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A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 6 OTTOBRE 2026
IN BREVE
AGEVOLAZIONI
Caro carburanti e novità fiscali: nuovi interventi su accise gasolio e bollo auto 2027
D.L. 17 settembre 2026, n. 162
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il D.L. 17 settembre 2026, n. 162. Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2026, interviene su due fronti principali di grande interesse per i contribuenti: una rimodulazione temporanea delle accise sul gasolio e un’importante novità riguardante l’esenzione del bollo auto per il 2027.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Concordato preventivo biennale 2026-2027: le schede di sintesi nel cassetto fiscale
Le nuove informazioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti a valutare il rinnovo del CPB 2026-2027 e il possibile accesso al ravvedimento speciale per le annualità pregresse.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso una notizia pubblicata sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ha comunicato che sono disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati le nuove schede di sintesi relative al concordato preventivo biennale (CPB).
Le informazioni raccolte nelle schede sono finalizzate a supportare le valutazioni dei contribuenti in vista dell’adesione al concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e, per chi ha già aderito al precedente biennio, del relativo rinnovo.
I dati possono inoltre essere utilizzati per determinare l’eventuale imposta sostitutiva prevista dal ravvedimento speciale per le annualità pregresse, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus).
La scheda è rivolta ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che non abbiano già una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026.
Il documento raccoglie, in particolare, le informazioni relative agli effetti dell’adesione al CPB per il 2026 e il 2027, ai principali dati dell’attività economica risultanti dall’ultima dichiarazione acquisita dall’Anagrafe tributaria e al punteggio ISA dell’ultimo modello presentato.
È inoltre indicata l’eventuale adesione al CPB per il biennio 2026-2027 e sono riportati gli elementi utili per valutare il ravvedimento delle annualità pregresse.
Con riferimento al punteggio ISA, in caso di valore inferiore a 10 la scheda segnala anche l’eventuale presenza di incoerenze contabili o strutturali rilevate nel modello. Il punteggio non viene invece riportato quando il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Una sezione specifica è dedicata ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il 2026-2027.
Per questi soggetti sono disponibili informazioni utili al calcolo dell’imposta sostitutiva relativa alle annualità dal 2020 al 2023, comprese, ove dovute, le somme sostitutive dell’IRPEF e delle relative addizionali e dell’IRAP.
Il calcolo non viene esposto per le annualità per le quali manca il modello ISA, presenta dati incompleti oppure è stata dichiarata una causa di esclusione, con alcune specifiche eccezioni previste dalla disciplina.
Per l’adesione al CPB 2026-2027 il termine è fissato al 31 ottobre, che slitta al 2 novembre in considerazione dei giorni festivi. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è invece l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
CONTRIBUZIONE
INPS e soci di s.r.l., svolta della Cassazione: niente contributi sugli utili non distribuiti
Cass., sez. lav., sent. 17 settembre 2026, n. 25467
Cass., sez. lav., sent. 17 settembre 2026, n. 25466
Cass., sez. lav., sent. 17 settembre 2026, n. 25465
Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25383
Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25378
Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25377
Con una serie di pronunce ravvicinate depositate a metà settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su un contenzioso storico tra contribuenti e INPS, fissando un principio favorevole per le imprese.
L’impostazione dell’INPS ha da sempre previsto di includere nella base di calcolo dei contributi previdenziali del “socio lavoratore” anche la quota di utili prodotti dalla s.r.l. e non distribuiti, a prescindere dal fatto che il socio ne avesse effettivamente beneficiato.
La Cassazione ha ora chiarito che, nelle s.r.l. in regime ordinario, se l’assemblea decide di destinare l’utile a riserva, quella ricchezza rimane nel patrimonio della società, e non entrando nella disponibilità della persona fisica e non costituendo reddito IRPEF, non può essere inclusa automaticamente nella base imponibile per calcolare i contributi INPS del socio.
Il principio non si applica alle s.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. In questo caso, infatti, il reddito viene imputato ai soci a prescindere dall’effettiva distribuzione, e fa quindi base per l’INPS.
