3° Contenuto Riservato: Rottamazione-quinquies: regole operative su rate e omessi versamenti

COMMENTO

DI DEVIS NUCIBELLA | 28 MAGGIO 2026

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente pubblicato una serie di FAQ relative alle “Rottamazione quinquies” prevista dall’art. 1, commi da 82 a 110, Legge di Bilancio 2026. Con i chiarimenti forniti viene ora specificato che: l’importo dovuto dal contribuente viene ripartito in base al numero di rate scelto in sede di domanda di adesione;  fermo restando che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Ricordiamo che la ripartizione dell’importo da pagare, sarà riportata nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata al contribuente da parte dell’Agente della riscossione” entro il 30 giugno 2026.

La “rottamazione-quinquies”

La rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • della rottamazione-quater o della riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

La dichiarazione di adesione doveva essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile scorso. Entro lo stesso termine era possibile integrare una dichiarazione già presentata.

Il contribuente nella domanda poteva scegliere tra il pagamento in una unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure la rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.

La risposta di Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di rottamazione- quinquies;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione-quinquies. Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “comunicazione”, con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

Pagamento delle somme dovute a rate

Come sopraesposto il contribuente nella domanda poteva scegliere tra:

  • unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare:
    • le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026;
    • le rate successive (dalla 4a alla 51a) scadono ogni due mesi a partire dal 2027 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre);
    • le ultime tre rate (52a-54a) scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Agenzia Entrate e Riscossione nelle FAQ recentemente pubblicate ha chiarito che:

  • l’importo dovuto dal contribuente viene ripartito in base al numero di rate scelto, fermo restando che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore, a 100 euro;
  • la ripartizione è effettuata nel rispetto di tale limite “indipendentemente dal numero di rate richiesto”.
FAQ Agenzia Entrate-Riscossione
Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies?
L’importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione.
Qualora tale ripartizione comporti rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale viene ripartito l’importo dovuto sarà ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata.

Omessi pagamenti

La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Mancato pagamento rata unica

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della rottamazione-quinquies.

Mancato pagamento una rata in caso di pagamento rateale

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

FAQ Agenzia Entrate-Riscossione
Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?
La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
In riferimento alle regole della decadenza, cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31 luglio 2026?
Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della rottamazione-quinquies.
In riferimento alle regole della decadenza cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall’ultima?
Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.
Facciamo un esempio: 
nel caso di una rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

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