3° Contenuto: Sgravi contributivi ed ammortizzatori sociali nella legge sulla valorizzazione della risorsa mare

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12 MAGGIO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, n. 106 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2026, n.  70, recante “Valorizzazione della risorsa mare”.

Tra le altre cose, la legge n. 70/2026 (entrata in vigore il 10 maggio u.s.) introduce:

  1. gli sgravi contributivi al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione; 
  2. disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

Con riferimento al punto 1), si segnala che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle  unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo.

Tale beneficio è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l’imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’art. 343 del codice della navigazione.

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