CIRCOLARE MONOGRAFICA
Con il D.M. 7 luglio 2026 pubblicato il primo elenco che riconosce la natura sportiva dilettantistica di otto nuove attività
DI BIAGIO GIANCOLA | 30 SETTEMBRE 2026
Con il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, pubblicato soltanto nel mese di settembre, il Dipartimento per lo Sport ha approvato il primo elenco di attività cui viene riconosciuta natura sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39: Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Si tratta di attività diffuse tra gli appassionati e già praticate da numerose ASD e SSD e promosse anche all’interno di alcuni Enti di Promozione Sportiva, ma finora prive di una collocazione sportiva autonoma. Il loro riconoscimento, infatti, apre la strada all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), ma non produce alcun automatismo sul piano fiscale: l’accesso alla de-commercializzazione dell’art. 148 TUIR e al regime forfetario della Legge n. 398/1991 restano pur sempre condizionati al rispetto di una serie di adempimenti organizzativi che gli enti sportivi dilettantistici devono attuare con rigore.
Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RAS)
Il Registro Nazionale delle Attività sportivo dilettantistiche (RAS) viene istituito presso il Dipartimento per lo Sport, con la funzione di certificare la natura sportiva dilettantistica delle attività svolte da ASD e SSD (art. 4, D.Lgs. n. 39/2021).
Nel RAS sono confluite dunque tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 dello stesso Decreto, il Dipartimento ha il compito di verificare la natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle già riconosciute nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), di una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o di un Ente di Promozione Sportiva (EPS) già riconosciuto da CONI o CIP, prevedendo un aggiornamento annuale dell’elenco a cura dell’Autorità politica delegata in materia di sport.
In tal senso, il Decreto del 7 luglio 2026 è il primo atto attuativo di questo meccanismo.
Nel dettaglio, il Provvedimento recepisce l’esito positivo dell’istruttoria condotta dal Dipartimento per lo Sport sulle istanze presentate dagli enti interessati, corredate dei rispettivi regolamenti tecnici, e acquisito il parere di CONI (Nota prot. n. 2470 del 9 aprile 2026) e CIP (Nota prot. n. 2878 del 13 maggio 2026) ed approva, con l’art. 1, il primo elenco delle otto discipline sotto elencate; disponendone dunque l’inserimento nel RAS e la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei relativi codici identificativi attribuiti ad ogni singola disciplina sportiva neo-riconosciuta con i rispettivi regolamenti tecnici allegati a ciascuna istanza di riconoscimento: documenti che, da oggi, costituiscono il parametro ufficiale per stabilire se un corso o un’attività integri effettivamente la disciplina riconosciuta.
Le otto discipline riconosciute e chi le ha proposte
| Disciplina | Ente proponente | Origine/caratteristica |
| Kurash | ASD Accademia Italiana Kurash | Lotta tradizionale uzbeka |
| Gushtingiri | ASD Accademia Italiana Kurash | Lotta tradizionale tagika |
| Yoga | EPS CSEN | Pratica fisica e mentale basata sulle asana |
| Droni FPV | EPS Centro Sportivo Italiano (CSI) | Gare di droni pilotati in prima persona |
| Dodgeball | EPS Centro Sportivo Italiano (CSI) | Sport di squadra con palla |
| Speed Down | EPS Centro Sportivo Italiano (CSI) | Discesa con mezzi senza motore |
| Tchoukball | EPS Centro Sportivo Italiano (CSI) | Sport di squadra senza contatto |
| Padbol | Rebote SSD a r.l. | Ibrido calcio/tennis/padel/squash |
Con il codice identificativo attribuito a ciascuna disciplina, le ASD e le SSD interessate potranno comunicare al RAS l’attività sportiva neo-riconosciuta e praticata, per il tramite dell’Ente di Promozione Sportiva affiliante.
Come si vede, non si tratta di un adempimento che l’ente sportivo può compiere in autonomia; l’iscrizione al RAS passa necessariamente attraverso l’Organismo affiliante che ha ottenuto il riconoscimento, ed è subordinata al recepimento del nuovo codice disciplina da parte di quest’ultimo nei propri sistemi di affiliazione e tesseramento.
Riconoscimento e benefici fiscali: condizione necessaria ma non sufficiente. Come devono organizzarsi ASD e SSD
Il regime di favore di ASD e SSD poggia su due pilastri: l’art. 148 TUIR, che esclude dalla base imponibile i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per attività conformi alle finalità istituzionali dell’ente (la c.d. de-commercializzazione), e la Legge n. 398/1991, che consente il regime forfetario di determinazione del reddito imponibile e dell’IVA per le realtà dilettantistiche affiliate a organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) riconosciuti da CONI o CIP. Entrambi i regimi presuppongono però che l’attività svolta sia genuinamente sportiva dilettantistica.
