4° Contenuto Riservato: Domanda credito imposta imprese agricole entro il 30 settembre

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 17 SETTEMBRE 2026

L’art. 8-ter del D.L. n. 38/2026, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina dovuto alle recenti crisi internazionali, ha riconosciuto alle imprese agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
Acquisto comprovato dalle relative fatture, al netto IVA (ma nel limite massimo di € 89.800.000, ossia € 90 milioni al netto di € 200.000 riconosciuto ad AGEA quale unico soggetto responsabile).
Il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) con il Decreto 27 luglio 2026 e l’AGEA con la Circolare 31 luglio 2026, n. 64702, hanno definito i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.

Fonti ufficiali

Art. 8-ter, D.L. n. 38/2026; Decreto MASAF 27 luglio 2026

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano “agricoltori in attività” ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. 

Agricoltore in attività
DefinizioneRequisiti
È considerato “agricoltore in attività” la persona fisica/giuridica o un gruppo di persone fisiche/giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata Italia, che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti indicati di fianco.iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente, ossia il modello IVA-2026. 
In particolare:
per le aziende  con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea,
per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,
è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
per le aziende con un volume d’affari non superiore a € 7.000, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di auto-fatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
Soggetti esclusi
Sono escluse le imprese:
destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe per le micro e piccole imprese previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 che possono beneficiare dell’agevolazione purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o ristrutturazione.

Domanda di accesso al contributo 

Per accedere al contributo in esame le imprese interessate devono presentare un’apposita domanda all’AGEA

  • entro il 30 settembre 2026 
  • tramite la piattaforma telematica disponibile sul portale www.sian.it. 
Contenuto della domandaLa domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000:
anagrafica dell’impresa;
ammontare delle spese sostenute dall’impresa richiedente per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio dell’attività agricola dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026, nonché dell’importo del contributo teoricamente spettante;
eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti de minimis e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;
nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole;
dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
dichiarazione di non essere un’impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.
Fatture da allegareIl richiedente allega alla domanda, copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo-31 maggio 2026.
Le fatture possono essere allegati in formato:
XML
Il sistema SIAN acquisisce automaticamente i dati dal SdI (numero fattura, data, soggetto emittente, ecc.). Se la fattura include importi non relativi a gasolio o benzina il beneficiario deve indicare l’importo effettivo.
PDF
Vanno caricati manualmente tutti i dati identificativi della fattura.

Credito spettante

L’importo nominale complessivo dei contributi concessi non può superare € 50.000 per ciascuna impresa beneficiaria. Conclusa la presentazione delle domande, l’AGEA entro il 20 ottobre 2026 determina l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili e individua l’aliquota effettiva di calcolo del beneficio e l’importo spettante a ciascun richiedente.

Importo complessivo determinatoAliquota contributo
Inferiore allo stanziamento disponibileAliquota pari 20%
Superiore allo stanziamento disponibileL’aliquota è rideterminata, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d’imposta ammissibili

Utilizzo del credito 

Il credito è così utilizzato.

CompensazioneUtilizzabile in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
L’utilizzo:
può essere effettuato dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento di concessione del contributo sul sito Internet dell’AGEA. La pubblicazione ha valore di comunicazione al beneficiario del contributo concesso;
deve intervenire entro il 31 dicembre 2026.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione non operano i seguenti limiti:
€ 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, legge n. 388/2000;
€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007;
non opera la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Non imponibilitànon è tassato ai fini IRPEF, IRES, IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Cumulabilitàè soggetto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
non è cumulabile con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo determina il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento UE n. 2022/2472;
è cumulabile con:con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del Decreto in esame a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al Regolamento UE n. 2022/2472;
con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al Regolamento UE n. 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;
con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, TFUE, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.

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