CIRCOLARE PER LO STUDIO
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 21 MAGGIO 2026
Il mese di giugno 2026 è ricco di appuntamenti con il Fisco. Tra gli adempimenti più significativi si segnalano l’esercizio, entro il 1° giugno, dell’opzione per l’estromissione degli immobili strumentali da parte delle imprese individuali, il versamento, entro il 16 giugno, della prima rata dell’IMU 2026 e la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, entro il 30 giugno, dell’eventuale ammissione alla rottamazione quinquies.
Priorità operative
Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:
- l’esercizio, entro il 1° giugno, dell’opzione per l’estromissione degli immobili strumentali da parte delle imprese individuali; si segnala che entro il 30 giugno va versata la seconda rata dell’estromissione effettuata in base alle regole 2025;
- i termini del 15 giugno e del 29 giugno per la trasmissione, da parte dei CAF, dei modelli 730 presentati dai contribuenti, rispettivamente, entro il 31 maggio e dal 1° al 20 giugno;
- il versamento, entro il 16 giugno, della prima rata dell’IMU 2026;
- la comunicazione annuale per la web tax in scadenza il 30 giugno;
- la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, entro il 30 giugno, dell’eventuale ammissione alla rottamazione quinquies.
Estromissione immobili strumentali imprese individuali – Modalità operative
In breve
| Le imprese individuali possono optare per l’estromissione degli immobili strumentali detenuti alla data del 30 settembre 2025 previo versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’esercizio dell’opzione va effettuato entro il 1° giugno 2026 (la data originaria del 31 maggio cade di domenica). |
La finalità dell’agevolazione
L’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali rappresenta una leva di pianificazione fiscale e patrimoniale di primaria importanza per l’imprenditore individuale.
La ratio è quella di facilitare il passaggio dei beni immobili dalla sfera imprenditoriale a quella privata mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (8%), mitigando drasticamente il carico fiscale derivante dalle plusvalenze ordinarie.
Ambito soggettivo
| Qualifica di imprenditore individuale | Il soggetto deve rivestire tale status alla data del 30 settembre 2025 |
| Mantenimento dello status | La qualifica deve essere conservata ininterrottamente fino al 1° gennaio 2026. Se l’attività cessa prima di tale data, l’estromissione non è applicabile poiché il bene si considera già transitato nella sfera privata secondo le regole ordinarie |
| Imprese in liquidazione | L’agevolazione è accessibile anche ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione alle date di riferimento |
| Eredi e donatari | L’opzione può essere esercitata dall’erede dell’imprenditore deceduto dopo il 30 settembre 2025 o dal donatario dell’azienda, a condizione che vi sia prosecuzione dell’attività in forma individuale |
L’opzione è preclusa qualora l’imprenditore abbia concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda prima del 1° gennaio 2026. In tale fattispecie, l’attività d’impresa si considera cessata ai fini delle imposte sui redditi e i beni rimangono relativi all’azienda affittata, impedendo l’accesso al regime sostitutivo dell’8%.
Quali immobili possono essere estromessi
La distinzione tra le tipologie di immobili strumentali (art. 43, comma 2, del TUIR) è il pilastro su cui poggia la correttezza dell’estromissione.
È fondamentale che il carattere strumentale del bene sia verificato alla data del 30 settembre 2025.
| Categoria immobile | Descrizione e requisiti tecnici | Onere probatorio / contabile |
| Strumentali per natura | Immobili dei gruppi B, C, D, E e categoria A/10 (se la destinazione a ufficio è prevista in licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Agevolabili anche se locati a terzi. | Obbligatoria l’annotazione in inventario o registro beni ammortizzabili indipendentemente dalla data di acquisto. |
| Strumentali per destinazione | Immobili utilizzati esclusivamente e direttamente per l’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale. | Ante 1992: agevolabili anche senza annotazione. Post 1/1/1992: obbligatoria l’annotazione contabile. |
Casi particolari
- Immobili in comunione: l’estromissione può interessare anche gli immobili posseduti dall’imprenditore in regime di comunione. In tal caso, l’agevolazione si applica esclusivamente per la quota di pertinenza dell’imprenditore, lasciando invariato il regime fiscale della quota appartenente al comproprietario.
- Esclusioni tassative: non è consentita l’estromissione per gli immobili “merce” (beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività) e per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa.
