3° Contenuto Riservato: Socio SAS: non risponde delle imposte non pagate dalla società

COMMENTO – SOCIETÀ

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 NOVEMBRE 2026

Il socio accomandante di una società in accomandita semplice è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della società durante la vita dell’ente, poiché la sua responsabilità è limitata al solo conferimento ed è azionabile dai creditori sociali solo dopo lo scioglimento della società e nei limiti della quota di liquidazione percepita. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27558, del 22 ottobre 2026, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’Erario non può notificare direttamente al socio accomandante un avviso di accertamento relativo a debiti fiscali della società, salvo che egli abbia partecipato attivamente alla compagine fino alla liquidazione e abbia percepito una quota.

L’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio della s.a.s.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di una contribuente di un avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate nella sua qualità di socia accomandante, emesso per l’anno di imposta 2008, nei confronti della s.a.s. cessata nel maggio 2011, in relazione alla pretesa di una maggiore imposta IVA di quasi 175mila euro dovuta su operazioni di vendita illegittimamente considerate non imponibili.

La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo più la qualità di socia al momento dell’estinzione della società, oltre che la nullità dell’atto impositivo per mancanza di motivazione, ed aveva annullato l’avviso di accertamento perché illegittimamente notificato al socio accomandante non illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza davanti alla CTR che aveva accolto il gravame con cui l’amministrazione aveva lamentato l’erroneità della motivazione “perché i giudici, anziché dichiarare l’inefficacia dell’avviso di accertamento perché notificato ad un soggetto privo di legittimazione passiva, ne hanno dichiarato la nullità per un difetto di motivazione che non è mai stato appurato”, dichiarando l’inefficacia dell’avviso di accertamento nei confronti della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate è ricorsa, in ultima istanza, davanti alla Corte di Cassazione.

Il principio generale: esclusione della responsabilità diretta del socio della s.a.s.

L’art. 2313 c.c. prevede che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Tale disposizione disciplina i rapporti interni alla società, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti dell’ente, all’esecuzione dei conferimenti promessi.

Ne consegue che:

  • i creditori sociali, compresa l’Amministrazione finanziaria, non possono agire direttamente nei confronti del socio accomandante;
  • il socio accomandante, in relazione alle obbligazioni tributarie della società (quali IVA e IRAP), non è responsabile in via solidale con l’ente;
  • il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società.

La Corte di Cassazione con la sentenza 29 maggio 2026, n. 16844, ha confermato questo principio, stabilendo che l’art. 2313 c.c., nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti.

Esistono tuttavia alcune ipotesi in cui il socio accomandante può essere coinvolto nelle obbligazioni tributarie della società, come esempio:

  • perdita del beneficio della responsabilità limitata: ai sensi dell’art. 2320 c.c., il socio accomandante che compia atti di amministrazione o tratti affari in nome della società (senza procura speciale) assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali;
  • persistenza di crediti sociali insoddisfatti all’esito della liquidazione: al termine della procedura di liquidazione, qualora residuino crediti sociali insoddisfatti, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota conferita;
  • imputazione per trasparenza di maggiori redditi: in materia di imposte sui redditi, l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale di un maggior reddito da partecipazione al socio accomandante, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita. In tal caso sussiste un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci, incluso l’accomandante;
  • cancellazione della società dal Registro delle imprese: in caso di estinzione della società, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (per i soci accomandanti) o illimitatamente (per i soci accomandatari).

L’Erario non può agire direttamente nei confronti della socia accomandante per il recupero delle imposte non pagate dalla società

Per i giudici di legittimità il ricorso non è fondato. La Cassazione osserva che l’Agenzia delle Entrate nel ricorso ha lamentato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312, 2313 e 2324 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto l’inefficacia dell’avviso di accertamento notificato ad un soggetto privo della qualità di socio al momento dell’estinzione della società e, quindi, privo di legittimazione passiva, sul presupposto che la cancellazione della società in accomandita semplice e la sua estinzione avrebbero fatto venir meno retroattivamente la responsabilità della socia accomandante che, invece, sulla base della disciplina richiamata risponderebbe pro quota delle obbligazioni tributarie sorte fino alla data della cancellazione. La CTR non avrebbe, quindi, dovuto dichiarare semplicemente l’inefficacia dell’avviso di accertamento ma avrebbe dovuto pronunciarsi sul debito della ex socia accomandante per le imposte evase dalla società nell’anno di imposta 2008 nei limiti della quota sociale pari al 10 per cento.

Osservano i giudici di legittimità che la norma stabilisce che nella s.a.s. mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita e delinea, quindi, un regime generale di responsabilità diverso per i soci accomandatari che rispondono nei confronti dei creditori sociali illimitatamente, cioè anche con il loro patrimonio, e per i soci accomandanti che rispondono invece solo nei limiti di quanto hanno conferito nel patrimonio sociale.

Il conferimento a cui è tenuto nei confronti della società è, dunque, il limite della responsabilità patrimoniale del socio accomandante per le obbligazioni sociali che potrà essere fatta valere dal creditore sociale solo dopo lo scioglimento del vincolo all’esito della liquidazione del patrimonio sociale. Ne deriva che il socio accomandante non risponde delle obbligazioni sociali direttamente nei confronti dei creditori sociali ma solo attraverso il conferimento che è obbligato ad eseguire nei confronti della società mentre dopo lo scioglimento del vincolo, all’esito della liquidazione, i creditori sociali rimasti insoddisfatti nella liquidazione possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei soci accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione percepita, ai sensi dell’art. 2324 c.c.

I principi richiamati valgono anche per i debiti sociali tributari, salva la specifica disciplina dell’imputazione ai soci per trasparenza del reddito della società di persone ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRPEF prevista dall’art. 5, del D.P.R. n. 917/1986.

Al riguardo, l’orientamento della Cassazione è consolidato nell’affermare che “In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.” (cfr. Cass. n. 13565/2021; Cass. n. 21554/2025; Cass. n. 16844/2026).

Ne deriva che l’Erario non può agire direttamente nei confronti della socia accomandante per il recupero delle imposte non pagate dalla società se non dopo lo scioglimento della società e nei limiti della quota di liquidazione percepita.

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