il confine tra controllo fiscale e strategia d’impresa.
Antieconomicità, inerenza e congruità: tre piani da non sovrapporre
Il testo dell’art. 24 impone una distinzione concettuale. La difformità tra corrispettivo e valore di mercato è definita “indice sintomatico” di due possibili fatti: l’esistenza di un maggior componente positivo oppure la carenza di inerenza di un componente negativo. La norma non afferma, quindi, che lo scostamento costituisca esso stesso il maggior ricavo o la non inerenza del costo. La formulazione legislativa appare particolarmente significativa se confrontata con Cass. n. 16948/2019: anche nelle transazioni infragruppo domestiche lo scostamento dal valore normale può assumere valenza indiziaria, ma non consente di sostituire automaticamente al corrispettivo pattuito un prezzo fiscalmente “normale”.
Sul versante dei componenti negativi, la distinzione è coerente con Cass. n. 27786/2018 e Cass. n. 33568/2022: l’inerenza resta qualitativa; la congruità quantitativa può concorrere a dimostrarne la mancanza, ma non si identifica con essa. Il costo elevato può essere perfettamente inerente; occorre qualcosa che consenta di inferire che, dietro quella sproporzione, si celi una destinazione estranea all’impresa, una fattura non veritiera o comunque una rappresentazione fiscalmente inattendibile.
Sul versante dei componenti positivi il meccanismo è speculare. Un prezzo inferiore al valore di mercato non equivale automaticamente a un corrispettivo occulto. Cass. 25 giugno 2019, n. 16948, in materia di transazioni infragruppo domestiche, ha chiarito che lo scostamento dal valore normale ex art. 9 TUIR può assumere valore indiziario, ma non consente di introdurre surrettiziamente un transfer pricing interno. L’appartenenza al gruppo e una strategia economica complessiva possono giustificare margini ridotti.
L’art. 24 sembra dunque confermare una regola essenziale: il valore di mercato è un parametro probatorio, non un corrispettivo fiscalmente imposto. Il reddito d’impresa continua a essere determinato sulla base delle operazioni effettivamente poste in essere, salvo che il Fisco dimostri, attraverso il quadro presuntivo richiesto dalla legge, che il prezzo dichiarato non rappresenta correttamente il fatto economico fiscalmente rilevante.
L’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026: struttura e condizioni della nuova regola
La disposizione può essere scomposta in quattro passaggi. In primo luogo deve esistere una “difformità” tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o servizio scambiato. In secondo luogo, tale difformità non costituisce direttamente il fatto imponibile, ma soltanto un possibile “indice sintomatico”. In terzo luogo, l’indice può riguardare esclusivamente, secondo la formulazione della norma, l’esistenza di un maggior componente positivo o la carenza di inerenza di un componente negativo. Infine, lo scostamento acquista forza sufficiente solo in presenza di una delle due condizioni alternative previste dalla legge.
La prima condizione è costituita dalla presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente allo scostamento, siano gravi, precisi e concordanti. La formula richiama apertamente la disciplina delle presunzioni semplici e impedisce che un modesto disallineamento dal mercato possa, da solo, sostenere la rettifica.
La seconda condizione opera “in ogni caso” quando la difformità stessa sia “manifesta e rilevante”. Qui il legislatore ammette che un unico fatto – lo scostamento di prezzo – possieda una forza dimostrativa autonoma, ma pretende una qualificazione rafforzata. Non basta che la difformità sia visibile; deve anche essere rilevante. Non basta che sia quantitativamente rilevante; deve essere manifesta, e dunque apprezzabile con un grado di evidenza tale da sottrarla alle normali oscillazioni del mercato.
La congiunzione “e” induce a ritenere cumulativi i due requisiti. Si tratta di un punto interpretativo importante: una differenza elevata ma spiegabile per le condizioni specifiche dell’operazione non dovrebbe automaticamente soddisfare la clausola; allo stesso modo, uno scostamento evidente ma economicamente modesto non dovrebbe bastare.
“Manifesta e rilevante” e “macroscopica”: continuità e innovazione
Il lessico dell’art. 24 dialoga chiaramente con quello della Cassazione. La giurisprudenza ha parlato per anni di antieconomicità “manifesta e macroscopica”, “assoluta”, “abnorme”, tale da esulare dal normale margine di errore della valutazione economica. Il legislatore sceglie ora la coppia “manifesta e rilevante”.
