3° Contenuto Riservato: Utili non proporzionali: quando scatta la sopravvenienza

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Analisi della Risposta dell’Agenzia sulla distribuzione non proporzionale di utili alla luce delle osservazioni critiche formulate da Assonime

DI MATTIA MERATI | 29 LUGLIO 2026

Con la Risposta a interpello n. 90 del 31 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, quando la distribuzione non proporzionale di utili è sorretta da una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, la somma eccedente la quota di partecipazione al capitale non conserva la natura di dividendo, bensì assume quella di sopravvenienza attiva, con conseguente concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio percettore. Il contributo analizza la posizione dell’Agenzia, alla luce delle osservazioni critiche formulate da Assonime nella circolare n. 17/2026.

Il quadro civilistico della distribuzione non proporzionale di utili: cenni

La corretta impostazione della questione presuppone una breve ricostruzione del regime civilistico che governa la ripartizione degli utili tra i soci. Il principio cardine è quello di proporzionalità tra partecipazione al capitale e diritto agli utili, principio tuttavia derogabile entro certi limiti che l’ordinamento definisce in modo differente a seconda del tipo sociale.

Per la società per azioni, l’art. 2350, comma 1, c.c. stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti riservati a speciali categorie di azioni.

Per la società a responsabilità limitata, l’art. 2468 c.c. ribadisce che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, facendo però salva, al comma 3, la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Ad ogni modo, in entrambe le fattispecie, la deroga alla proporzionalità è dunque ammessa, ma passa necessariamente per la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell’art. 2348 c.c.

La prassi notarile

La prassi notarile ha delimitato lo spazio riservato alla “non proporzionalità”: secondo l’orientamento espresso dal Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (motivazione della massima I.I.30 del 2025):

  • “le proporzioni di ripartizione degli utili tra i soci, una volta deliberata la loro distribuzione, devono invece essere stabilite dall’atto costitutivo; in mancanza, trova applicazione la regola proporzionale contenuta nell’art. 2468, comma 2, c.c.”, mentre
  • la decisione assembleare di distribuzione “riguarda quindi solamente l’an e il quantum” dell’erogazione, “non già le modalità di ripartizione tra i soci, che invece devono essere stabilite prima”, pena la lesione di un diritto individuale del socio.

Di conseguenza, secondo l’orientamento del Notariato, in assenza di un’espressa previsione statutaria che attribuisca a singoli soci particolari diritti o che istituisca categorie di quote privilegiate negli utili, i diritti sociali sono pertanto necessariamente ripartiti in proporzione alle partecipazioni. Dunque, sempre secondo il Notariato, non risulta “ammissibile una previsione inserita nell’atto costitutivo o statuto che attribuisca all’assemblea il potere di decidere di anno in anno come ripartire tra i soci gli utili di ogni singolo esercizio”.

In sintesi, secondo l’orientamento sopra riportato, occorre tenere distinti due piani: un conto è la clausola statutaria che attribuisce in via stabile a determinati soci un diritto particolare alla distribuzione non proporzionale, con percentuali già fissate e modificabili solo con la revisione dello statuto. Altro conto è la delibera “estemporanea” che, di volta in volta, disponga una ripartizione difforme per rispondere a un’esigenza contingente di un singolo socio.

La Risposta a interpello n. 90/2026

Il caso

La fattispecie esaminata riguarda una società per azioni (Delta) partecipata da quattro società a responsabilità limitata, con quote pari rispettivamente al 10, al 25, al 35 e al 30 per cento del capitale. Lo statuto (modificato nel 2025), accanto alla regola generale della ripartizione proporzionale, contempla la facoltà per l’assemblea di deliberare, di volta in volta e all’unanimità del capitale sociale, una ripartizione non proporzionale degli utili e delle riserve di utili distribuibili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

In forza di tale clausola l’assemblea aveva deliberato, all’unanimità, una distribuzione difforme dalle quote di partecipazione.

La ragione dichiarata dell’operazione risiedeva nell’esigenza di liquidità di uno dei soci, il quale, in mancanza di una remunerazione più che proporzionale, avrebbe potuto maturare la decisione di cedere la propria partecipazione, con conseguente alterazione degli equilibri della compagine di Delta. La distribuzione non proporzionale mirava, dunque, a preservare la stabilità dell’assetto societario e a consolidare i vincoli reciproci tra i soci.

Gli istanti precisavano che il socio che avesse ricevuto un quantum inferiore alla propria quota non avrebbe maturato il diritto per la differenza nei confronti degli altri soci.

