4° Contenuto Riservato: Obbligo di segnalazione di operazione sospetta e limiti dell’“anomalia impropria”

COMMENTO

DI ARMANDO URBANO | 28 MAGGIO 2026

La sentenza n. 2489/2026 della Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, resa in materia di obbligo di segnalazione di operazione sospetta, affronta con chiarezza un nodo interpretativo di notevole interesse per tutti i professionisti obbligati a rispettare gli adempimenti antiriciclaggio: il rapporto tra anomalia dell’operazione, sospetto qualificato di riciclaggio e confine con altre fattispecie patologiche dell’atto negoziale.

Il caso: sanzione AML al notaio per omessa SOS

Il caso deciso riguardava un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva ingiunto a un notaio il pagamento della sanzione amministrativa di 144.000 euro per omessa segnalazione di operazione sospettaex art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007.

L’atto veniva emesso a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria nei confronti del professionista, nell’ambito di attività̀ ispettive antiriciclaggio relative al periodo 1° gennaio 2013-16 ottobre 2014.

La contestazione riguardava un’unica operazione immobiliare avente ad oggetto la cessione di beni da una società immobiliare ad una ditta individuale ditta di complessivi 720.000 euro, articolata in atto preliminare, atto di compravendita definitivo e successiva trascrizione.

La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello del Ministero, escludendo che gli elementi valorizzati dall’Amministrazione integrassero, nel caso concreto, i presupposti di un ragionevole sospetto di riciclaggio.

Il perimetro dell’obbligo di segnalazione

La pronuncia in esame ha ricondotto l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta al suo corretto perimetro funzionale, rammentando alle parti in causa che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo applicabile ratione temporis, la segnalazione sorge quando il soggetto obbligato “sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare” che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ciò implica una valutazione necessariamente ex ante, costruita sugli elementi conosciuti o conoscibili dal professionista al momento del compimento dell’operazione, e non una ricostruzione ex post alimentata da dati sopravvenuti o da letture retrospettive della vicenda.

La Corte precisa, inoltre, che non è sufficiente una mera possibilità astratta, né una generica percezione di irregolarità: occorre un sospetto ragionevole, oggettivamente apprezzabile e specificamente riferibile ai fenomeni criminosi indicati dalla norma.

Anomalia e sospetto qualificato: l’onere probatorio dell’Amministrazione

La Corte evidenzia un passaggio di particolare interesse sul piano probatorio, affermando che, nel giudizio avente ad oggetto la sanzione per omessa segnalazione, spetta all’Amministrazione irrogante dimostrare in concreto gli elementi idonei a fondare quel giudizio di ragionevole sospettosità. Non basta, dunque, la mera allegazione di profili genericamente “anomali”, né una loro sommatoria descrittiva. Gli elementi valorizzati dall’Autorità procedente devono risultare non solo esistenti, ma strutturalmente idonei a sostenere, quantomeno in termini di plausibilità, un collegamento con delle operazioni di riciclaggio.

La sentenza affronta anche il tema degli indicatori di anomalia ribadendo che gli indicatori di cui al D.M. 16 aprile 2010 non hanno carattere tassativo, ma costituiscono pur sempre parametri di riferimento qualificati. Da ciò deriva che non è necessario che l’operazione ricada perfettamente all’interno un indicatore tipizzato perché sorga l’obbligo di segnalazione; qualora l’Amministrazione fonda la contestazione su elementi non riconducibili agli indicatori tipizzati, tali elementi devono essere specificamente individuati, ricostruiti e logicamente correlati al rischio di riciclaggio.

Gli elementi soggettivi e oggettivi esclusi dalla Corte

Venendo al merito della sentenza, la Corte esamina in modo analitico sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi richiamati dall’Amministrazione.

Sul versante soggettivo erano stati valorizzati: l’incompletezza delle informazioni rese in sede di adeguata verifica, la successiva non coincidenza tra attività dichiarata e dati risultanti dalla documentazione identificativa e camerale, la qualità di soggetto pluriprotestato di una delle parti, la pregressa partecipazione dell’acquirente a società fallite e il conferimento di procura a soggetto apparentemente non collegato al delegante. La Corte ritiene che tali circostanze attengano, al più, a profili di affidabilità economica dei soggetti coinvolti o di correttezza delle informazioni rese in sede di adeguata verifica, ma che non siano, né singolarmente né nel loro insieme, idonee a fondare un sospetto di riciclaggio, perché prive di un concreto collegamento con meccanismi di schermatura, interposizione fittizia, occultamento o dissimulazione di proventi illeciti.

