PRIMA LETTURA
DI ANDREA AMANTEA | 21 MAGGIO 2026
La Camera dei Deputati, in data 20 maggio, ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto “fiscale”, già licenziata dal Senato la scorsa settimana. Nel corso dei lavori sono stati approvati emendamenti che introducono, rispetto al testo iniziale del Decreto in vigore, novità su concordato preventivo biennale, rottamazione delle cartelle, Transizione 5.0, agevolazioni fiscali.
| Novità D.L. “fiscale” | ||
| Art. | Ambito di intervento | Novità |
| Art. 1 | Nuovo regime IVA delle operazioni permutative | Intervento sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVArelativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. L’articolo in esame prevede l’abrogazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, disponendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile. |
| Art. 2 | Regime impatriati | Estensione divieto di cumulabilità con il regime della c.d. flat tax per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (di cui all’art. 5del D.Lgs. n. 209/2023). Il comma 2 stabilisce che la disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. |
| Art. 2-bis | IRPEF e lavoratori marittimi | Introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi dell’esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dailavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale. Il comma 2 abroga una norma di interpretazione autentica che regolava il citato regime di esenzione riferito ai medesimi lavoratori marittimi ed il comma 3 stabilisce che si tiene conto dei redditi dei lavoratori marittimi di cui al comma 1 per quanto riguarda deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo. |
| Art. 2-ter | Professionisti e blocco pagamenti P.A. | Grazie alle novità apportate in fase di conversione in legge: il meccanismo del blocco scatta solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate, siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro. Tuttavia, sopra tale limite di soglia debitoria rimane lo storno automatico in favore di ADER con “compensazione forzosa” anche per pagamenti in favore dei professionisti che intrattengono rapporti con la P.A. inferiori a 5.000 euro. Per le imprese rimane il limite ordinario di 5.000 euro per soglia pagamenti e cartelle scadute. |
| Art. 3 | Rateazione avviamento negativo | Rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell’avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d’azienda) con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. |
| Art. 4 | Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti | Esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti. |
| Art. 5 | Contributo su importazioni di modico valore | Disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro. |
| Art. 6 | Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni | L’art. 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. La misura si inserisce all’interno della disciplina dei commi 140–142 della Legge di Bilancio 2026, che estendono l’obbligo anche a categorie prima escluse (come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale. Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater. Tali commi introducono l’esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. |
| Art. 7 | Iper ammortamentoto e rettifica reddito CPB | L’art. 7, comma 1, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, prevista dall’art. 1, comma 427, della Legge di Bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri finanziari, rinviando all’art. 18 le relative coperture. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante(c.d. iper ammortamento). Nei fatti, anche l’iper ammortamento entra nelle voci di rettifica del reddito rilevante ai fini del CPB (vedi art. 16 D.Lgs. n. 13/2024). |
| Art. 7-bis | Soglie proposte CPB | Nell’ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. In particolare tale proposta non può eccedere: di più del 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (sempre opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Si prevede che per il 2026 i programmi informatici (di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA) sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché entro il 15 aprile 2026). Infine, si differisce al 31 ottobre 2026(anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordatoper il biennio 2026-2027 (allineandola alla scadenza per il modello Redditi). |
| Art. 8 | Potenziamento del Piano Transizione 5.0, decarbonizzazione marittima, infrastrutture portuali, sostegno all’artigianato e agevolazioni fiscali per l’America’s Cup | Per le imprese che avevano presentato le comunicazioni per il Piano Transizione 5.0 e avevano ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici la conferma dei requisiti tecnici ma anche l’esaurimento delle risorse, è riconosciuto nel 2026 un credito d’imposta pari all’89,77% di quanto richiesto, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, riferito a investimenti in beni strumentali 4.0 e a spese di formazione. I proventi delle aste del sistema europeo di scambio delle quote di emissione sono destinati a interventi di decarbonizzazione del settore marittimo da realizzare in cantieri navali situati nell’Unione Europea, con priorità a efficienza energetica delle navi e tecnologie di propulsione a zero emissioni. Sono stanziate risorse per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombinoper il 2027 e il 2028 e istituito un fondo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione e la crescita delle imprese artigiane. È previsto un regime fiscale agevolato per i soggetti coinvolti nella America’s Cup Napoli 2027, con esenzioni e riduzioni d’imposta per enti organizzatori, squadre partecipanti e lavoratori non residenti. |
| Art. 8-bis | Riduzione accise carburanti | L’art. 8-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riproduce il contenuto dell’art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis del D.L. n. 42/2026. Tale disposizione proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal D.L. n. 33/2026 (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame prevede per lo stesso periodo temporale l’azzeramento dell’accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l’equiparazione dell’aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028. |