Le sentenze intervengono solo sulla quota di contributi a percentuale (quelli sul reddito eccedente). Resta sempre e comunque dovuto il contributo fisso sul minimale calcolato dall’INPS per le Gestioni Artigiani e Commercianti.
IMPOSTE SUI REDDITI
Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare
Operare in cripto-attività richiede attenzione non solo alle scelte di investimento, ma anche alla tracciabilità delle operazioni. Acquisti, vendite, conversioni tra token, trasferimenti e remunerazioni possono avere conseguenze fiscali e concorrere alla formazione di redditi imponibili.
DICHIARAZIONI
Modello 770/2026: scadenze e adempimenti per i sostituti d’imposta
La stagione dichiarativa entra nel vivo per i sostituti d’imposta, con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del Modello 770/2026, fissata al 2 novembre 2026. Questo adempimento, essenziale per la comunicazione dei dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e ai crediti d’imposta utilizzati, richiede un’attenzione particolare nella fase di predisposizione, data la complessità delle informazioni da riportare.
Il modello deve accogliere tutti i dati richiesti in un unico flusso informativo, o, in alternativa, in più flussi, distinguendo correttamente le tipologie di operazione. Particolare rilievo assumono i quadri SI, SK e ST, specialmente in relazione al trattamento dei dividendi e alla gestione delle ritenute su compensi per professionisti. È importante sottolineare che sono esclusi dalla compilazione del modello i contribuenti in regime forfetario e i contribuenti minimi, salvo il caso specifico del contribuente minimo che agisca nella sua veste di professionista ordinario per quanto riguarda le ritenute subite.
La correttezza della dichiarazione dipende dal rigore con cui vengono esposti i dati, specialmente laddove siano intervenute operazioni societarie straordinarie che necessitano di una chiara evidenziazione nel modello. Un errore o un’omissione in questa sede possono comportare sanzioni amministrative significative, oltre a richiedere complesse procedure di rettifica tramite dichiarazioni integrative. I sostituti d’imposta sono pertanto invitati a verificare con sollecitudine la completezza della documentazione contabile e la corretta quadratura dei versamenti effettuati durante il periodo d’imposta, assicurandosi che tutte le ritenute siano correttamente tracciate e riconciliate prima della trasmissione telematica.
IVA
Le novità con la classificazione ATECO 2025 nel reverse charge del settore edile
L’Agenzia delle Entrate, con gli ultimi interventi interpretativi, ha precisato il perimetro applicativo del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Un punto centrale riguarda la necessaria riconducibilità delle prestazioni alla sezione F della tabella ATECO, recentemente aggiornata dalla versione 2007 alla versione 2025, in vigore dal 1° aprile 2025.
Il nodo interpretativo sorge con riferimento alle attività di restauro di edifici storici. Mentre sotto la vigenza della classificazione ATECO 2007 tali prestazioni rientravano nel codice 41.20.00, inserito nella sezione F e quindi soggette al reverse charge, l’attuale tabella ATECO 2025 ricolloca tale attività nella sezione S, dedicata alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento.
Per effetto di questa riclassificazione, le prestazioni di restauro su edifici storici non possono più essere qualificate come attività edili ai fini della disciplina dell’inversione contabile. Di conseguenza, le operazioni devono essere assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, poiché non più riconducibili alla sezione F della tabella ATECO in vigore. Analoghe considerazioni valgono per alcune attività di pulizia degli edifici, anch’esse ricollocate al di fuori del settore di riferimento. Gli operatori economici sono chiamati a revisionare le proprie procedure di fatturazione, verificando se i servizi resi o ricevuti, alla luce dei nuovi codici ATECO 2025, rientrino ancora nel campo di applicazione del reverse charge o se debbano seguire la liquidazione ordinaria dell’imposta.
SOCIETÀ
Come cambiano gli statuti di s.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 47/2026
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026 in attuazione della cosiddetta “legge Capitali”, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei mercati finanziari. Sebbene l’intervento legislativo miri principalmente a ridisegnare l’amministrazione e il controllo delle società per azioni, le novità coinvolgono indirettamente anche le società a responsabilità limitata (s.r.l.), in virtù dei continui rinvii normativi.