La Corte distingue tra incompletezze informative suscettibili di rilievo sul piano formale ed elementi incidenti sugli aspetti qualificanti dell’operazione. Nel caso esaminato, l’incompletezza dei dati nella dichiarazione del cliente e la difformità relativa all’attività dichiarata non riguardavano né la titolarità effettiva, né la provenienza delle risorse, né le modalità dei flussi finanziari. Per questa ragione, esse vengono qualificate come criticità di carattere informativo prive di autonoma rilevanza ai fini della segnalazione.

Sul piano oggettivo, l’Amministrazione aveva valorizzato: la contiguità temporale tra la proposizione della domanda revocatoria e la stipula del preliminare, il breve intervallo tra preliminare e definitivo con immediata trascrizione, la complessiva sequenza negoziale ritenuta funzionale a eludere gli effetti della revocatoria, la documentazione presente nel fascicolo notarile e l’importo dell’operazione. Anche qui la Corte opera una distinzione metodologicamente molto netta. Tutti questi elementi sono pienamente coerenti con una possibile finalità di pregiudizio dei creditori o di elusione dell’azione revocatoria, ma non presentano i caratteri tipici del riciclaggio.

In particolare, la sequenza negoziale e la relativa tempistica risultano integralmente spiegabili alla luce di quella finalità civilisticamente fraudolenta; la documentazione di fascicolo conferma il collegamento con tale contesto; l’importo dell’operazione è dato neutro, che assumerebbe rilievo solo se accompagnato da anomalie nella determinazione del prezzo, nella capacità economica delle parti o nelle modalità di pagamento, circostanze che l’Amministrazione non aveva dedotto né dimostrato.

La Corte afferma, in sostanza, che un’operazione può essere sospetta sul piano della tutela dei creditori senza essere, per ciò solo, sospetta sul piano AML.

La normativa AML è diretta a intercettare operazioni funzionali alla conversione, al trasferimento o alla dissimulazione di proventi di attività criminosa; non è invece predisposta per reprimere ogni condotta che possa risultare lesiva delle ragioni creditorie, per la quale l’ordinamento appronta rimedi propri sul piano civilistico.

La Corte, peraltro, non nega affatto un principio pacifico: non è necessaria la prova del reato di riciclaggio, né la prova piena della provenienza illecita dei fondi, perché sorga l’obbligo di segnalazione. Anzi, riconosce espressamente la correttezza astratta di tale affermazione. Ma chiarisce subito che questo non risolve il caso concreto. L’assenza di necessità della prova del reato non elimina infatti il requisito del sospetto ragionevole e qualificato. In altri termini, tra la prova piena del riciclaggio e la semplice impressione di anomalia non c’è un vuoto normativo: c’è lo spazio, tecnicamente decisivo, del sospetto qualificato. Ed è proprio questo spazio che l’Amministrazione, secondo la Corte, non era riuscita a presidiare, perché gli indici valorizzati risultavano orientati verso una diversa finalità, peraltro individuata dalla stessa amministrazione nell’elusione della revocatoria.

La motivazione, sotto questo profilo, è lineare e difficilmente confutabile: non si può contemporaneamente qualificare una sequenza negoziale come funzionale a sottrarre beni agli effetti della revocatoria e, sulla base dei medesimi elementi, pretendere di inferirne un sospetto di riciclaggio senza dimostrare il collegamento con opacità finanziarie o dissimulazione della provenienza delle risorse.

Indicazioni operative per i professionisti obbligati

Per i professionisti soggetti agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 la pronuncia in esame offre almeno tre indicazioni operative di rilievo.

La prima è che la valutazione sulla SOS deve essere sempre contestuale, documentata e specifica: il fascicolo del cliente deve consentire di ricostruire non solo i dati raccolti, ma anche il percorso logico seguito nel ritenere presenti o assenti gli indici di sospetto.

La seconda è che le criticità emerse in sede di adeguata verifica vanno gestite con rigore, ma senza automatismi: esse possono rilevare come segnali da approfondire, non come presunzioni assolute di riciclaggio.

La terza è che il professionista deve mantenere fermo il baricentro del giudizio sulla nozione normativa di sospetto, evitando di confondere l’irregolarità civilistica, la scarsa affidabilità economica del cliente o la condotta potenzialmente pregiudizievole per i creditori con i fenomeni tipici che la disciplina antiriciclaggio intende intercettare.

Non è secondario, infine, che la Corte abbia condannato l’Amministrazione anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando come l’appello si risolvesse nella sostanziale reiterazione di argomentazioni già disattese in primo grado, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi.

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