COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 1 GIUGNO 2026
Con la Circolare INPS n. 59 del 20 maggio 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in merito alla debenza del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 – il c.d. ticket di licenziamento – nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. La Circolare affronta un tema particolarmente delicato, collocato al confine tra disciplina del lavoro subordinato, tutela previdenziale e peculiarità del lavoro penitenziario, chiarendo quando il ticket NASpI debba essere versato e quando, invece, possa essere escluso in ragione della natura “esterna” dell’evento che determina la cessazione del rapporto. L’INPS fornisce inoltre specifiche istruzioni operative per la gestione dei flussi Uniemens, introducendo nuovi codici cessazione dedicati.
Premessa
La disciplina del ticket di licenziamento trova fondamento nell’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare, il comma 31 prevede che, nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero teoricamente diritto alla NASpI, il datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo correlato all’anzianità aziendale del lavoratore.
Il contributo:
- è dovuto indipendentemente dall’effettiva fruizione della NASpI;
- ha natura sia finanziaria sia disincentivante;
- grava sul datore di lavoro nei casi di cessazione del rapporto riconducibili all’area di disponibilità datoriale.
Tabella 1 – Fonti normative principali
| Fonte | Contenuto |
| Art. 2, commi 31–35, Legge n. 92/2012 | Disciplina ticket di licenziamento |
| Art. 1, comma 250, Legge n. 228/2012 | Modifiche alla disciplina originaria |
| D.Lgs. n. 22/2015 | Introduzione NASpI |
| Circolare INPS n. 40/2020 | Regole generali ticket licenziamento |
| Circolare INPS n. 59/2026 | Chiarimenti per detenuti lavoratori |
La ratio del ticket di licenziamento
La Circolare richiama indirettamente la duplice funzione del ticket:
- finanziare le prestazioni di disoccupazione NASpI;
- disincentivare le cessazioni riconducibili all’iniziativa datoriale.
Proprio questa seconda finalità diventa centrale nell’analisi dell’INPS.
L’Istituto evidenzia infatti che il ticket non può essere automaticamente applicato in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del detenuto, soprattutto quando la cessazione dipende da eventi:
- estranei alla volontà del datore;
- estranei alla volontà del lavoratore;
- derivanti direttamente dallo status detentivo.
Il principio affermato dalla Circolare è particolarmente rilevante: il diritto teorico alla NASpI non determina automaticamente la debenza del ticket. Occorre sempre verificare se la cessazione sia effettivamente riconducibile alla sfera decisionale del datore di lavoro.
L’evoluzione del lavoro penitenziario
La Circolare richiama il progressivo processo di assimilazione del lavoro penitenziario al lavoro subordinato ordinario, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare, viene richiamata la:
- Sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 27 ottobre 2006 .
L’orientamento giurisprudenziale ha progressivamente ampliato le tutele riconosciute ai detenuti lavoratori, riconoscendo:
- natura sostanzialmente subordinata del rapporto;
- tutela previdenziale;
- accesso alle prestazioni di disoccupazione;
- applicazione di molte regole tipiche del lavoro ordinario.
L’INPS chiarisce però che il riconoscimento della NASpI ai detenuti non implica una totale assimilazione del lavoro penitenziario ai rapporti ordinari ai fini del ticket di licenziamento.
Quando il ticket è dovuto
La regola generale affermata dalla circolare è che il ticket di licenziamento è dovuto:
“ogniqualvolta l’interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione”.
Ciò significa che, se la cessazione dipende da:
- decisione datoriale;
- licenziamento ordinario;
- cessazione riconducibile alla gestione del rapporto;
il ticket continua a essere dovuto anche nei confronti dei detenuti lavoratori.
Tabella 2 – Ipotesi ordinarie
| Situazione | Ticket dovuto |
| Licenziamento ordinario | Sì |
| Recesso datoriale ordinario | Sì |
| Cessazione riconducibile a scelta datoriale | Sì |
Quando il ticket NON è dovuto
La parte centrale della Circolare riguarda invece le ipotesi in cui il ticket non risulta coerente con la ratio dell’istituto.
L’INPS individua le fattispecie nelle quali la cessazione deriva da:
- eventi esterni al rapporto;
- eventi non riconducibili alla volontà delle parti;
- eventi strettamente collegati allo status detentivo.
In tali casi il ticket non è dovuto.
Revoca del lavoro esterno: esclusione automatica del ticket
L’INPS chiarisce espressamente che il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva:
- dalla revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno;
- adottata dal magistrato di sorveglianza;
- oppure dal direttore dell’istituto penitenziario.