Si rende quindi necessaria, anche per le s.r.l., una rilettura e un mirato aggiornamento delle clausole statutarie per evitare incertezze interpretative.
In particolare, per garantire la piena conformità degli statuti delle s.r.l. alle nuove logiche del Codice civile, andrebbero valutati i seguenti interventi di aggiornamento e revisione:
- oggetto sociale: è opportuno specificare che gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutte le operazioni “strumentali” (e non solo necessarie) all’attuazione dell’oggetto;
- limiti alle deleghe: è necessario indicare esplicitamente che le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi (ex art. 2086 c.c.) non sono delegabili;
- autorizzazioni alla concorrenza: si consiglia di riscrivere le clausole di deroga al divieto di concorrenza, precisando che i soci possono autorizzare solo “specifiche attività potenzialmente concorrenti”, determinandone limiti e condizioni;
- diritti di veto: nel caso di diritti di veto attribuiti ai soci, è utile precisare che l’esercizio di tale diritto non comporta l’attribuzione di funzioni gestorie dirette, lasciando intatta la responsabilità degli amministratori per l’istituzione di adeguati assetti;
- adeguamento dell’organo di controllo: occorre sostituire i vecchi rinvii agli artt. 2408 e 2409 c.c. con i nuovi artt. 2396-ter e 2396-quater c.c.. Inoltre, è preferibile utilizzare la dicitura generica “organo di controllo” al posto di “sindaco”, rimandando alla normativa vigente per le s.p.a.;
- clausola per assemblee virtuali: è opportuno inserire una clausola che consenta la convocazione in forma “esclusivamente telematica”, indicando le piattaforme da utilizzare e derogando alla necessità della compresenza fisica di presidente e segretario nel medesimo luogo.
TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione IMU: diventa obbligatorio l’invio telematico
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 26
La normativa riguardante gli adempimenti dichiarativi ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata soggetta a un’importante semplificazione procedurale, volta a uniformare le modalità di trasmissione delle dichiarazioni e a ridurre i margini di errore legati al formato cartaceo. A partire dalle recenti disposizioni, la presentazione della dichiarazione IMU deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.
Questa modifica strutturale risponde all’esigenza di digitalizzazione dei rapporti tra contribuente e Amministrazione, facilitando l’interscambio di dati tra i soggetti passivi e i Comuni. Il termine per l’adempimento è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o in cui si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. È fondamentale che i soggetti obbligati, inclusi i titolari di immobili strumentali o gli enti che gestiscono patrimoni immobiliari, verifichino con tempestività se le variazioni intervenute durante il periodo d’imposta richiedano la presentazione del modello dichiarativo.
L’adozione del formato telematico non è solo un obbligo formale, ma rappresenta un’opportunità per garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni e una gestione più snella dei dati catastali. La compilazione del modello deve avvenire con estrema accuratezza, prestando attenzione alle specifiche tecniche richieste per l’invio. La mancata osservanza dell’obbligo di invio telematico può comportare l’irrogazione di sanzioni, oltre a rendere la dichiarazione priva di effetti giuridici. Si raccomanda, pertanto, di predisporre le procedure di monitoraggio immobiliare in modo tale da intercettare tempestivamente gli eventi che generano l’obbligo dichiarativo, assicurando la piena conformità alle nuove direttive normative.
SOCIETÀ
Assemblee telematiche dopo il 30 settembre 2026
Il 30 settembre 2026 segna la conclusione definitiva del regime straordinario per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie. La disciplina in deroga – introdotta dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020 per consentire l’uso dei mezzi di telecomunicazione anche in assenza o in contrasto con le previsioni statutarie – ha trovato la sua ultima proroga nel D.L. n. 200/2025 (convertito con legge n. 26/2026).
Dal 1° ottobre 2026 si torna alle regole ordinarie, con un impatto differenziato a seconda della tipologia societaria.