Quindi il riconoscimento ministeriale della natura sportiva è condizione necessaria ma non sufficiente. L’accesso ai benefici fiscali di art. 148 TUIR e Legge n. 398/1991 resta subordinato al rispetto di tutti gli altri requisiti sostanziali e formali propri delle ASD/SSD, che il Decreto non sostituisce né esonera dal verificare.
In concreto, gli enti sportivi dilettantistici che intendono svolgere (o già svolgono) una delle otto discipline riconosciute devono presidiare sette passaggi.
- Coerenza statutaria. Verificare che la disciplina rientri tra le attività previste dall’oggetto sociale e, se necessario, integrare lo statuto per menzionarla espressamente tra le attività istituzionali praticate: senza questo aggancio formale, i corrispettivi percepiti non sono riconducibili alle finalità istituzionali richieste dall’art. 148 TUIR.
- Affiliazione all’EPS (o altro organismo affiliante) titolare del riconoscimento. L’iscrizione al RAS passa attraverso l’ente che ha ottenuto il riconoscimento (CSEN per lo Yoga, CSI per Droni FPV/Dodgeball/Speed Down/Tchoukball, l’Accademia Italiana Kurash per Kurash e Gushtingiri, Rebote SSD per il Padbol). L’ASD/SSD deve quindi affiliarsi, se non lo è già, a uno di questi organismi, o attendere che il proprio EPS di riferimento recepisca il nuovo codice disciplina.
- Comunicazione/iscrizione della disciplina al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), per il tramite dell’EPS affiliante, con attribuzione del relativo codice identificativo.
- Programma tecnico-didattico conforme al regolamento tecnico ministeriale. Ogni disciplina riconosciuta è accompagnata da un regolamento tecnico pubblicato dal Dipartimento per lo Sport, che ne definisce in modo analitico i contenuti (per lo Yoga, ad esempio, l’elenco dettagliato delle asana e delle sequenze ammesse). I corsi effettivamente erogati devono aderire a tale regolamento: un adeguamento meramente nominalistico dello statuto non basta, occorre che il programma didattico corrisponda nel merito a quanto autorizzato, così da poter documentare la conformità in caso di verifica.
- Qualifica tecnica degli istruttori e coperture assicurative. Gli istruttori devono possedere la qualifica riconosciuta dall’EPS di riferimento (per lo Yoga, il brevetto per il quale gli enti di promozione stanno già organizzando corsi di formazione dedicati) ed essere coperti dalle assicurazioni richieste per l’attività sportiva dilettantistica.
- Tesseramento dei praticanti presso l’EPS affiliato che ha aderito al riconoscimento della disciplina: condizione ordinariamente richiesta per l’applicazione del regime dei corrispettivi specifici non imponibili ex art. 148 TUIR.
- Genuinità e tracciabilità dei corrispettivi specifici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Legge n. 398/1991 (opzione per il regime, soglia dei proventi commerciali, tracciabilità dei pagamenti sopra i 1.000 euro) e, per le SSD costituite in forma di società di capitali, del vincolo di lucratività attenuata che condiziona a sua volta l’accesso alla decommercializzazione.
In sintesi
Le ASD/SSD sono tenute a:
- Verificare se l’attività concretamente svolta rientra in una delle otto discipline riconosciute (Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball, Padbol) e, in caso positivo, avviare l’iscrizione al RASD tramite l’EPS/organismo affiliante.
- Integrare lo statuto sociale se la disciplina non vi è già espressamente prevista.
- Allineare programmi didattici, tesseramenti e qualifiche degli istruttori al regolamento tecnico ministeriale della singola disciplina, come condizione sostanziale per la decommercializzazione dei corrispettivi ex art. 148 TUIR.
- Verificare il rispetto dei requisiti della Legge n. 398/1991 (opzione, soglie, tracciabilità dei pagamenti) e, per le SSD di capitali, del vincolo di lucratività attenuata.
- Per le discipline non ancora riconosciute (es. Pilates), monitorare l’evoluzione della materia e valutare caso per caso la strategia di inquadramento più prudente.
Solo il rispetto congiunto di questi elementi – disciplina riconosciuta, coerenza statutaria, affiliazione e iscrizione RAS/RASD, programma conforme, qualifica degli istruttori, tesseramento, corrispettivi tracciati – consente di beneficiare pienamente della decommercializzazione.
In conclusione, il Decreto toglie l’argomento più insidioso a disposizione dei verificatori (“questa attività non è sport!!!”), ma non dispensa gli enti dal presidiare tutti gli altri profili sostanziali che la giurisprudenza tributaria continua a scrutinare con rigore.