Come si calcola l’imposta sostitutiva
Come anticipato, l’estromissione avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Pertanto, il calcolo dell’imposta sostitutiva richiede un confronto analitico tra il valore fiscale e il valore normale del cespite.
| Termine di raffronto | In cosa consiste |
| Valore fiscale | Si assume il valore iscritto nel libro degli inventari o registro dei beni ammortizzabili, al netto degli ammortamenti dedotti fino al periodo d’imposta 2025. È necessario procedere allo scorporo del costo delle aree (terreni) su cui insistono i fabbricati, includendo il valore delle aree al lordo degli ammortamenti non deducibili |
| Valore normale | In luogo del valore di mercato (art. 9 TUIR), l’imprenditore ha la facoltà di adottare il criterio catastale (Rendita x moltiplicatori imposta di registro ex art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986). Questa opzione è generalmente preferibile in quanto determina una base imponibile significativamente inferiore rispetto ai valori OMI, minimizzando l’esborso dell’8% |
In caso di successiva cessione dell’immobile estromesso, il corrispettivo percepito deve essere confrontato con il valore normale (catastale o ex art. 9 TUIR) utilizzato per l’estromissione per determinare l’eventuale ulteriore plusvalenza imponibile. Se la base imponibile risulta nulla o negativa (i.e. valore fiscale maggiore del valore normale), l’estromissione è comunque valida e perfezionabile senza versamento di imposta.
Gli step da seguire
L’estromissione non richiede un atto notarile, ma si perfeziona attraverso la combinazione di comportamenti contabili e indicazioni dichiarative.
Questi sono gli adempimenti da porre in essere:
- esercizio dell’opzione: da manifestarsi tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (termine prorogato al 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica);
- comportamenti concludenti: la volontà deve emergere dalle scritture contabili (libro giornale o registro beni ammortizzabili);
- versamento dell’imposta sostitutiva: va effettuato in due rate pari al 60% dell’imposta entro il 30 novembre 2026 e al 40% dell’imposta entro il 30 giugno 2027. Per il versamento, con il modello F24, va utilizzato il codice tributo 1127;
- perfezionamento giuridico: l’opzione si considera definitivamente perfezionata con l’indicazione dei valori nel Modello Redditi PF 2027 (periodo d’imposta 2026).
L’omesso o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non invalida l’estromissione se la stessa è stata regolarmente indicata in dichiarazione. In tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria procederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate, maggiorate di sanzioni e interessi, salvo ricorso al ravvedimento operoso.
IMU 2026 – Come calcolare e versare la prima rata
In breve
| Entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU 2026 pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Le regole di calcolo sono le stesse degli scorsi anni e consistono nel determinare l’imposta dovuta per il possesso del primo semestre 2026. Le aliquote da utilizzare sono quelle che risultano dalle delibere approvate dai comuni e disponibili sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui le aliquote 2026 non risultano approvate, si devono utilizzare quelle in vigore lo scorso anno. |
Soggetti obbligati al versamento
- Possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- genitore assegnatario della casa familiare (diritto reale valido ai soli fini dell’IMU);
- concessionario di aree demaniali;
- locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Ambito oggettivo
L’IMU si applica:
- sui fabbricati;
- sulle aree fabbricabili;
- sui terreni.
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Definizioni
| Fabbricato | Si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. |
| Abitazione principale | Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale individuate dalla legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. |
| Pertinenza | Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. |
| Area fabbricabile | È l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. |
| Terreno agricolo | È il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. |
Se due coniugi hanno residenza anagrafica e dimora abituale presso due immobili diversi, situati nello stesso Comune o in Comuni diversi, possono beneficiare entrambi dell’esenzione dall’IMU, ovvero del regime IMU per l’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, se si tratta di unità appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Base imponibile
Per i fabbricati, la base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che sono:
| Tipo di immobile | Coefficiente |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 80 |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 | 80 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 65 |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 | 55 |
| Terreni agricoli, anche non coltivati | 135 (*) |
(*) Il coefficiente si applica all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%.
Casi particolari
- Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti approvati con decreto ministeriale.
- In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Riduzioni
| Base imponibile ridotta del 50% | Fabbricati di interesse storico o artistico |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni | |
| Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato |
Aliquote
| Immobile | Aliquota base | Maggiorazioni/riduzioni |
| Abitazione principale | 0,5% | Possibilità di aumento di 0,1% o di riduzione fino all’azzeramento. Spetta la detrazione di 200 euro. |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | Possibilità di riduzione fino all’azzeramento. |
| Terreni agricoli | 0,76% | Possibilità di aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento. |
| Immobili ad uso produttivo – Gruppo D | 0,86% di cui lo 0,76% va allo Stato | Possibilità di aumento sino all’1,06% o diminuzione fino al limite dello 0,76%. |
| Immobili diversi dall’abitazione principale | 0,86% | Possibilità di aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento. |
Nota
I comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Versamento
L’IMU può essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2026; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre.