Il Consiglio Notarile di Milano (Massime nn. 187, 200 e 216) ha tracciato il quadro interpretativo per la gestione delle assemblee digital-only (ovvero senza la presenza fisica di alcun partecipante in un luogo predeterminato):
- per le s.p.a. la modalità interamente telematica è ammessa solo se espressamente prevista dallo statuto, in linea con l’art. 2370, comma 4, c.c.;
- per le s.r.l., in assenza di una disposizione di legge contraria, la modalità digitale è consentita anche nel silenzio dello statuto, purché non sia esplicitamente vietata.
Potrebbero quindi verificarsi questi casi alternativi:
- s.r.l. con statuto silente – nessun cambiamento operativo: le assemblee potranno proseguire in forma esclusivamente telematica anche dopo il 30 settembre 2026, senza necessità di modifiche statutarie;
- s.p.a. con statuto silente – l’esenzione straordinaria decade. Dal 1° ottobre 2026, senza un’apposita clausola statutaria, non sarà più legittimo convocare o svolgere assemblee totalmente a distanza;
- statuto con clausola “ibrida” (presenza fisica obbligatoria per Presidente e Segretario/Notaio) – è la fattispecie più diffusa ma insidiosa. Qualora lo statuto ammetta il collegamento da remoto ma imponga la presenza fisica del Presidente e del Segretario (o del Notaio) nel luogo di convocazione, la riunione integralmente digitale esporrà la delibera a rischi di contestazione. Per garantire la piena validità della seduta, sarà necessario assicurare la presenza fisica quantomeno del Segretario o, preferibilmente, adeguare il testo statutario per rimuovere il vincolo.
SEMPLIFICAZIONI
L’estratto conto bancario sostituisce le ricevute cartacee del POS
Il D.L. n. 19/2026 (cosiddetto decreto PNRR) ha introdotto un’attesa misura di semplificazione riguardante la documentazione dei pagamenti.
L’art. 8, comma 1, del decreto PNRR prevede, infatti, già dal 2026, l’eliminazione dell’obbligo per i cittadini e per le imprese di conservare le ricevute cartacee generate dai terminali POS (ossia i pagamenti effettuati con carta di credito, debito e prepagata), purché diverse da fatture, scontrini o ricevute fiscali.
Per poter fruire di questa semplificazione senza incorrere in sanzioni, i contribuenti devono però assicurarsi che vengano rispettati alcuni requisiti:
- le comunicazioni bancarie utilizzate in sostituzione devono contenere tutte le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
- i documenti devono essere conservati secondo le tempistiche e le modalità dettate dall’art. 2220 c.c., e quindi per un periodo di almeno dieci anni;
- qualora la documentazione sia in formato digitale, dovranno essere rigorosamente osservate le specifiche regole di conservazione elettronica.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del decreto PNRR, la ricevuta del POS rappresenta una semplice prova di avvenuto pagamento. Non costituisce in alcun modo un documento contabile che si rende necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale. Pertanto, l’obbligo di conservarla in cartaceo per un decennio era considerato un onere non sempre di agevole assolvimento, oneroso e non strettamente necessario.
La misura introdotta rappresenta, da un lato, una significativa semplificazione gestionale per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica le attività di controllo da parte delle Autorità fiscali all’uopo preposte.
IRAP
IRAP e associazioni professionali: non rileva la forma giuridica quanto la sostanza economica
Corte Costituzionale, Sentenza 24 luglio 2026, n. 153
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, è intervenuta su una delle questioni più dibattute a seguito dell’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche (introdotta dalla Legge di Bilancio 2022): la persistenza dell’imposta in capo agli studi associati.
La Consulta ha optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata di grande impatto sistematico: l’assoggettamento a IRAP per le associazioni professionali non scatta in automatico per la sola esistenza del vincolo associativo o della forma giuridica, ma dipende dalle effettive modalità di esercizio dell’attività.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in merito al combinato disposto della legge n. 234/2021 e dell’art. 5del TUIR, partendo dal ricorso di uno studio notarile associato a cui era stato negato il rimborso dell’imposta.