La scelta può essere letta in continuità: “rilevante” assolve alla funzione quantitativa che la giurisprudenza affidava alla macroscopicità, mentre “manifesta” esprime l’evidenza dell’anomalia. Ma la positivizzazione produce comunque un effetto nuovo. Quello che prima era un limite ricavato dall’interpretazione diventa una condizione legislativa espressa dell’utilizzabilità dello scostamento isolato.
Da ciò deriva, a nostro avviso, una conseguenza pratica: non dovrebbe essere sufficiente che l’atto impositivo affermi apoditticamente l’antieconomicità. L’Ufficio dovrà indicare il valore di mercato assunto a riferimento, il metodo attraverso il quale è stato determinato, le caratteristiche comparabili del bene o servizio e, soprattutto, spiegare perché la divergenza sia manifesta e rilevante oppure quali ulteriori elementi indiziari la trasformino in una presunzione grave, precisa e concordante.
La giurisprudenza più recente offre già indicazioni utili. Cass. 8 febbraio 2026, n. 2777, in materia di canoni di locazione, ha escluso che il solo scostamento dai valori OMI possa bastare, ammettendo invece la rettifica quando il dato sia accompagnato da ulteriori elementi qualificati e da confronti di mercato attendibili. Pur anteriore all’entrata in vigore dell’art. 24, la pronuncia appare significativamente convergente con il nuovo modello normativo.
La prova contraria e la razionalità economica dell’operazione
Il nuovo assetto non elimina la necessità, per il contribuente, di documentare le ragioni delle operazioni anomale. Al contrario, quanto più il corrispettivo si discosta dal mercato, tanto più diventa opportuno conservare una traccia contemporanea delle ragioni economiche della scelta: condizioni finanziarie, quantità acquistate o vendute, durata del rapporto, penetrazione commerciale, acquisizione di clientela, smaltimento di magazzino, fase di start-up, rischio assunto, esigenze di gruppo, sinergie o altre circostanze specifiche. La linea che va da Cass. n. 13468/2015 e n. 21869/2016 a Cass. n. 33568/2022 chiarisce però un punto essenziale: lo spostamento dell’onere sul contribuente presuppone che l’Amministrazione abbia prima allegato e dimostrato elementi idonei a rendere inattendibile la condotta; non basta qualificare l’operazione come poco conveniente.
La giurisprudenza offre vari esempi. Cass. n. 16948/2019 riconosce che una strategia di gruppo può spiegare margini ridotti. Cass. n. 23095/2025impone di valutare i costi di una fase di sviluppo alla luce del progetto economico e dei benefici potenziali, non dell’esito successivo. Per contro, quando la sproporzione si accompagna a elementi ulteriori – uso personale del bene, marginalità dell’attività, assenza di una struttura organizzativa, incoerenze documentali – l’antieconomicità acquista una forza ben diversa: si vedano, ad esempio, Cass. 18 agosto 2022, n. 24880 e la giurisprudenza sulle imbarcazioni utilizzate in modo estraneo all’attività.
La prova contraria non dovrebbe, tuttavia, essere intesa come prova della convenienza dell’affare. Il contribuente non deve dimostrare che la scelta fosse la migliore possibile; deve dimostrare che l’operazione era reale, inserita nel programma dell’impresa e sorretta da ragioni compatibili con l’attività svolta. È questa distinzione a impedire che l’accertamento tributario si trasformi in una valutazione manageriale ex post.
L’IVA: la grande assente dall’art. 24
L’art. 24 delimita espressamente il proprio ambito alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. L’IVA non è menzionata. L’omissione è sistematicamente coerente con la natura armonizzata dell’imposta e con il principio unionale di neutralità: il prezzo superiore o inferiore al normale valore di mercato è, in linea di principio, irrilevante ai fini del diritto alla detrazione, salvo che l’anomalia assuma una forza tale da concorrere a dimostrare falsità, abuso o estraneità dell’operazione all’attività economica.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che i principi elaborati in materia di imposizione diretta non sono automaticamente trasferibili all’IVA. Cass. 3 febbraio 2017, n. 2875 ha affermato che, in linea di principio, è irrilevante che un’operazione sia effettuata a un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato; occorrono elementi oggettivi dai quali risulti che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, potendo l’antieconomicità assumere valore indiziario della falsità dell’operazione, del prezzo o della non inerenza del bene o servizio.