- adottata dal magistrato di sorveglianza;
Il riferimento normativo è:
- Legge 26 luglio 1975, n. 354;
- art. 48 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
In tali situazioni:
- il datore non esercita alcun potere decisionale;
- non dispone di margini discrezionali;
- subisce una cessazione determinata da un provvedimento esterno.
La non debenza del ticket è automatica solo quando la cessazione deriva direttamente da provvedimenti dell’autorità penitenziaria o giudiziaria che impediscono la prosecuzione del lavoro esterno.
Scarcerazione per fine pena: verifica concreta obbligatoria
Molto importante è il chiarimento relativo alla cessazione del rapporto per:
- scarcerazione;
- fine pena.
In questo caso, la non debenza del ticket: “non può essere considerata automatica”.
Il datore deve verificare concretamente la possibilità di proseguire il rapporto:
- all’esterno dell’istituto penitenziario;
- direttamente;
- oppure tramite società controllate o partecipate.
Solo se tale prosecuzione risulta:
- impossibile;
- concretamente non praticabile;
- adeguatamente documentata;
la cessazione può avvenire senza ticket.
La Circolare introduce qui un principio di forte responsabilizzazione datoriale. Il datore non può limitarsi a cessare il rapporto per fine pena, ma deve valutare l’effettiva possibilità di continuazione dell’attività lavorativa in un contesto ordinario.
Trasferimento del detenuto ad altro istituto
Analogo criterio viene applicato nei casi di:
- trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario.
Anche qui il datore deve verificare:
- la possibilità di prosecuzione del rapporto;
- presso il nuovo istituto;
- direttamente o tramite soggetti controllati/partecipati.
Solo l’effettiva impossibilità di prosecuzione consente di escludere il ticket.
Tabella 3 – Regole sulla debenza
| Evento | Ticket |
| Revoca lavoro esterno | No |
| Fine pena con impossibilità prosecuzione | No |
| Fine pena con prosecuzione possibile ma non attuata | Sì |
| Trasferimento con impossibilità prosecuzione | No |
| Trasferimento con prosecuzione possibile ma non attuata | Sì |
Verifiche INPS
La Circolare precisa che l’Istituto:
- effettuerà verifiche amministrative;
- potrà svolgere verifiche ispettive;
- controllerà quanto dichiarato nei flussi Uniemens.
L’esclusione del ticket non è rimessa a una libera autodichiarazione datoriale. L’INPS potrà verificare concretamente se la prosecuzione del rapporto fosse realmente impossibile.
Nuovi codici Uniemens
La Circolare introduce specifici codici da utilizzare nell’elemento:
<TipoCessazione> di <Cessazione>.
→ Codice “2B”
Da utilizzare nei casi di:
- revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno;
- revoca disposta dal magistrato di sorveglianza;
- revoca disposta dal direttore dell’istituto penitenziario.
Effetto
-
- NO ticket di licenziamento
→ Codice “2C”
Da utilizzare nei casi di:
- scarcerazione per fine pena;
- trasferimento ad altro istituto;
- impossibilità concreta di prosecuzione del rapporto.
Effetto
-
- NO ticket di licenziamento
→ Codice “2F”
Da utilizzare quando:
- la prosecuzione sarebbe possibile;
- ma il datore decide comunque di interrompere il rapporto.
Effetto
-
- SI ticket di licenziamento
Tabella 4 – Nuovi codici Uniemens
| Codice | Significato | Ticket |
| 2B | Revoca lavoro esterno | No |
| 2C | Fine pena/trasferimento con impossibilità prosecuzione | No |
| 2F | Fine pena/trasferimento con prosecuzione possibile | Sì |
Compilazione del flusso Uniemens
Quando il ticket è dovuto, il datore deve utilizzare:
- il codice causale “M400”;
- nell’elemento <CausaleADebito>;
- indicando l’importo nell’elemento <ImportoADebito>.
I nuovi codici 2B, 2C e 2F riguardano esclusivamente la tipologia di cessazione. Quando il ticket è dovuto resta fermo l’utilizzo del codice contributivo ordinario “M400”.
Riferimenti normativi:
- Legge 26 luglio 1975, n. 354
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 48
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, commi 31–35
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 250
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
- Corte costituzionale, Sentenza 27 ottobre 2006, n. 341
- INPS, Circolare 19 marzo 2020, n. 40
- INPS, Circolare 20 maggio 2026, n. 59
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