L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 1 GIUGNO 2026
Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’INPS ha illustrato i contenuti del nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato con delibera del CdA n. 20 del 25 febbraio 2026. La riforma, che trae origine dalla Legge n. 203/2024, ridefinisce condizioni, limiti e procedure della rateazione, portando il massimo concedibile a sessanta rate mensili ed eliminando la previgente autorizzazione ministeriale.
Nuova disciplina della rateazione contributiva INPS e INAIL
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha riscritto le regole della rateazione contributiva amministrativa, attribuendo a INPS e INAIL la facoltà di concedere fino a 60 rate mensili senza più dover passare per l’autorizzazione ministeriale che il vecchio comma 17 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000 imponeva. Il Regolamento approvato a febbraio 2026, ora operativo, traduce questa semplificazione in procedure concrete.
Il presupposto soggettivo è la dichiarata temporanea difficoltà economico-finanziaria: temporanea, non strutturale, perché lo strumento accompagna un percorso di riequilibrio realisticamente percorribile. Entro i 500.000 euro il massimo è di 36 rate; oltre tale soglia si arriva a 60. Sono ammessi i debiti per omissione o evasione contributiva e relativi accessori, purché non sia ancora stato formato l’avviso di addebito ex articolo 30 del D.L. n. 78/2010.
La competenza decisionale è stata avvicinata al territorio: i Direttori provinciali e di Filiale gestiscono le domande fino a 500.000 euro e detengono in esclusiva il potere di annullamento e revoca su tutte le dilazioni, a prescindere dall’importo. I Direttori regionali intervengono sulle pratiche che superano tale soglia. Quando il medesimo contribuente abbia posizioni aperte presso più sedi, decide la struttura che gestisce il credito maggiore, in coordinamento con le altre.
Dichiarazioni del debitore e seconda dilazione
Sul fronte delle dichiarazioni richieste al debitore, alcuni aspetti vincolanti meritano attenzione prima di avviare la pratica. Il contribuente deve riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito INPS, rinunciare a tutte le eccezioni sull’esistenza e sull’azionabilità dello stesso e dichiarare che la dilazione non produce novazione dell’obbligazione originaria: il credito dell’Istituto conserva quindi privilegio e prededuzione. I crediti oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario possono essere esclusi dalla domanda, ma questo rende ancora più urgente la definizione tempestiva dei ricorsi pendenti.
Una delle novità più utili nella pratica è la seconda dilazione, che consente di aprire un secondo piano rateale mentre il primo è ancora attivo, per coprire debiti emersi successivamente o contribuzione corrente non versata. La condizione è che nei sei mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca. Con due dilazioni attive non è possibile presentarne una terza: occorre prima estinguerne anticipatamente una. Il venir meno della correntezza contributiva revoca entrambe le dilazioni, mentre l’inadempimento su una sola non contagia l’altra se i pagamenti di quest’ultima sono regolari. Il Regolamento menziona inoltre il piano di rientro come strumento alternativo al pagamento in unica soluzione per la contribuzione corrente, rinviandone la disciplina a una circolare separata.
Procedure concorsuali e presentazione della domanda
Merita attenzione anche il rapporto con le procedure concorsuali: l’accesso a qualsiasi strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la decadenza automatica dalle dilazioni in corso, con i crediti residui che confluiscono nella procedura. Fanno eccezione i casi in cui, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, di un piano di ristrutturazione o di un concordato preventivo con continuità aziendale, si rendano necessarie dilazioni per debiti maturati successivamente all’omologazione stessa. Analoga possibilità è prevista per amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa con prosecuzione dell’attività.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Cassetto Previdenziale e deve riguardare l’intera esposizione debitoria verso tutte le gestioni INPS (nessuna domanda parziale è ammessa). Prima di presentarla occorre consolidare il debito attraverso la procedura Ve.R.A., definendo con la struttura territoriale le partite ancora aperte. Il procedimento si chiude entro 20 giorni: 10 per l’istruttoria, 10 per il pagamento della prima rata, il cui versamento vale come accettazione del piano. Se la prima rata non viene pagata, la domanda è annullata e quei debiti non possono essere riproposti (una conseguenza che impone di valutare con cura i tempi prima di avviare la procedura). Le rate vanno pagate con versamenti effettivi: la compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è espressamente esclusa. La revoca scatta nel caso di mancato o parziale pagamento di un numero di 3 rate mensili successive alla prima, anche non consecutive, oppure trascorsi 30 giorni dall’ultima rata se le rate non pagate sono meno di 3.
Rideterminazione delle dilazioni già in corso
Chi ha una dilazione già in corso dal 12 gennaio 2025 può chiedere la rideterminazione del numero di rate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, tramite comunicazione bidirezionale nel Cassetto Previdenziale: una finestra da non lasciar scadere.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 17
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203
- INPS, Circolare 21 maggio 2026, n. 60
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