4° Contenuto Riservato: Adempimenti, controlli e accertamento: il Governo vara il testo unico in esame preliminare

PRIMA LETTURA

DI ELEONORA GRECO | 23 APRILE 2026

Il Consiglio dei Ministri n. 170 del 22 aprile ha approvato in esame preliminare – in attuazione della legge delega per la revisione del sistema tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111) –  uno schema di decreto legislativo recante il Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento.

Il TU, composto da 368 articoli, individua e coordina la normativa vigente, organizzandola per ambiti omogenei e abrogando le disposizioni incompatibili o obsolete. La disciplina è articolata in tre parti:

  • la Parte I (Adempimenti) regola anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili e semplificazione digitale. Comprende gli obblighi dichiarativi e comunicativi per imposte sui redditi e IVA, nonché gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e le liquidazioni periodiche;
  • la Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento) disciplina gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per nuovi investimenti e la risoluzione delle controversie. Definisce inoltre i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni e le procedure di accertamento, incluso quello con adesione;
  • la Parte III contiene le disposizioni transitorie e finali.

Le norme vigenti sono riportate senza modificarne la portata, salvo aggiornamenti testuali e interventi di coordinamento necessari.

Testo unico adempimenti e accertamento – Decreto legislativo (esame preliminare)
Parte – TitoloArticoliContenuto
Parte I – Titolo I – AdempimentiArtt. 1 – 48Sistema degli obblighi informativi e contabili. Anagrafe tributaria (artt. 1-8): raccolta dati fiscali, poteri di richiesta e controlli. Codice fiscale (artt. 2-6): attribuzione, utilizzo obbligatorio negli atti. Comunicazioni obbligatorie (art. 7) da PA, intermediari e operatori economici. Anagrafe rapporti finanziari (artt. 15-18): dati su conti e movimenti per analisi del rischio. Scritture contabili (artt. 19-22): obblighi per imprese e enti di tenuta del libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie di magazzino scritture ausiliarie e registro beni ammortizzabili.
Contabilità semplificata (art. 23). Qualora i ricavi (ai sensi degli art. 57 e 85 del TUIR) percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili.
Tali soggetti devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Sono previste regole speciali per attività agricole e professionisti (artt. 24-26).
Viene inoltre disciplinata la tenuta e la conservazione delle scritture contabili (art. 29), nonché viene disciplinata l’omessa tenuta delle scritture o dei prospetti contabili (art. 31, 43)
Titolo II – ComunicazioniArtt. 49 – 51Disciplina dei flussi informativi specifici verso l’Amministrazione finanziaria. Previste regole per l’esercizio delle opzioni fiscali (artt. 44-45). Vine inoltre specificato che se nel corso del triennio l’ammontare dei ricavi supera i limiti di cui all’articolo 23, comma 1, si applica, per l’anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.Introduzione di strumenti digitali: delega unica per accesso ai servizi dell’Agenzia, potenziamento dei servizi online e ampliamento delle informazioni disponibili nel cassetto fiscale (artt. 46-48).
Titolo III – DichiarazioniArtt. 52 – 88Regole sulle dichiarazioni fiscali: contenuto e sottoscrizione (artt. 52-55)termini e modalità di presentazione (artt. 56-60), modalità di correzione e integrazione (artt. 61-64). Controlli: controllo automatizzato e formale (artt. 65-70). Disciplinate anche omissioni, irregolarità ed effetti delle dichiarazioni. I crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza (art. 63).La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 14 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.
Parte II – Titolo I, Capo I – Concordato preventivo biennaleArtt. 89 – 111Introduzione del concordato preventivo biennale: accordo tra contribuente e Amministrazione sul reddito imponibile. Accesso e requisiti, determinazione del reddito concordato, cause di esclusione, effetti dell’accettazione della proposta, adempimenti e rinnovo del concordato. Vengono inoltre disciplinate: la determinazione degli acconti, il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 104), le cause di decadenza e cessazione del regime (artt. 105-106), nonché le attività di accertamento.
Titolo I, Capo II – Collaborazione tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria Artt. 112 – 150Disciplina della cooperative compliance e del dialogo preventivo. Include strumenti di: interlocuzione, anche anticipata (artt. 112-118)trasparenza e scambio informazioni (artt. 119-130)adempimento collaborativo e prevenzione del rischio fiscale (artt. 131-150), con una sezione dedicata all’interpello sui nuovi investimenti (art. 142), dedicato alle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento.
Titolo I, Capo III – Poteri e cooperazione amministrativaArtt. 151 – 241Disciplina dei poteri istruttori: accessi, ispezioni e verifiche (artt. 151-170). Cooperazione: scambio informazioni tra amministrazioni e a livello internazionale.
Titolo I, Capo IV – Imposte sui redditiArtt. 242 – 274Norme sull’accertamento delle imposte dirette. Liquidazione delle imposte (art. 243), controllo formale delle dichiarazioni (art. 245), atti di recupero dei crediti, (artt. 246-251), rettifica delle dichiarazioni, determinazione del reddito imponibile e utilizzo di presunzioni.
Titolo I, Capo V – Imposta sul valore aggiuntoArtt. 275 – 291Accertamento IVA: controlli sulle operazioni imponibili (artt. 275-280), rettifiche, liquidazioni e verifiche sulle dichiarazioni IVA.
Titolo I, Capo VII – Imposta di registro e altri tributi indirettiArtt. 298 – 316Accertamento su imposta di registro e tributi indiretti: verifica degli atti, determinazione del valore e rettifica delle basi imponibili.
Titolo I, Capo VIII – Tributi erariali minori Artt. 317 – 335Disciplina dei controlli su tributi minori (es. imposte specifiche): regole semplificate di accertamento e gestione.
Titolo I, Capo X – Disposizioni in materia di accertamento con adesioneArtt. 345 – 363Vengono disciplinate:
la definizione degli accertamenti (artt. 345-347);
l’avvio del procedimento;
l’adesione ai verbali di constatazione (art. 350);
l’istanza del contribuente;
l’atto di accertamento e le modalità di rappresentanza del contribuente;
adempimenti successivi e definizione;
le sanzioni applicabili: sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
le modalità di pagamento.

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