| Art. 8-bis.1 | Sorveglianza sul prezzo dei carburanti | Dal 1° giugno 2026, se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti legato a eventi straordinari o condizioni socio-economiche particolari, lo stesso trasmetta una relazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questi a sua volta, con proprio Decreto, può quindi attivare uno speciale regime di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi. |
| Art. 8-ter | Credito d’imposta carburanti imprese agricole | Considerata l’abrogazione del D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (c.d. carburanti-bis) prevista dal DL in esame post conversione, riproduce il contenuto dell’art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-ter del D.L. n. 42/2026. Tale disposizione riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato con le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA ed entro limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2026. |
| Art. 8-quater | Misure urgenti per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto | Riproduce il contenuto dell’art. 1, comma 1, lett. b), comma 8-quater del D.L. n. 42/2026. Tale disposizione introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per le PMI) dell’intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al c.d. “Fondo 394”. |
| Art. 9 | Soglia di esenzione dalla ritenuta sui premi agli atleti dilettanti | Esclusione, dal 28 marzo 2026 fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agliatleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro. Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche con richiamo alle disposizioni di cui alla riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021). |
| Art. 10 | Riconsegna anticipata carichi ADER | Limitatamente ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente all’8 agosto 2024 – e per i quali, alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico – la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale – non ancora emanato – che deve definire le modalità e i termini della richiesta. |
| Rottamazione-quinquies – 5 giorni di tolleranza | Il comma 2-bis, inserito durante l’esame parlamentare, interviene sulla disciplina della perdita dei benefici della “definizione agevolata” prevedendo che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni. | |
| Art. 10-bis | Imposta provinciale di trascrizione | Modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione. Si tratta di un’imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico. Tra le novità, si segnalano disposizioni che varranno anche per il settore del noleggio, nonché la possibilità per Province e Città Metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile. |
| Art. 10-ter | Riscossione della tariffa del servizio idrico integrato | La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica. |
| Art. 10-quater | Testi unici e norme regionali | Proroga delle norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria (1° gennaio 2027) per le Regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza originariamente prevista – per tali testi unici – del 1° gennaio 2026. |
| Art. 10-quinquies | Novità rottamazione enti locali | Estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione-quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell’esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l’applicazione, disciplinandone modalità e termini. |
| Art. 11 | Ripristino regime esclusione dividendi e PEX | Reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell’1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE. In particolare, eliminando il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2026. |
| Art. 12 | Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche | Innalzamento da 110 a 118 euro l’importo dell’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. |
| Art. 12-bis | ACI | Il trasferimento della proprietà di beni immobili all’Automobile Club d’Italia nel contesto dell’operazione di liquidazione della società in-house “ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni” è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, tributo o diritto. Non saranno effettuati rimborsi di imposte o versamenti già effettuati. |
| Art. 13 | Fondazioni lirico-sinfoniche | Con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall’anno 2026 all’anno 2028 l’applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato(“riduzione del turn-over”). |
| Art. 14 | Misure in materia di crediti contributivi ed esigenze indifferibili MAECI | Riduzione della misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; l’intervento concerne specificamente la maggiorazione, che viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali, del valore di base dell’interesse; resta fermo che tale valore di base è pari a quello del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), il quale è attualmente pari a 2,15 punti percentuali. |
| Art. 15 | Disposizioni in materia di educazione finanziaria | Modifica alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell’Economia e delle Finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l’articolo aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di Finanza. |
| Art. 15-bis | Pagamenti elettronici | Interviene sul comma 4, art. 15, del D.L. n. 179/2012, sostituendo il riferimento alle “carte prepagate” con quello di “moneta elettronica”, di cui all’art. 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo unico bancario, ampliando e aggiornando la disciplina dei pagamenti elettronici. |
| Art. 15-ter | Servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola | Ai fini dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, si intende per “personale della scuola” il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonché il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo, si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca. |
| Art. 16 | Continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità | Autorizzazione spesa di 1,6 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di assicurare la continuità, nel medesimo anno, del servizio di emissione della Carta europea della disabilità. |
| Art. 17 | Avvocatura dello Stato | Autorizzazione spesa di 500.000 euro annui in favore dell’Avvocatura dello Stato,per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate. |
| Art. 17-bis | Rendiconto di gestione enti locali | Proroga al 31 maggio 2026 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell’anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. |
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