Pur non dichiarando l’illegittimità delle norme, la Corte ha fornito una chiave di lettura dirimente, valorizzando il concetto di “esercizio in forma associata”. Secondo i giudici, questo requisito non si concretizza quando l’associazione si limita a svolgere funzioni di mero supporto organizzativo o di coordinamento economico (come la condivisione di locali, dipendenti, beni strumentali o criteri di riparto delle spese). Se la prestazione continua a essere resa dal singolo professionista in modo personale, autonomo e diretto (come tipicamente accade per la funzione pubblica notarile, analizzata nel caso di specie) l’attività resta riferibile alla persona fisica e rientra a pieno titolo nel perimetro di esclusione dall’IRAP.
Il baricentro per l’applicazione del tributo si sposta dunque dalla forma giuridica alla sostanza economica. La linea di demarcazione tracciata dalla Corte è il concetto di “spersonalizzazione”:
- no IRAP: se l’associazione è solo un mezzo per condividere i costi e la prestazione è strettamente legata al singolo professionista;
- sì IRAP: se l’organizzazione diventa il centro effettivo dell’attività e la prestazione professionale risulta riconducibile in modo impersonale allo “studio” nel suo complesso.
La pronuncia n. 153/2026 supera quindi definitivamente la presunzione automatica di soggettività passiva IRAP che l’Amministrazione finanziaria ha spesso applicato agli studi associati negli ultimi anni. Da oggi in poi, la debenza dell’imposta richiederà un’indagine concreta e fattuale su come viene svolta l’attività, su come sono gestiti i rapporti con la clientela e sulla reale imputazione delle prestazioni.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI
Tagli delle accise sul gasolio e esenzione bollo auto 2027
D.L. 17 settembre 2026, n. 162
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il D.L. 17 settembre 2026, n. 162. Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2026, interviene su due fronti principali di grande interesse per i contribuenti: una rimodulazione temporanea delle accise sul gasolio e un’importante novità riguardante l’esenzione del bollo auto per il 2027.
Taglio temporaneo delle accise sul gasolio
L’art. 1 del decreto interviene per contenere i costi di trasporto, modificando in via temporanea le aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e autotrazione. La riduzione è strutturata su due finestre temporali precise:
- dal 18 al 25 settembre 2026 l’accisa è abbassata a 572,90 euro per 1.000 litri. In questo periodo, la misura agevolata si applica anche ai biocarburanti (gasoli paraffinici HVO e biodiesel) immessi in consumo come carburanti, nel rispetto delle condizioni dettate dalla normativa UE;
- dal 26 settembre al 5 ottobre 2026: l’aliquota subisce un lieve rialzo, fissandosi a 622,90 euro per 1.000 litri.
Esenzione bollo auto 2027 per le persone fisiche
L’art. 2, per l’anno 2027, prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, applicabile a un solo veicoloregolarmente assicurato, il cui termine ordinario di pagamento ricada tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. L’agevolazione è riservata alle persone fisiche e segue specifici requisiti legati al tipo di veicolo:
- l’esenzione spetta per le autovetture con potenza non superiore a 80 kW, alimentate a benzina o gasolio (l’agevolazione è valida anche per i veicoli ibridi che combinano queste alimentazioni con altre fonti di propulsione).
- Cosa succede se si possiedono più auto agevolabili? La norma precisa che l’esenzione si applicherà automaticamente sul veicolo di minore potenza. A parità di potenza, lo “sconto” scatterà sull’autovettura che avrebbe pagato l’importo del bollo meno elevato;
- l’esenzione è valida per motocicli e ciclomotori alimentati a benzina (anche ibridi), a condizione che il proprietario non benefici già dell’esenzione su un’autovettura (con potenza fino a 80 kW).
L’applicazione di queste esenzioni nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sarà subordinata a specifici accordi con le singole autonomie.
Trattandosi di un decreto legge, il testo inizierà il suo iter in Parlamento per la conversione in legge, durante il quale potrebbe subire eventuali modifiche o integrazioni.
IMPOSTE SUI REDDITI
La documentazione delle cripto-attività
Operare in cripto-attività richiede attenzione non solo alle scelte di investimento, ma anche alla tracciabilità delle operazioni. Acquisti, vendite, conversioni tra token, trasferimenti e remunerazioni possono avere conseguenze fiscali e concorrere alla formazione di redditi imponibili.
