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18 MARZO 2025
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 12 marzo 2025, n. 72 – ha chiarito che l’elevazione del periodo di residenza fiscale all’estero da 3 periodi d’imposta a 6 oppure 7 a seconda che il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero abbia svolto oppure no attività presso lo stesso datore di lavoro (o soggetto appartenente allo stesso gruppo) trova applicazione anche se viene svolto in Italia un lavoro autonomo.
Com’è noto, il D.Lgs. n. 209/2023 non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero.
Pertanto, il contribuente che al rientro in Italia intraprende un’attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei periodi d’imposta (ovvero di sette periodi d’imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).
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