SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 30 SETTEMBRE 2026
La riduzione biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 ai fini delle imposte sui redditi e IVA richiede il rispetto congiunto di specifici requisiti: documentazione elettronica di tutte le operazioni attive, tracciabilità degli incassi e dei pagamenti relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro e comunicazione dei presupposti nel modello Redditi. Per il periodo d’imposta 2025 l’attestazione deve essere effettuata nel quadro RS del modello Redditi 2026.
Fonti ufficiali
Art. 3 D.Lgs. n. 127/2015; art. 293, comma 7, D.Lgs. n. 141/2026; D.M. 4 agosto 2016.
La riduzione dei termini di accertamento con i pagamenti tracciati
L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 disciplina la possibilità di beneficiare di termini di accertamento ridotti sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, subordinata alla tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.
Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Ai fini della tracciabilità sono ammessi strumenti di pagamento quali:
- bonifico bancario o postale,
- carta di debito o carta di credito,
- ovvero assegno bancario,
- circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
Le disposizioni attuative della misura sono state fissate con il D.M. MEF 4 agosto 2016 “Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA”.
Dal 1° gennaio 2027, la disciplina confluisce nel nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
La previsione relativa alla riduzione biennale dei termini di accertamento per i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, è riprodotta nell’art. 293, comma 7, del Testo unico.
Fino al 31 dicembre 2026 resta pertanto applicabile il riferimento all’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015. Restano ferme le modalità attuative stabilite dal D.M. 4 agosto 2016.
Regole operative e perimetro applicativo. I chiarimenti di prassi
Nel corso del tempo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con una serie di chiarimenti di prassi sul regime premiale da coordinarsi insieme alle disposizioni attuative.
| Riduzione termini di accertamento e pagamenti tracciati-Chiarimenti di prassi e disposizioni attuative | ||
| Ambito chiarimento | Chiarimento | Documento di Prassi/decreto |
| Beneficiari della norma | La tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria. | Interpello n. 331/2021 Interpello n. 438/2022 |
| Requisiti richiesti | Documentazione delle operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica (immediata o differita) via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri; tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500. | |
| Esclusioni e adempimenti | La riduzione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento è esclusa per i redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi; tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile) devono essere eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già citato art. 3 del decreto attuativo. | Decreto Min. Economia e Finanze 4 agosto 2016 |
| Ulteriori strumenti di pagamento ammessi | RI.BA MAV Addebiti in busta paga per il servizio mensa laddove il pagamento della retribuzione ai lavoratori – e, parallelamente, il corrispettivo della prestazione per il servizio mensa dagli stessi versato tramite la corrispondente decurtazione – avvenga con uno dei mezzi tracciati individuati dal legislatore (vedi D.M. 4 agosto 2016). | Interpello n. 404/2022 Interpello n. 331/2021 |
| Adesione volontaria | Sono esclusi dal regime premiale i soggetti che pongono in essere operazioni dispensati dall’obbligo di certificazione fiscale ex D.M 10 maggio 2019 ammenochè non se ne avvalgono su base volontaria. Si pensi ad esempio a coloro i quali effettuano vendite per corrispondenza, esonerati da certificazione fiscale ex art. 2, comma 1, lett. oo), D.P.R. n. 696/1996) e dall’emissione di fattura (se non richiesta dal cliente). | Interpello n. 331/2021 |
| Ipotesi decadenza | Anche un solo pagamento effettuato o ricevuto in contanti sopra il limite di 500 euro comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione per l’anno di riferimento. Si pensi all’acquisto di marche da bollo in contanti per un importo superiore a 500 euro. | Interpello n. 77/2026; Art. 4 D.M. attuativo |
Ai fini dell’attivazione del regime premiale, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
La compilazione del modello Redditi per l’attestazione dei requisiti
La necessità di attestare il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento è fissata dall’art. 4, comma 1 del più volte citato decreto 4 agosto 2016:
I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
A tale fine, il contribuente o chi presenta per suo conto la dichiarazione dei redditi, dovrà compilare una apposita casella del quadro RS del modello Redditi.
Nello specifico, la casella corrisponderà al rigo:
- RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)
- RS136 del modello Redditi SP (per le società di persone)
- RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)
- RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)
In caso di omessa barratura della casella, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
- può essere presentata una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione (vedi R.M. n. 325/2002),
- con versamento della sanzione di 250 euro ridotta a 1/9 mediante ravvedimento operoso.
Resta dubbia l’ammissibilità della dichiarazione integrativa oltre il termine di 90 giorni, poiché occorre stabilire se l’indicazione costituisca un’espressione di volontà oppure una mera comunicazione dell’esistenza dei presupposti richiesti come sembrerebbe venir fuori dalle istruzioni di compilazione del modello Redditi.
Intrecci con la sanatoria CPB
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha riproposto il c.d. ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio d’imposta 2026-2027.
La disciplina è contenuta nell’art. 29 del decreto e interessa i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
La possibilità di adesione non riguarda indistintamente a tutti i soggetti che accedono al CPB: la norma fa espresso riferimento ai contribuenti che “rinnovano l’adesione” per il 2026-2027.
L’opzione consente di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’adesione comporta dei risvolti significativi per chi aderisce alla sanatoria circa la proroga dei termini per l’accertamento.
| Termini di accertamento annualità ravvedute | Proroga al 31 dicembre 2029 per le annualità 2020-2023 oggetto di ravvedimento. |
| Proroga per chi rinnova il CPB | I termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. |
Da qui entra in gioco il regime premiale dei pagamenti tracciati.
Infatti si ritiene che, in pendenza di regime, i soggetti passivi che intendano aderire al ravvedimento speciale:
- comunicando l’adesione al rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027,
- ove intendano accedere alla “sanatoria” per una o più annualità 2020-2023, potranno ritenere oramai decadute le attività di accertamento per i periodi d’imposta 2020 e 2021 senza alcun interesse a ricorrere al ravvedimento.
| TERMINI DI DECADENZA DA ACCERTAMENTO AI FINI IIDD/IVA | ||||
| Periodo d’imposta | Regime premiale “pag. tracciabili” esercitata in Dichiarazione | Termini ordinari | RAVVEDIMENTO | |
| No Regime premiale | Sì Regime premiale | |||
| 2020 | Mod. REDDITI 2021 | 31/12/2026 | 31/12/2024 | Da escludere |
| 2021 | Mod. REDDITI 2022 | 31/12/2027 | 31/12/2025 | Da escludere |
| 2022 | Mod. REDDITI 2023 | 31/12/2028 | 31/12/2026 | possibile |
| 2023 | Mod. REDDITI 2024 | 31/12/2029 | 31/12/2027 | possibile |
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