In caso di cessione o vendita, disporre di documenti idonei a ricostruire il costo di acquisto delle cripto-attività è fondamentale. Non basta, in linea generale, conoscere il saldo finale detenuto su un exchange o in un wallet: occorre poter ricostruire provenienza, cronologia dei movimenti, date, quantità, valori e costi sostenuti. Il report scaricato dalla piattaforma costituisce normalmente il punto di partenza della ricostruzione. Se contiene una cronologia completa e leggibile delle operazioni – con date, quantità, controvalori in euro, commissioni, depositi, prelievi e conversioni – può fornire gran parte delle informazioni necessarie. È comunque opportuno conservarne l’esportazione originaria, in formato CSV e PDF, evitando di fare affidamento esclusivamente su elaborazioni personali in Excel. Ulteriori documenti, come estratti conto, dati dei wallet o evidenze on-chain, possono essere necessari soltanto per integrare i passaggi che il report non consente di ricostruire: ad esempio acquisti effettuati altrove, trasferimenti tra piattaforme, movimentazioni su wallet personali o operazioni decentralizzate.
La documentazione del costo di acquisto è essenziale. Per le cripto-attività, il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è considerato pari a zero. Ciò significa che, se una cripto-attività acquistata per 100 viene ceduta o convertita per 102 ma l’acquisto originario non è documentabile, la plusvalenza può essere determinata assumendo un costo pari a zero, anziché sottraendo il costo effettivamente sostenuto. Il problema può amplificarsi nelle conversioni successive: il valore attribuito all’attività ricevuta in uno scambio può assumere rilievo come costo della cessione successiva. Se non è possibile documentare la continuità tra acquisto originario, conversione e successiva vendita o permuta, il contribuente può non riuscire a dimostrare il corretto costo fiscalmente riconosciuto nei diversi passaggi. Conservare una cronologia completa delle operazioni è quindi essenziale per ricostruire correttamente il percorso del capitale investito.
Il problema della mancata documentazione del costo d’acquisto può emergere anche dopo molto tempo: un acquisto effettuato anni prima, seguito da trasferimenti tra piattaforme e conversioni successive, può diventare difficile da ricostruire se non sono stati conservati i file e i documenti originari.
Non tutti gli scambi tra cripto-attività sono fiscalmente rilevanti. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni – ad esempio una criptovaluta con un’altra criptovaluta, o un NFT con un altro NFT – non genera un evento imponibile: il valore fiscale dell’attività cedimento si trasferisce semplicemente a quella ricevuta. È invece imponibile lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche diverse, come l’acquisto di un NFT con una criptovaluta o la permuta con uno stablecoin qualificabile come e-money token.
Questa distinzione non riduce, però, l’esigenza di documentare ogni passaggio. Anche quando lo scambio non è imponibile, il costo fiscale si trasmette dalla cripto-attività ceduta a quella ricevuta: se questo passaggio non viene tracciato, il costo può risultare non più documentabile alla vendita successiva. Il rischio concreto è la duplicazione d’imposta: due token possono avere lo stesso controvalore in euro al momento dello scambio, ma se la catena di passaggi tra exchange, wallet e conversioni non è ricostruibile, il contribuente può non riuscire a dimostrare che quel valore è già stato “caricato” in precedenza, finendo per essere tassato più volte su un incremento di valore mai realmente maturato in quel passaggio.
La criticità aumenta con stablecoin, conversioni multiple, trasferimenti tra piattaforme e wallet, fee pagate in cripto o operazioni su protocolli decentralizzati, dove ricostruire la natura esatta di ogni scambio (imponibile o no) e il relativo valore diventa più complesso.
Per poche operazioni, svolte su una sola piattaforma e supportate da documentazione completa, una ricostruzione manuale può essere praticabile. Quando però intervengono più exchange, wallet personali, trasferimenti, commissioni, stablecoin, staking, reward, DeFi o cronologie distribuite su più anni, il lavoro può diventare estremamente complesso.
Occorre raccogliere file CSV, verificare estratti conto, pulire dati non omogenei, riconciliare depositi e prelievi, distinguere trasferimenti interni da operazioni effettive, controllare fee e individuare eventuali dati mancanti. Nei casi più articolati, questa attività può richiedere un impegno professionale avente un costo stimabile in diverse migliaia di euro.
