4° Contenuto Riservato: Agriturismo: fiscalità diretta e indiretta

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15 LUGLIO 2026

L’attività di agriturismo, ricompresa tra le attività agricole ex art. 2135 cod. civ. deve rientrare tra quelle contemplate dalle leggi regionali che regolano il settore. Per avere un quadro preciso dei requisiti richiesti occorre quindi consultare la disciplina relativa al territorio nel quale si vuole avviare l’attività.

In linea generale, è comunque possibile affermare che:

  • i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di agriturismo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dalle regioni;
  • lo svolgimento delle predette attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione comunale, che è condizione per l’applicazione dello speciale regime fiscale;
  • l’attività turistico-ricettiva non deve essere prevalente su quella agricola;
  • devono sussistere inoltre requisiti morali e professionali, variabili da regione a regione.

Regime speciale

Per gli agriturismi sono applicabili speciali regimi di determinazione forfettaria dei redditi e dell’IVA ex art. 5, Legge n. 413/1991. In particolare:

  • ai fini delle imposte dirette, gli imprenditori agricoli, tranne quelli soggetti a IRES, che svolgono attività di agriturismo, possono usufruire di un regime forfettario di determinazione del reddito d’impresa, salvo opzione per la determinazione ordinaria del reddito;
  • il regime è applicabile automaticamente all’inizio dell’attività salvo rinuncia da comunicare nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata;
  • l’IVA dovuta si calcola riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili;
  • non è ammessa alcuna detrazione analitica dell’IVA;
  • dal punto di vista contabile occorre tenere solamente i registri ai fini IVA (art. 18-ter del D.P.R. n. 600/1973);
  • non sono applicabili gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).
ASPETTI FISCALI DELL’AGRITURISMO
Determinazione del redditoI soggetti che esercitano attività di agriturismo, diversi dai soggetti IRES, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di tale attività (al netto dell’IVA) un coefficiente di redditività del 25%.
In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone e assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività enoturistica possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d’impresa, che viene determinato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%.
Esclusioni
Sono espressamente esclusi dall’applicazione di tale regime forfettario i soggetti IRES indicati dall’art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR, ossia:
le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione (nonché le società europee di cui al Regolamento 2157/2001/CE e le società cooperative europee di cui al Regolamento 1435/2003/CE, residenti nel territorio dello Stato);
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Contributi in c/c impianti: l’applicazione del regime forfettario implica l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito dei contributi in conto impianti eventualmente percepiti (cfr. Agenzia delle Entrate Risoluzione 22 gennaio 2010 n. 2/E). 
Disciplina ai fini IVAIn base all’art. 5, comma 2, della Legge n. 413/1991, la determinazione dell’IVA avviene riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Di conseguenza, per i soggetti che i soggetti che svolgono attività di enoturismo:
l’IVA da versare è pari al 50% dell’imposta a debito;
non è consentita alcuna detrazione analitica dell’imposta.
Opzione per il regime ordinarioSia ai fini delle imposte sul reddito che in campo IVA, il regime forfettario è quello “naturale” per coloro che esercitano attività agrituristiche e quindi anche enoturistiche.
Tale regime, tuttavia, non ha carattere obbligatorio, in quanto è espressamente riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario.
Il contribuente interessato a non avvalersi del meccanismo di determinazione forfetaria dell’IVA, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione relativa all’anno in cui la scelta è stata operata.
Se esercitata, l’opzione per il regime ordinario è:
valida anche agli effetti delle imposte sui redditi;
vincolante per un triennio.

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