L’OPINIONE
DI STEFANO SETTI | 27 MAGGIO 2026
La possibile proroga dello split payment fino a fine 2026 conferma come il regime, nato nel 2015 come misura antifrode temporanea, sia ormai diventato uno strumento rilevante di gestione della finanza pubblica. Nonostante la fatturazione elettronica abbia ridotto drasticamente i rischi evasivi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, lo Stato continua a beneficiare degli effetti finanziari generati dal sistema, soprattutto in termini di liquidità e differimento dei rimborsi IVA. Restano però forti criticità operative per imprese e professionisti, costretti a convivere con proroghe brevi e decisioni tardive.
Premessa
L’ipotesi di una nuova proroga dello split payment appare oggi sempre più concreta. Dopo mesi di interlocuzioni tecniche con le istituzioni europee, la Direzione generale Taxud della Commissione UE avrebbe espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal Governo italiano di estendere ulteriormente il regime della scissione dei pagamenti, attualmente autorizzato fino al 30 giugno 2026.
Proroga split payment: perché appare inevitabile
In realtà, chi segue da vicino l’evoluzione della fiscalità IVA aveva già compreso da tempo la direzione intrapresa. Già noi di MySolution, nel corso dei recenti eventi formativi dedicati all’IVA e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, avevamo evidenziato come una proroga almeno fino al 31 dicembre 2026 fosse sostanzialmente inevitabile, soprattutto alla luce degli effetti finanziari che la cessazione improvvisa dello split payment produrrebbe sui conti pubblici.
Più incerto, invece, appare un eventuale prolungamento fino al 2029. Una proroga così lunga non è affatto scontata e richiederebbe una motivazione politica e tecnica molto più forte rispetto a quella oggi prospettata dal Governo italiano.
Lo split payment, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 con decorrenza 1° gennaio 2015, nasce come misura eccezionale antievasione.
Il meccanismo è noto: il fornitore emette fattura con IVA ma non incassa l’imposta, che viene trattenuta e versata direttamente all’Erario dalla Pubblica Amministrazione o dalla società soggetta al regime.
In sostanza:
- il fornitore incassa il solo imponibile;
- il cliente pubblico versa direttamente l’IVA allo Stato.
La finalità dichiarata era quella di contrastare fenomeni evasivi particolarmente diffusi negli appalti pubblici, soprattutto nei casi di:
- fornitori insolventi;
- società cartiere;
- frodi IVA;
- omessi versamenti dell’imposta incassata.
Sul piano storico, la misura aveva certamente una sua logica nel 2015. In quegli anni il sistema dei controlli IVA era ancora fortemente frammentato e la fatturazione elettronica non esisteva.
Oggi però il contesto è radicalmente cambiato.
Dal contrasto all’evasione alla gestione della cassa pubblica
La fattura elettronica ha completamente trasformato il sistema di monitoraggio delle operazioni IVA. L’Agenzia delle Entrate dispone ormai di flussi informativi immediati, analitici e incrociabili in tempo reale. Le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione sono probabilmente tra quelle più trasparenti dell’intero sistema tributario.
Non solo.
I fornitori della PA sono normalmente selezionati attraverso procedure pubbliche, gare, verifiche di regolarità contributiva e fiscale, controlli antimafia e monitoraggi continui. Parlare oggi di elevato rischio evasivo generalizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione appare sinceramente difficile.
Ed è proprio questo il punto centrale della questione.
Lo split payment continua formalmente a essere giustificato come misura antifrode, ma nei fatti sembra sempre più una misura di finanza pubblica.
L’Italia, peraltro, aveva già assicurato alla Commissione Europea che, una volta consolidati gli effetti della fatturazione elettronica, non avrebbe richiesto ulteriori proroghe della deroga comunitaria. Quell’impegno, evidentemente, è stato superato dalle esigenze di bilancio.
Ed è proprio qui che emerge il vero nodo politico ed economico.
Il vero vantaggio per l’Erario
Lo split payment produce un beneficio finanziario enorme per lo Stato, perché consente all’Erario di incassare immediatamente l’IVA senza attendere il versamento periodico del fornitore e, soprattutto, di rinviare nel tempo l’effetto finanziario dei rimborsi IVA.
Infatti, molti fornitori soggetti a split payment maturano strutturalmente crediti IVA:
- incassano corrispettivi senza IVA;
- continuano però a subire IVA sugli acquisti;
- accumulano quindi eccedenze detraibili.
Negli anni, il sistema ha generato una sorta di “vantaggio di cassa permanente” per lo Stato.
Per questa ragione la cessazione improvvisa dello split payment rischierebbe di produrre un effetto molto pesante sui saldi di finanza pubblica:
- lo Stato dovrebbe rimborsare i crediti IVA maturati negli anni precedenti;
- ma non beneficerebbe più del differimento finanziario generato dal sistema.
Da qui la forte spinta verso una proroga almeno tecnica del regime.
Tuttavia, continuare a prorogare una misura eccezionale nata come temporanea pone ormai seri problemi di coerenza sistematica.
Non bisogna dimenticare che lo split payment rappresenta una deroga alla Direttiva IVA europea e, proprio per questo motivo, necessita periodicamente di specifica autorizzazione del Consiglio UE.
In teoria, le deroghe dovrebbero essere:
- straordinarie;
- temporanee;
- motivate da esigenze eccezionali.
Se però una misura viene prorogata continuamente per oltre dieci anni, il rischio è che la deroga diventi di fatto una regola strutturale.
Ed è qui che si inserisce un ulteriore elemento critico che riguarda direttamente imprese e professionisti.
Imprese e professionisti ostaggio delle proroghe
Il sistema fiscale italiano continua troppo spesso a vivere di proroghe dell’ultimo minuto.
Anche sullo split payment il rischio concreto è che imprese, software house, consulenti e uffici amministrativi restino per mesi in attesa di una decisione definitiva che arrivi magari pochi giorni prima della scadenza.
Questo approccio è ormai difficilmente sostenibile.
Il passaggio di un soggetto dal regime di split payment al regime ordinario non è una semplice formalità burocratica.
Significa:
- modificare procedure contabili;
- aggiornare software gestionali;
- cambiare modalità di emissione delle fatture;
- rivedere i sistemi ERP;
- aggiornare anagrafiche clienti;
- ridefinire flussi IVA;
- modificare controlli interni e procedure amministrative.
Per grandi gruppi, utilities, società partecipate e fornitori della PA, tali modifiche richiedono mesi di preparazione.
Non è quindi accettabile che professionisti e contribuenti debbano attendere fino all’ultimo momento per comprendere se un cliente resterà o meno soggetto allo split payment.
Sotto questo profilo sarebbe auspicabile una presa di posizione chiara e definitiva. Continuare con proroghe brevi e incerte rischia soltanto di aumentare complessità, costi amministrativi e instabilità operativa.
La sensazione è che la Commissione Europea finirà probabilmente per concedere una nuova proroga almeno fino alla fine del 2026, anche per evitare effetti traumatici sui conti pubblici italiani.
Molto meno certa appare invece una proroga lunga fino al 2029.
Una simile scelta richiederebbe infatti di ammettere apertamente che lo split payment non è più una misura emergenziale antifrode, ma uno strumento strutturale di gestione della finanza pubblica.
Ed è proprio questo passaggio politico che, probabilmente, Bruxelles non è ancora pronta ad accettare.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17-ter;
- Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE.
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