SCHEDA PRATICA – IVA
DI DEVIS NUCIBELLA | 4 NOVEMBRE 2026
Con il provvedimento del 12 ottobre 2026 l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le regole fissate con il provvedimento del 3 dicembre 2019 per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
Secondo le nuove modalità il contribuente può opporsi alla chiusura presentando una richiesta motivata. In caso di esito positivo la posizione sarà considerata attiva a partire dalla data di apertura originaria.
Fonti ufficiali
Art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972; provv. AdE 3 dicembre 2019 e 12 ottobre 2026
La chiusura d’ufficio delle Partite IVA
L’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 dispone che:
- l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti
- che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
I criteri/modalità operative connesse con la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive sono state individuate dall’Agenzia delle entrate con provv. 3 dicembre 2019.
| Art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 | “l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.” |
| Provvedimento 3 dicembre 2019 | Sono considerati “inattivi” i soggetti che: nei 3 anni precedenti, non hanno presentato, se dovuta:la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo/d’impresa. |
| Dati utilizzati per la chiusura delle Partite IVA | |
| Provv. 3 dicembre 2019 | Provv. 12 ottobre 2026 |
| Sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. | Sulla base di riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. |
La procedura aggiornata
Ora l’Agenzia delle entrate con il provv. n. 277710 del 12 ottobre scorso ha aggiornato le suddette modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
| Individuazione delle partite IVA | Le partite IVA inattive vengono individuate: sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle:fatture elettroniche, corrispettivi telematici, versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. |
| Comunicazione preventiva | Inviata: al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del relativo rappresentante. Nel caso in cui non siano disponibili i domicili digitali la comunicazione è inviata al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria mediante raccomandata A/R. La comunicazione è comunque consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento in esame è comunicata mediante avviso nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche tramite un messaggio inviato al titolare / rappresentante tramite l’App IO. |
| Chiusura dopo 60 giorni | La chiusura della partita IVA sarà eseguita a partire dal: 60° giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva oppure, se la consegna non è possibile, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua messa a disposizione nell’area riservata. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la comunicazione può riguardare anche l’eventuale estinzione del codice fiscale. |
| Opposizione | Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente può rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA opponendosi alla cessazione d’ufficio. |
| SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
| Sulla base di riscontri automatizzati disponibili in Anagrafe tributaria, compresi quelli relativi alle fatture elettroniche/corrispettivi telematici/versamenti risulta che negli ultimi 3 anni il contribuente non ha esercitato, attività di impresa/artistiche/professionali |
| Cancellazione d’ufficio della partita IVA + estinzione del codice fiscale (per soggetti diversi dalle persone fisiche) previa (60 giorni) comunicazione tramite PEC/raccomandata A-R/Cassetto fiscale |
Richiesta di riattivazione
Una volta decorso il termine di 60 giorni ed eseguita la cessazione, il contribuente che ritenga non motivata la comunicazione preventiva può presentare una richiesta motivata di riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.
| Verifiche dell’ufficio | L’ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale estinto. |
| Riattivazione retroattiva | In caso di esito favorevole, la riattivazione produce effetti dalla data originaria di apertura della partita IVA (in caso di riattivazione del codice fiscale dalla data originaria di attribuzione dello stesso) senza soluzione di continuità. Non si tratta, pertanto, dell’attribuzione di una nuova partita IVA ma del ripristino di quella originaria |
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