Gli istanti prospettavano una qualificazione “unitaria”: le somme percepite dai soci in forza della distribuzione, ancorché non proporzionali, avrebbero dovuto assumere per intero la natura di dividendi, con conseguente esclusione dalla formazione del reddito delle società percipienti nella misura del 95 per cento del loro ammontare (ai sensi ed in applicazione dell’art. 89, comma 2, del TUIR).

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha invece adottato una lettura differente.

La qualificazione di dividendo è stata riconosciuta soltanto alla parte della somma corrispondente agli utili spettanti in base al criterio proporzionale; la parte eccedente è stata invece ricondotta alla nozione di sopravvenienza attiva di cui all’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, come tale concorrente integralmente alla formazione del reddito imponibile.

La Risposta dell’Agenzia prescinde espressamente da ogni valutazione in merito ai profili civilistici dell’operazione prospettata.

Dalla lettura della Risposta, il fondamento dell’impostazione erariale risiederebbe nella valorizzazione della causa concreta della delibera. L’Agenzia muove dall’assunto secondo cui, ogni qualvolta a una distribuzione non proporzionale sia sottesa una causa diversa dalla mera divisione degli utili, l’operazione non può essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili. Nel caso di specie, l’Agenzia individua la causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari di uno dei soci e di consolidare i vincoli reciproci: una finalità estranea, secondo l’Amministrazione, alla mera ripartizione degli utili.

Da qui la conclusione per cui la sola quota proporzionale conserva la natura di dividendo, mentre l’eccedenza, priva di tale causa “tipica”, integra una sopravvenienza attiva.

Quanto ai soci che ricevono utili in misura inferiore alla propria quota, l’Agenzia precisa che assume rilevanza reddituale, a titolo di utile, la sola somma effettivamente percepita, mentre nulla dispone (ma per la verità, nulla era stato richiesto sul punto dagli istanti) in ordine al trattamento del “costo” da questi sopportato (si veda il successivo paragrafo per una ricostruzione “alternativa”).

Tabella 1 – Qualificazione fiscale delle somme secondo la Risposta n. 90/2026 (soci soggetti IRES)

Posizione del socioComponenteQualificazione e imponibilità
Socio che riceve più della quota proporzionaleParte corrispondente alla quota proporzionaleDividendo ex art. 89, comma 2, TUIR – concorre al 5%
Socio che riceve più della quota proporzionaleParte eccedente la quota proporzionaleSopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, lett. b), TUIR – concorre al 100%
Socio che riceve meno della quota proporzionaleSomma (minore) effettivamente percepitaDividendo ex art. 89, comma 2, TUIR – concorre al 5%.

La posizione di Assonime

Nella circolare n. 17 del 24 giugno 2026 Assonime ha sottoposto la Risposta a un vaglio critico, spostando il baricentro dell’analisi sul piano civilistico.

L’osservazione di fondo è che l’Agenzia prescinde da ogni valutazione in merito ai profili civilistici della delibera, non affrontando cioè il tema se la distribuzione non proporzionale potesse essere legittimamente adottata nel caso concreto in conformità alle regole del diritto societario e alle previsioni statutarie.

Si tratta, secondo l’Associazione, di un profilo tutt’altro che secondario ai fini della qualificazione tributaria: se, infatti, la delibera fosse conforme allo statuto e al diritto societario, ne deriverebbe che l’atto di autonomia privata non solo è lecito, ma persegue uno scopo ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento: in tale prospettiva le somme così ricevute non potrebbero che assumere la natura di dividendi nella loro interezza.

Di conseguenza, per l’Associazione, dalla Risposta  non può ricavarsi una regola di carattere generale secondo cui ogni distribuzione non proporzionale si risolve in una liberalità in favore di taluni soci, con conseguente irrilevanza fiscale del depauperamento subito da chi riceve meno del proprio spettante. In definitiva, la soluzione erariale resta ancorata alla specifica (e peculiare) fattispecie esaminata.

Nella stessa direzione, seppur con argomentazioni diverse e più critiche verso la legittimità civilistica dell’operazione, si pone il caso n. 1 del Deloitte STS Think Tank (maggio 2026). Il contributo distingue tra distribuzioni non proporzionali “genuine” (coerenti con la ratio della disciplina codicistica) e “non genuine”, queste ultime fondate su esigenze contingenti dei soci, escludendo così che la Risposta dell’Agenzia possa valere come principio generale.

Una ricostruzione alternativa: liberalità vs rapporto contrattuale

Come anticipato, la Risposta non fornisce alcuna indicazione in relazione al “costo” sopportato dai soci che ricevono meno di quanto loro spettante in base al criterio proporzionale di ripartizione dell’utile.