Nello stesso solco si collocano Cass. 27 settembre 2013, n. 22130, Cass. 14 ottobre 2021, n. 27961, Cass. 19 aprile 2023, n. 10422 e, più di recente, Cass. 26 maggio 2025, n. 13928. Il diritto alla detrazione non può essere negato per la mera incongruità del corrispettivo; la manifesta e macroscopica antieconomicità può assumere rilievo soltanto quale indizio di non verità dell’operazione o di estraneità del bene o servizio all’attività economica.
Anche Cass. 17 settembre 2020, n. 19341, richiamando la giurisprudenza unionale, ha ribadito che la neutralità impedisce di trasformare la congruità del costo in requisito autonomo della detrazione. Il punto di partenza resta l’effettività dell’operazione e il suo nesso con l’attività economica.
Ne deriva un effetto pratico di grande rilievo. L’accertamento nasce spesso unitariamente: l’Ufficio contesta un costo ritenuto sproporzionato o un ricavo ritenuto troppo basso e proietta la medesima ricostruzione su IRES, IRAP e IVA. Dopo l’art. 24 , questa traslazione deve essere ancora più attentamente scrutinata. Per redditi e IRAP opera la nuova regola legislativa; per l’IVA continua a operare il sistema unionale. Cass. 14 giugno 2019, n. 16010 e Cass. 13 ottobre 2020, n. 22005 sono particolarmente nette: il giudizio di congruità non è di per sé idoneo a escludere la detrazione; occorre una antieconomicità manifesta e macroscopica capace di assumere rilievo indiziario della non verità della fattura o della non inerenza della destinazione. La stessa impostazione è stata confermata da Cass. 26 maggio 2025, n. 13928.
Ciò non significa che l’antieconomicità sia irrilevante ai fini IVA. Cass. n. 27961/2021 ha espressamente escluso una preclusione assoluta all’impiego di presunzioni in materia IVA. Significa, però, che il passaggio probatorio è diverso e più rigoroso: l’anomalia deve essere collegata a un fatto idoneo a incidere sul diritto alla detrazione – falsità, inesistenza, abuso o estraneità all’attività – e non alla semplice circostanza che l’operazione sia stata conclusa a condizioni economicamente sfavorevoli.
Una norma sostanziale o una regola sull’inferenza probatoria?
La qualificazione dell’art. 24 è decisiva anche ai fini temporali. La disposizione non introduce una nuova fattispecie imponibile, non modifica l’aliquota, non ridefinisce il reddito e non stabilisce una nuova causa di indeducibilità. Interviene, piuttosto, sulla capacità dimostrativa di un determinato fatto: la difformità tra corrispettivo e valore di mercato.
Sotto questo profilo la norma presenta una marcata natura probatoria-procedimentale. Essa stabilisce quando lo scostamento può essere utilizzato come indice sintomatico e quale qualità debba possedere il complesso indiziario. È però prudente non trarre da questa constatazione una automatica conclusione di retroattività. Il legislatore non qualifica espressamente la disposizione come interpretativa e non contiene una disciplina transitoria che estenda testualmente il nuovo standard agli accertamenti già emessi o ai giudizi pendenti.
La stessa collocazione sistematica è significativa: il comma 1 detta la regola immediatamente efficace, mentre il comma 2 la trasferisce nel nuovo Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, mediante l’inserimento dell’art. 252-bis nel D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. L’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2026 coordina la disciplina transitoria stabilendo l’efficacia dell’art. 24, comma 1, sino alla decorrenza del corrispondente Testo unico.
La prudenza interpretativa è quindi necessaria: una cosa è affermare che l’art. 24 si applica agli atti adottati nel periodo della sua vigenza; altra cosa è sostenere che esso travolga automaticamente la validità di accertamenti già notificati sulla base del diritto precedente.
L’efficacia temporale: tre scenari da distinguere
Per gli accertamenti relativi a periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina, il problema non si pone: lo standard dell’art. 24 deve essere integralmente rispettato.
