3° Contenuto Riservato: Le novità dal 3 al 30 agosto 2026

VIDEO E PODCAST

DI STEFANO ROSSETTI | 31 AGOSTO 2026

La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nel periodo dal 3 al 30 agosto. Fra gli argomenti trattati segnaliamo: Decreto Omnibus, IRPEF, IRES.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:

  • Decreto Omnibus: in data 11 agosto 2026 è stato pubblicato nella G.U. il D.Lgs. n. 148/2026, il c.d. “decreto omnibus”.
    Le principali novità sono le seguenti:
    • auto assegnate ai dipendenti – determinazione del fringe benefit: previsione di un coefficiente unico del 50% da moltiplicare per il costo chilometrico ACI per una percorrenza di 15.000 km. Dopo 5 anni dall’immatricolazione del veicolo il fringe benefit aumenta del 50%;
    • reddito di lavoro autonomo: vengono qualificati come reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi relativi all’art. 121 del D.L. n. 34/2020. In caso di compensazione, viene precisato che i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. Sono assoggettati a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, salvo che rappresentino il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta;
    • perdite fiscali: l’art. 7 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, del TUIR, relativo ai limiti al riporto delle perdite fiscali. La disposizione prevede una limitazione al riporto delle perdite indicato all’art. 84, comma 1 (che la stabilisce nei limiti dell’80% del reddito nei successivi periodi di imposta) nel caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, oppure in caso di modifica dell’attività. La limitazione era stata introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, che ha revisionato il regime impositivo dei redditi per IRPEF e IRES in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023. La norma di interpretazione autentica chiarisce che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui abbia a oggetto le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) e comma 2, c.c., del soggetto che riporta le perdite;
    • IVA: viene modificato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), consentendo al soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ma entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Parallelamente, viene ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture passive (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), che potranno essere annotate nel relativo registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura;
    • CPB: le novità riguardano le cause di esclusione e di decadenza e i benefici connessi al rinnovo del concordato. Inoltre, il decreto introduce la possibilità di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027. Il ravvedimento consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP che premia i soggetti con punteggi ISA più elevati sia per il calcolo della base imponibile che sull’aliquota da applicare e che prevede una riduzione per gli anni 2020 e 2021 particolarmente colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Le condizioni di accesso al ravvedimento e le regole di calcolo della base imponibile sono indicate all’art. 29. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di comunicazione delle opzioni. L’imposta sostitutiva andrà versata tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 ed è prevista la possibilità di pagamento rateale con un massimo di 10 rate mensili;
    • accertamento costi pluriennali: in deroga agli ordinari criteri di determinazione della decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, in presenza di componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale, questi debbano essere contestati entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al primo utilizzo;
    • accertamento utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa: la norma definisce i “confini” di applicazione della presunzione prevedendo che le contestazioni diverse da quelle aventi a oggetto ricavi non dichiarati e costi inesistenti non possono portare all’applicazione della presunzione di occulta distribuzione di dividendi e che la tassazione dei dividendi è effettuata in funzione della tipologia di soci (siano essi persone fisiche, imprenditori individuali e società di persone, ovvero soggetti passivi IRES);
  • IRPEF:
    • la quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania. In Italia resta infatti soggetta a tassazione soltanto la parte della prestazione che risulta imponibile secondo la normativa tedesca (risp. n. 164/E/2026);
    • i rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenute dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da IRPEF, anche se il genitore non è convivente (risp. n. 163/E/2026);
  • IRES: l’Agenzia delle entrate chiarisce che non si applicano le limitazioni dell’art. 172, comma 7, del TUIR in caso di fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2501-bis c.c. (risp. n. 162/E/2026);
  • conferimento di partecipazioni: secondo l’Amministrazione finanziaria il conferimento a realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR si applica anche in caso di pluralità di conferenti (risp. n. 161/E/2026).

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