Un esempio concreto: il caso dello Yoga
Il caso dello Yoga è paradigmatico.
Non essendo, fino a oggi, una disciplina autonomamente riconosciuta né iscritta nel RAS, né regolamentata da una Federazione, lo Yoga veniva spesso qualificata dagli uffici accertatori dell’Agenzia delle Entrate come attività “propedeutica” o accessoria ad altre discipline riconosciute (ginnastica, pesistica).
Su questa base, l’Amministrazione finanziaria ha contestato in numerosi casi la de-commercializzazione dei proventi di corsi di Yoga (lezioni individuali, corsi collettivi, workshop, ritiri), riqualificandoli come reddito commerciale, con recupero a tassazione ordinaria IRES/IRPEF, applicazione dell’IVA al 22% e sanzioni che, in caso di infedele dichiarazione, possono arrivare dal 90% al 200% dell’imposta accertata, oltre ai riflessi contributivi INPS. Nei contenziosi tributari l’onere di dimostrare la genuinità dello scopo non lucrativo e l’effettiva natura sportiva dell’attività è sempre gravato sull’ente e sui suoi amministratori.
Il riconoscimento formale ex art. 5, D.Lgs. n. 39/2021 cambia in modo sostanziale i termini del confronto con il Fisco: da oggi, un’attività come lo Yoga – se praticata secondo il regolamento tecnico ministeriale – non è più un’attività atipica da dimostrare caso per caso davanti ai verificatori, ma è attività sportiva dilettantistica riconosciuta a livello centrale. Questo consente di ancorare la de-commercializzazione dei corrispettivi a un dato oggettivo, sottraendo terreno alle contestazioni fondate sulla presunta natura non sportiva della disciplina. Il medesimo ragionamento vale, con gli opportuni adattamenti, per le altre sette discipline riconosciute dal Decreto.
Per concludere, segue una riflessione.
Le ASD/SSD devono prestare attenzione alle attività ibride e a quelle ancora prive di riconoscimento.
In quanto i regolamenti tecnici allegati alle otto istanze sono documenti analitici e, proprio per questo, rigidi.
Per continuare con l’esempio dello Yoga, il catalogo delle asana e delle sequenze ammesse è puntuale: un corso che se ne discosti in modo significativo – uno Yoga “ibrido”, contaminato con mobility, stretching posturale o ginnastica dolce, o fortemente orientato alla componente meditativa e respiratoria più che posturale – rischia di restare fuori dal perimetro del riconoscimento anche dopo il Decreto. Le ASD e le SSD devono quindi rivedere i propri programmi non limitandosi a un adeguamento nominalistico dello statuto, ma verificando nel merito la coerenza dei corsi effettivamente erogati rispetto al regolamento tecnico autorizzato.
Va inoltre segnalato che discipline affini, come il piltes, non compaiono nell’elenco delle otto attività riconosciute dal Decreto del 7 luglio 2026 e restano prive di un proprio regolamento tecnico ministeriale e di un codice RASD autonomo. Per queste attività permane l’incertezza qualificatoria che ha caratterizzato finora anche lo Yoga, con il rischio che gli Uffici accertatori continuino a contestarne la decommercializzazione, salvo che l’attività venga ricondotta, con documentazione adeguata, nell’alveo di una disciplina già riconosciuta dal proprio EPS. Gli enti che offrono questi corsi dovrebbero considerare lo scenario come un campanello d’allarme operativo, valutando fin d’ora se attivare un’istanza di riconoscimento autonoma oppure un più solido inquadramento nelle discipline già riconosciute dal proprio Ente di Promozione Sportiva.
Il Decreto del 7 luglio 2026 va salutato con favore: interviene su un terreno – la qualificazione delle attività sportive non tradizionali – dove per anni ASD e SSD hanno operato in una condizione di strutturale incertezza, spesso pagata cara in sede di accertamento. Avere oggi regolamenti tecnici ufficiali, pubblici e opponibili agli Uffici è uno strumento difensivo che prima non esisteva. Va però ricordato che l’elenco RAS è destinato ad aggiornamento annuale, e che il riconoscimento della natura sportiva è solo il primo, per quanto decisivo, tassello: la tenuta del regime fiscale agevolato di ASD e SSD continuerà a dipendere dalla coerenza concreta – statutaria, organizzativa e documentale – tra quanto autorizzato sulla carta e quanto realmente praticato nei corsi.
Riferimenti normativi:
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 , art. 5;
- Ministro per lo Sport e i Giovani, D.M. 7 luglio 2026.
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