Quando le operazioni in cripto-attività sono numerose, distribuite su più anni o effettuate attraverso diversi exchange, wallet e protocolli, l’utilizzo di un software specializzato diventa normalmente necessario. La ricostruzione manuale di acquisti, vendite, conversioni, trasferimenti, commissioni e reward può infatti richiedere tempi molto elevati e rendere più difficile ottenere un risultato completo, coerente e verificabile.
Prima di avviare o intensificare l’operatività, è opportuno attivare il software, collegare gli exchange e i wallet effettivamente utilizzati e verificarne il funzionamento sullo storico disponibile e sulle prime movimentazioni. Lo scopo è accertare che i dati siano acquisiti e rappresentati in modo completo e coerente prima che la cronologia diventi troppo ampia e complessa da ricostruire.
In questo modo è possibile controllare se il programma:
- sincronizza correttamente exchange, wallet e blockchain utilizzati;
- importa l’intera cronologia, senza omissioni o duplicazioni;
- riconosce i trasferimenti tra wallet e account riconducibili al medesimo contribuente;
- rappresenta correttamente acquisti, vendite, conversioni, fee, reward e altri movimenti;
- segnala saldi negativi, transazioni non riconciliate, anomalie o dati mancanti;
- produce report analitici comprensibili e coerenti con le operazioni realmente svolte.
I report ottenuti nella fase iniziale dovrebbero essere sottoposti al commercialista, insieme ai file CSV degli exchange, agli estratti conto, agli indirizzi wallet e alle principali evidenze on-chain. Il professionista può così valutare se lo strumento produce dati sufficientemente analitici, trasparenti ed esportabili per ricostruire l’origine delle movimentazioni, il collegamento tra acquisti, trasferimenti e conversioni e i criteri utilizzati per i calcoli.
L’obiettivo non è ottenere un semplice saldo finale o un importo complessivo di plusvalenza, ma verificare che ogni risultato possa essere ricondotto alle operazioni effettive e alla documentazione originaria. Un software che appare completo nella fase commerciale, ma che non riconcilia correttamente i trasferimenti o non rende comprensibili i calcoli, può rivelarsi inadeguato quando la cronologia diventa composta da centinaia o migliaia di movimenti.
Effettuare questa verifica all’inizio consente di scegliere per tempo uno strumento adeguato o di correggere le modalità di importazione e classificazione. Aspettare la dichiarazione o l’accumulo di molti anni di operazioni può invece rendere più onerosa se non impossibile la ricostruzione delle operazioni e, in particolare, dei costi di acquisto delle criptoattività.
Prima di effettuare nuove operazioni, vendite o conversioni, è consigliabile conservare e organizzare:
- report o cronologia completi esportati direttamente dagli exchange e dalle piattaforme utilizzate, in formato originale (CSV e PDF), privilegiando la documentazione rilasciata dalla piattaforma rispetto a elaborazioni personali;
- dati dei wallet personali e delle transazioni on-chain, se sono stati effettuati trasferimenti fuori dagli exchange;
- estratti conto o contabili dei bonifici, quando necessari per documentare acquisti e vendite in euro o altra valuta estera avente corso legale;
- documentazione relativa a operazioni particolari, quali staking, reward, airdrop, DeFi, token migrati o delistati;
- informazioni sullo status regolamentare della piattaforma utilizzata (autorizzazione MiCAR come CASP, o precedente iscrizione OAM): se l’exchange non è soggetto agli obblighi di comunicazione automatica all’Agenzia delle Entrate, la documentazione conservata in autonomia resta l’unica prova disponibile;
- precedenti dichiarazioni e calcoli, se disponibili.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 2 novembre 2026 | 770/2026 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2025. | Sostituti d’imposta | Telematica |
| Lunedì 2 novembre 2026 | Modello Redditi PF/SC/SP/ENC | Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP e ENC relativo all’anno d’imposta 2025. | Persone fisiche Società di persone Società di capitali Enti no profit | Telematica |
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