PRIMA LETTURA
DI ANDREA AMANTEA | 10 AGOSTO 2026
L’Agenzia delle Entrate in data 7 agosto 2026 ha pubblicato la circolare n. 7/E contenente chiarimenti operativi concernenti problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. n. 36/2021. Il documento di prassi ha come oggetto: chiarimenti in merito al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell’art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
| Riforma Enti sportivi e dubbi applicativi-Chiarimenti circolare n. 7/2026 | |
| SSD e agevolazioni previste dal TUIR e dal Decreto “IVA” – decommercializzazione | Le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro costituite ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2021 possono beneficiare del regime agevolativo previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, del Decreto “IVA” anche dopo la riforma dello sport. Tuttavia, la mera conformità degli statutialle disposizioni degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 non è sufficiente. Infatti, sebbene la disciplina civilistica consenta una limitata distribuzione di utili e il rimborso del capitale nei limiti previsti dall’art. 8, il regime fiscale agevolato continua a richiedere il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 148, comma 8, del TUIR, comprese le clausole statutarie dirette a garantire la non lucratività dell’ente. Di conseguenza, le società sportive dilettantistiche che intendono fruire delle agevolazioni fiscali devono integrare le clausole statutarie previste dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 con quelle richieste dall’art. 148, comma 8, del TUIR. Le medesime conclusioni valgono anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del Decreto “IVA”. |
| Rimborsi forfetari ai volontari sportivi | I rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 non concorrono a formare il reddito del percettore entro il limite di 400 euro mensili. Tale limite è riferito al singolo volontario e tiene conto dei rimborsi complessivamente percepiti nel medesimo anno solare, anche se erogati da più enti sportivi. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che, pur non costituendo reddito entro il limite di 400 euro mensili, i rimborsi forfetari rilevano ai fini del calcolo della soglia di non imponibilità di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021. Di conseguenza, qualora il volontario sportivo abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di 15.000 euro per effetto di compensi percepiti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo autonomo, i rimborsi forfetari devono essere computati ai fini della determinazione dell’eccedenza imponibile. In tale ipotesi, le somme assumono rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo e sono assoggettate a tassazione secondo il rapporto di lavoro intercorrente tra l’ente erogante e il lavoratore sportivo. L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che, qualora il superamento della soglia di 15.000 euro si verifichi proprio per effetto dell’erogazione del rimborso forfetario, diviene imponibile esclusivamente la parte eccedente tale limite. Resta fermo che il sostituto d’imposta che corrisponde compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo è tenuto ad applicare la ritenuta prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 sulla quota imponibile, tenendo conto dell’autocertificazione rilasciata dal lavoratore sportivo sull’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno solare. |
| Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo-franchigia fiscale lavoro sportivo | L’esclusione dalla base imponibile fino a 15.000 euro annui prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. L’agevolazione riguarda quindi anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, il quale definisce il lavoratore sportivo e prevede che l’attività possa essere svolta sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro autonomo, comprese le collaborazioni coordinate e continuative. Di conseguenza, i relativi compensi possono assumere la natura di: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati o redditi di lavoro autonomo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha collegato il beneficio fiscale: alla natura dell’attività sportiva svolta e non alla qualificazione del rapporto contrattuale. L’esclusione da imposizione opera quindi nella determinazione della base imponibile, senza modificare la natura reddituale del compenso, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti. Ne consegue che tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico, compresi quelli corrisposti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, beneficiano dell’esclusione dall’imposizione fino al limite complessivo annuo di 15.000 euro. L’eventuale importo eccedente tale soglia concorre invece alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste per la relativa categoria reddituale. |
| Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro | L’esclusione dalla base imponibile IRAP prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 si applica anche ai compensi corrisposti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, purché inferiorial limite annuo di 85.000 euro. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disposizione fa riferimento, in termini generali, ai compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, senza limitare l’agevolazione alle sole collaborazioni aventi ad oggetto prestazioni di lavoro sportivo. Per tale motivo, il beneficio non può essere circoscritto a specifiche tipologie di collaborazioni coordinate e continuative. A conferma di tale interpretazione, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, il quale riconduce nell’ambito applicativo dell’art. 36, comma 6, anche l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli enti sportivi dilettantistici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto instaurato. Rientrano pertanto nella previsione agevolativa anche le collaborazioni coordinate e continuative aventi natura amministrativo-gestionale. Ne consegue che i compensi corrisposti nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali, al pari di quelli erogati ai lavoratori sportivi, nonconcorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997, fino al limite annuo di 85.000 euro. |
| Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione per le operazioni esenti | I soggetti che effettuano le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, esenti da IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione prevista dall’art. 36-bisdel Decreto “IVA”. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esenzione riguarda le prestazioni, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza scopo di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici, nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, in attuazione dell’art. 132, par. 1, lett. m), della Direttiva “IVA”. Con riferimento alla dispensa dagli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 36-bis del Decreto “IVA” consente, previa comunicazione, di essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti da IVA, ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente escluse dalla norma. La dispensa riguarda esclusivamente le operazioni esenti e non elimina gli ordinari obblighi IVA relativi alle eventuali operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo. Poiché l’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 recepisce una disposizione della Direttiva “IVA” relativa alle operazioni esenti e si inserisce nel medesimo sistema dell’imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate ritiene, sotto il profilo logico-sistematico, che anche tali prestazioni esenti possano beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del Decreto “IVA”. |
| Trattamento IVA della cessione da parte di una ASD o di una SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica | Il corrispettivo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica o da una società sportiva dilettantistica perla cessione del contratto di un atleta a favore di una società sportiva professionistica non beneficia dell’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esenzione riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Tale disciplina recepisce l’art. 132, par. 1, lett. m), della Direttiva “IVA” e deve essere interpretata in modo restrittivo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Richiamando la giurisprudenza unionale (sentenza del 16 ottobre 2008, causa C-253/07; sentenza del 10 dicembre 2020, causa C-488/18) l’Agenzia delle Entrate evidenzia che possono beneficiare dell’esenzione soltanto le prestazioni strettamente connesse e indispensabili alla pratica sportiva, rese da organismi senza fini di lucro, il cui beneficiario effettivo sia la persona che esercita lo sport. Nel caso della cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione non sia strettamente connessa alla pratica sportiva, ma riguardi l’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti sulle prestazioni dell’atleta da parte della società professionistica. L’ente sportivo dilettantistico, infatti, non rende una prestazione funzionale o indispensabile allo svolgimento dell’attività sportiva nel senso richiesto dalla normativa unionale e nazionale. L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il beneficiario effettivo dell’operazione è la società sportiva professionistica, che acquisisce il diritto alle prestazioni dell’atleta, e non la persona che esercita lo sport. Per tale motivo non ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 per applicare l’esenzione dall’IVA. Di conseguenza, la cessione del contratto dell’atleta costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’IVA, riconducibile all’art. 3 del Decreto “IVA”, che include tra le prestazioni di servizi le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. |
| Ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui all’art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 – detassazione proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi | A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, l’ambito soggettivo della disciplina agevolativa prevista dall’art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999 è stato aggiornato per adeguarlo alla riforma dello sport introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021. In particolare, dal 23 maggio 2026, la disposizione agevolativa si applica alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistichecostituite nelle forme previste dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2021, in luogo del precedente riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche disciplinate dalla normativa previgente. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, per tali soggetti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR, ossia in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’agevolazione spetta, tuttavia, a condizione che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche abbiano optato per il regime fiscale previsto dalla Legge n. 398/1991 e che siano rispettati i limiti stabiliti dalla normativa, vale a dire non più di due eventi nell’anno e proventi complessivi non superiori a 51.645,69 euro. Inoltre, l’intervento normativo non modifica il contenuto sostanziale dell’agevolazione, ma aggiorna esclusivamente il suo ambito soggettivo, estendendolo agli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021. Di conseguenza, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme previste dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo Decreto legislativo, che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 e rispettano le condizioni previste dalla legge, possono beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dalle raccolte pubbliche di fondi disciplinate dall’art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 6, 7, 8, 25, 29, 36, 37;
- Agenzia delle Entrate, circolare 7 agosto 2026, n. 7/E.
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