Le forme di pagamento che possono utilizzare i contribuenti per il versamento della prima rata IMU 2026 sono:
- modello F24;
- bollettino postale.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare sono:
| Codice tributo | Cosa indica | Destinatario |
| 3912 | Abitazione principale e relative pertinenze | Comune |
| 3913 | Fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D | Comune |
| 3914 | Terreni | Comune |
| 3916 | Aree fabbricabili | Comune |
| 3918 | Altri fabbricati | Comune |
| 3925 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | Stato |
| 3930 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | Comune |
Infografica – Dichiarazione IMU
Scadenze giugno 2026
Scadenze da ricordare
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Lunedì 1 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Estromissione immobili strumentali imprese individuali – Opzione | Ditte individuali | Modello F24 | |
| Lunedì 15 | Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Martedì 16 | IMU – Versamento 1° rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello F24 Bollettino di c/c postale |
| Lunedì 29 | Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Compensi ritenute – Trasmissione mod. CU lavoratori auto-nomi all’Agenzia Entrate – entro 60 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Martedì 30 | IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali | Enti non commerciali | Telematicamente |
| IMU – Presentazione dichiarazione | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Consegna diretta al Comune A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente Telematicamente | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento | Enti non commerciali | Modello F24 | |
| Modello Redditi PF – Presentazione | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche | Presentazione presso Uffici postali | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento | Società di persone | Modello F24 | |
| Indici sintetici di affidabilità fiscale | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Diritti annuali camerali – Versamento | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero | Enti non commerciali Persone fisiche Società di persone | Modello F24 | |
| Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero | Enti non commerciali Persone fisiche Società di persone | Modello F24 | |
| Imposta sui servizi digitali – Web tax – Dichiarazione | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Rottamazione quinquies – Comunicazione agente della riscossione | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Per i soggetti che hanno presentato, entro il 30 aprile 2026, istanza di ammissione alla rottamazione-quinquies, l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse | |
| Estromissione immobili strumentali imprese individuali – Versamento seconda rata | Ditte individuali | Modello F24 |
Scarica le Scadenze da ricordare in word
Scarica le Scadenze da ricordare in excel
Scadenze ricorrenti
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Lunedì 1 | Comunicazione periodica intermediari finanziari | Ditte individuali Società di capitali | Telematicamente |
| Soggetti che effettuano operazioni in oro | Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Modello Redditi SC – Presentazione | Società di capitali | Telematicamente | |
| Rottamazione quater – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Pagamento con le seguenti modalità: 1) sito istituzionale o sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; 2) app EquiClick; 3) domiciliazione sul conto corrente; 4) moduli di pagamento utilizzabili presso sportelli bancari e postali, home banking, bancomat o postamat, ricevitorie e tabaccai. | |
| Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello “F24 Elide” | |
| Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Portale OSS | |
| Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenuta | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Libera | |
| Tasse automobilistiche | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Bollettino preintestato alla Regione | |
| Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori | Società di capitali | Modello F24-Accise | |
| Imposta di bollo su fatture elettroniche | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato | |
| Mercoledì 3 | Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 |
| Lunedì 15 | Comunicazione contanti superiori 10.000 euro | Società di capitali | Telematicamente |
| Fatturazione differita | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Annotazione nel registro IIVA delle vendite o dei corrispettivi | |
| Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Fatturazione elettronica | |
| Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili | Enti non commerciali | Prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 integrato | |
| Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Martedì 16 | Accise | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24-Accise |
| Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario | Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale regionale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui bonifici per ristrutturazione | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale stock options | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni | Condomini | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito | Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale comunale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Iva mensile – Liquidazione e versamento | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sugli intrattenimenti | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Tobin tax – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Mercoledì 17 | Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 |
| Giovedì 25 | Elenchi Intrastat – Periodicità mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Lunedì 29 | Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Martedì 30 | Comunicazione periodica intermediari finanziari | Ditte individuali Società di capitali | Telematicamente |
| Soggetti che effettuano operazioni in oro | Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versa- mento Iva mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Portale OSS | |
| Assicurazioni – Versamento imposta su premi e accessori | Società di capitali | Modello F24-Accise | |
| Imposta sostitutiva affrancamento saldi di rivalutazione e riserve in sospensione d’imposta | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Imposta sostitutiva da versare in 4 rate | |
| Imposta sulle assicurazioni – Versamento | Società di capitali | Telematicamente |
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