SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 15 LUGLIO 2026
L’art. 16-ter TUIR (così come modificato dalla Legge di bilancio 2025) dispone che, a decorrere dal 2025:
– per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000,
– gli oneri e le spese risultano detraibili entro un ammontare massimo, calcolato sulla base di un coefficiente familiare.
Per alcune spese, tra le quali i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere f ) e f-bis), TUIR, l’inclusione ovvero l’esclusione dal computo degli oneri per i quali opera il “riordino” delle detrazioni dipende dalla data di stipula del mutuo o prestito, fino al 2024 ovvero dal 2025.
Questo comporta una particolare modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Fonti ufficiali
Artt. 15 e 16-ter TUIR; Istruzioni mod. REDDITI 2026 PF
Riordino detrazioni
Dal 2025 è introdotto il c.d. riordino delle detrazioni: per soggetti con reddito complessivo (RN1, col. 1 – RN2) superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, complessivamente considerati, sono ammessi in detrazione fino ad un importo specifico, calcolato moltiplicando:
- l’importo base di € 14.000 (se il reddito è compreso tra € 75.000 ed € 100.000) oppure € 8.000 (se il reddito è superiore a € 100.000);
- per il coefficiente stabilito in relazione al numero di figli a carico (0,50 per nessun figlio, 0,70 per 1 figlio, 0,85 per 2 figli, 1 da 3 figli in poi o in presenza di almeno 1 figlio disabile).
Per effetto di tale operazione, l’ammontare massimo di spesa detraibile è così individuato:
| Numero figli a carico | Spesa massima detraibile | |
| Reddito superiore a € 75.000 ma non a € 100.000 | Reddito superiore a € 100.000 | |
| 0 | 7.000 | 4.000 |
| 1 | 9.800 | 5.600 |
| 2 | 11.900 | 6.800 |
| 3 o più figli o almeno un figlio disabile | 14.000 | 8.000 |
| Oneri esclusi dal riordino Il riordino delle detrazioni non si applica: alle spese sanitarie; alle somme investite nelle start up innovative e PMI innovative; agli interessi passivi in relazione a prestiti/mutui agrari, mutui per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2024; ai premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024; alle rate relative a spese per recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2024. | |
| Premi assicurativi | I premi assicurativi per contratti stipulati dal 2025 sono soggetti al riordino in esame mentre quelli stipulati precedentemente sono esclusi. Questo porta ad una nuova modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. |
Premi assicurativi
| Oneri ammessi | Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR dall’IRPEF lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% dei premi relativi a contratti di assicurazione aventi ad oggetto: il rischio di morte, invalidità permanente, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana derivanti da contratti di assicurazione:sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000; stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante; contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sempreché l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto; il rischio di danni ad unità immobiliari ad uso abitativo per eventi calamitosi. |
| Condizioni | Tracciabilità Si ricorda che la detraibilità è subordinata al pagamento delle spese con modalità tracciabili. Spese per familiari a carico Sono detraibili anche le spese in esame sostenute a favore di un familiare a carico di cui all’art. 12 TUIR: sia nel caso in cui il familiare risulti solo assicurato; sia nel caso in cui il familiare risulti contraente e assicurato. |
Compilazione della dichiarazione dei redditi
| Assicurazione contro rischio morte o invalidità permanente | Nei righi da RP8 a RP13 della Sezione I del quadro E, vanno indicati i premi versati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (stipulati dal 2021), sono individuati tramite: il codice “36“, se il contratto è stato stipulato entro il 31 dicembre 2024; il nuovo codice “51”, se il contratto è stato stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025. I codici sono stati differenziati per distinguere i premi che devono essere considerati ai fini del riordino (codice “51”), da quelli che sono esclusi dalla sua applicazione (codice “36”). La spesa massima ammessa alla detrazione è pari a € 530. |
| Assicurazione contro rischio morte per la tutela dele persone con disabilità grave | Nei righi da RP8 a RP13 della Sezione I del quadro E, vanno indicati i premi versati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte per la tutela delle persone con disabilità. In questo caso, a colonna 1 dei righi da E8 a E10, Sezione I, quadro E, è riportato: il codice “38”, se il premio è stato versato in dipendenza di un contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024 (e non risulta assoggettato al riordino); il nuovo codice “52”, se il premio è stato versato in dipendenza di un contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025 (e deve essere considerato nell’ambito del riordino). La spesa massima ammessa è pari a € 750 (al netto dei premi per rischio di morte o invalidità da indicare con i codici 36 – 51). |
| Assicurazione contro rischio di non autosufficienza | Nei righi da RP8 a RP13 della Sezione I del quadro E vanno indicati i premi assicurativi versati contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i codici da utilizzare per l’indicazione dell’onere nei righi da E8 a E10, Sezione I, quadro E, sono i seguenti: il codice “39”, se il premio è stato versato in dipendenza di un contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024 (ed è escluso dall’applicazione del riordino); il nuovo codice “53”, se il premio è stato versato in dipendenza di un contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025 (e va computato ai fini del riordino). La detrazione spetta a condizione che l’assicurazione non possa recedere dal contratto e la spesa massima ammessa è pari a € 1.291,14 (al netto dei premi per il rischio di morte / invalidità / tutela persone con disabilità grave da indicare con i codici 36 – 51 e 38 – 52). |
| Assicurazione contro gli eventi calamitosi | Infine, nei righi da RP8 a RP13 della Sezione I del quadro E vanno indicati i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, detraibili al 19%, i quali sono indicati nei righi generici della Sezione I, quadro E, con: il codice “43”, se il premio si riferisce a un contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024 (e non è assoggettato al riordino); il nuovo codice “54”, se il premio si riferisce a un contratto stipulato dal 1° gennaio 2025 (e rileva ai fini del riordino). La detrazione spetta senza un limite di spesa massima e anche per più unità immobiliari. |
| MOD. REDDITI PF 2026 | |
| Premi di assicurazione | |||
| Tipologia di onere sostenuto nel 2025 | Codice righi E8-E10 | Descrizione codice | Oggetto di riordino |
| Premi di assicurazione contro il rischio morte e invalidità permanente | 36 | Contratto stipulato entro il 2024 | NO |
| 51 | Contratto stipulato dal 2025 | SI | |
| Premi di assicurazione contro il rischio morte per la tutela delle persone con disabilità grave | 38 | Contratto stipulato entro il 2024 | NO |
| 52 | Contratto stipulato dal 2025 | SI | |
| Premi di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza | 39 | Contratto stipulato entro il 2024 | NO |
| 53 | Contratto stipulato dal 2025 | SI | |
| Premi di assicurazione contro gli eventi calamitosi | 43 | Contratto stipulato entro il 2024 | NO |
| 54 | Contratto stipulato dal 2025 | SI | |
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