Assonime esclude in apertura una lettura automatica, per cui la distribuzione asimmetrica configurerebbe sempre e comunque una liberalità con conseguente irrilevanza fiscale del mancato incasso per i soci “sacrificati”.

Assonime individua due scenari “alternativi”, a seconda della causa concreta dell’operazione, dai quali dipende il diverso trattamento del componente negativo in capo al socio che rinuncia a una parte dei propri utili:

  • nel primo scenario, il riconoscimento a taluni soci di utili superiori allo spettante integra effettivamente una liberalità (in altri termini, il socio che riceve meno intende proprio arricchire l’altro socio, senza “contropartite”). In tal caso non si pone alcun problema di rilevanza fiscale del “costo” sostenuto da chi riceve meno, poiché le liberalità sono erogate a fronte di componenti negativi che, per definizione, non concorrono alla formazione della base imponibile di chi le eroga;

Assonime rileva inoltre come, in questo scenario, quando l’animus donandi è riferibile ai soci, la scelta della distribuzione non proporzionale non sia poi fiscalmente neutrale rispetto al percorso alternativo derivante dall’incasso proporzionale da parte di tutti i soci seguita da una liberalità tra soci, in quanto evita la tassazione della quota di utile che si soci riconoscono a titolo di liberalità.

Si consideri una società con utili distribuibili pari a 200 e due soci (società) paritetici (A e B, ciascuno titolare del 50 per cento), che deliberino l’attribuzione del 75 per cento ad A e del 25 per cento a B.
Il socio A percepisce 150: la quota proporzionale (100) concorre al reddito come dividendo nella misura del 5 per cento (imposta di 1,2), mentre l’eccedenza (50) concorre come sopravvenienza attiva nella misura del 100 per cento (imposta di 12). 
Il socio B percepisce 50 e lo tassa come dividendo al 5 per cento (imposta di 0,6). Ove B avesse invece incassato integralmente la propria quota proporzionale (100), assoggettandola a imposizione, per poi trasferire 50 ad A, avrebbe scontato l’imposizione sull’intero importo proporzionale (ulteriore imposta di 0,6). 
Il ricorso alla distribuzione non proporzionale consente, in sostanza, di sottrarre a tassazione la quota di utile che il socio riconosce di fatto in favore dell’altro.

  • nel secondo scenario (in un certo senso più coerente con la fattispecie prospettata), invece, la distribuzione asimmetrica è deliberata per soddisfare un interesse specifico, come l’impegno del socio “remunerato” a non cedere la propria quota (ad esempio, per un determinato periodo di tempo) e a conservare lo status quo della compagine sociale (a beneficio degli altri soci). In questa seconda ipotesi, la somma “addizionale” non sarebbe più “disinteressata”, bensì remunererebbe l’adempimento di un vero e proprio obbligo di fare: in questo senso, se le parti esercitano attività d’impresa (come nel caso in esame), il provento sarebbe sì imponibile per il socio “remunerato”, ma il correlato onere sarebbe – in linea di principio – deducibile per chi lo sostiene; secondo l’Assonime, ragionando in questi termini, la delibera di distribuzione “non proporzionale” potrebbe essere intesa solo come uno strumento atto a realizzare tale obiettivo, evitando di procedere ad una distribuzione proporzionale con successivo riversamento di una parte a favore del socio che si vincola a rimanere nella società (con la conseguenza che il trattamento dovrebbe essere il medesimo).

Conclusioni

La Risposta n. 90/2026 attribuisce rilievo alla causa concreta della distribuzione: quando la sproporzione tra le quote di utili distribuite è giustificata da una finalità diversa dalla mera ripartizione degli utili, l’eccedenza può essere riqualificata come sopravvenienza attiva, con perdita del regime fiscale previsto per i dividendi.

Tale impostazione, tuttavia, non sembra introdurre un principio generale di riqualificazione delle distribuzioni non proporzionali. Al contrario, quando la diversa ripartizione degli utili trova fondamento in una previsione statutaria ed è coerente con la disciplina societaria, le somme distribuite dovrebbero conservare integralmente la loro natura di dividendi.

Resterebbero quindi escluse dall’ambito applicativo della Risposta in esame le distribuzioni non proporzionali fondate su assetti statutari stabili e predeterminati, quali ad esempio:

  • i particolari diritti attribuiti ai soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.;
  • le categorie di azioni privilegiate negli utili ai sensi dell’art. 2350, comma 1, c.c.

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