Più interessante è il caso dell’accertamento emesso dopo il 12 agosto 2026 ma relativo a un periodo d’imposta precedente. Poiché l’art. 24disciplina il modo in cui l’Amministrazione può valorizzare probatoriamente la difformità dal valore di mercato e non contiene una decorrenza collegata a specifici periodi d’imposta, appare sostenibile – e, allo stato, preferibile – che l’atto formato dopo l’entrata in vigore debba rispettare il nuovo standard anche se riguarda annualità pregresse. Si tratta, tuttavia, di una conclusione interpretativa che dovrà essere verificata alla luce dei primi orientamenti di prassi e giurisprudenza.
Diverso è il caso degli avvisi già notificati prima dell’entrata in vigore. Qui dobbiamo chiederci se il nuovo art. 24 potrà essere utilizzato dal giudice quale elemento sistematico per valutare la sufficienza di una presunzione.
La risposta potrebbe essere positiva senza attribuire alla norma una retroattività in senso proprio. Se il legislatore ha positivizzato limiti già presenti, almeno in parte, nella giurisprudenza – macroscopicità dell’anomalia, natura indiziaria dello scostamento, necessità di non sindacare la scelta imprenditoriale – il nuovo testo può concorrere a ricostruire il sistema e a confermare l’insufficienza di accertamenti fondati su divergenze marginali o su meri giudizi di convenienza. È lo stesso problema già emerso con l’art. 23 sulle società a ristretta base: distinguere l’applicazione diretta della nuova norma dalla sua capacità di illuminare i limiti di una presunzione preesistente.
Gli accertamenti pendenti e il possibile valore sistematico della nuova disposizione
Nei giudizi pendenti il terreno sarà inevitabilmente controverso. L’Amministrazione potrà sostenere che l’avviso deve essere valutato secondo la disciplina vigente al momento della sua emanazione; il contribuente potrà replicare che l’art. 24 non crea un nuovo beneficio sostanziale, ma esplicita la soglia minima di attendibilità di una inferenza presuntiva già sottoposta agli artt. 2727 e 2729 c.c. e all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973.
La soluzione non dovrebbe essere cercata in formule astratte sulla retroattività, ma nella struttura concreta dell’accertamento. Se l’atto è fondato su un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti, la nuova disposizione difficilmente ne altera la tenuta. Se, invece, la rettifica poggia esclusivamente su un modesto scostamento dal valore normale o su un giudizio di scarsa convenienza economica, l’art. 24 rafforza una critica che poteva già essere formulata alla luce della migliore giurisprudenza precedente.
In questo senso, il nuovo testo potrebbe avere una funzione non tanto demolitoria quanto selettiva: distingue gli accertamenti nei quali l’antieconomicità è un vero indice di inattendibilità da quelli nei quali essa è soltanto un’etichetta apposta a posteriori su una scelta imprenditoriale non condivisa dall’Ufficio.
Due presunzioni giurisprudenziali e un medesimo disegno legislativo
La collocazione consecutiva degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 148/2026 suggerisce una lettura unitaria. Nel primo caso il legislatore positivizza la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e ne delimita il fatto-base. Nel secondo prende atto dell’accertamento per antieconomicità e stabilisce quale forza debba possedere la difformità dal valore di mercato.
Il tratto comune non sembra essere l’ampliamento dei poteri dell’Amministrazione, bensì la loro tipizzazione. Presunzioni nate nella giurisprudenza e progressivamente divenute strumenti ordinari dell’accertamento vengono riconosciute dal legislatore, ma al tempo stesso ricondotte entro condizioni più definite.
Per l’antieconomicità il messaggio è particolarmente chiaro. L’impresa non è fiscalmente obbligata a massimizzare il profitto di ogni singola operazione, né il valore di mercato si trasforma in un prezzo legale. Lo scostamento può segnalare un ricavo occultato o un costo estraneo all’attività; perché ciò accada, però, occorre un quadro indiziario qualificato oppure un’anomalia che, per evidenza e dimensione, superi il fisiologico spazio della libertà imprenditoriale.
Dopo venticinque anni dalla sentenza n. 1821/2001, la presunzione di antieconomicità entra così nel diritto positivo. Ma vi entra con un paradosso solo apparente: nel momento stesso in cui il legislatore la riconosce, ne scrive i limiti. È probabilmente questo il significato più profondo dell’art. 24.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 24.
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