4° Contenuto Riservato: Credito d’imposta beni materiali 4.0: indicazione nel modello Redditi 2026

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 13 MAGGIO 2026

Il modello REDDITI 2026, periodo d’imposta 2025, recepisce le novità introdotte dalla legge n. 207/2024, Legge di bilancio 2025, in materia di bonus investimenti 4.0, agevolazione che comunque non è stata poi successivamente prorogata dal legislatore, in virtù della reintroduzione del c.d. iper-amm.to.  Le istruzioni al quadro RU del modello REDDITI 2026, relativo al periodo 2025, prevedono l’indicazione dettagliata del credito d’imposta per i beni materiali 4.0 ex art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024 con il codice credito 2L rispetto agli investimenti 2025 ovvero rispetto a quelli che saranno effettuati fino al 30 giugno 2026. Il codice credito 3L, relativo ai beni immateriali (non più agevolabili), potrà essere utilizzato soltanto ai fini del monitoraggio dell’utilizzo del credito residuo in compensazione e per un eventuale riporto. Rispetto a tale credito d’imposta non potrà essere più compilata la sezione II del quadro RU.

Fonti ufficiali 

Commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020legge n. 207/2024; D.Dirett. MIMIT 24 aprile 2024 e 15 maggio 2025  

Il credito d’imposta 4.0

Con la legge n. 207/2024, il legislatore è intervenuto in materia di credito d’imposta 4.0 apportando modifiche di particolare rilievo sia rispetto all’acquisizione di beni materiali 4.0 sia rispetto ai beni immateriali 4.0. 

Beni immateriali 4.0 (Allegato B, legge n. 232/2016)Benni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232/2016)
Abrogazione comma 1058-ter della legge n. 178/2020, anticipando la scadenza delle agevolazioni al 31 dicembre 2024.
Possibilità di usufruire del credito d’imposta al 15% per investimenti “prenotati” entro fine 2024 (ordine accettato e acconto minimo del 20%), con completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2025.
Gli investimenti in beni immateriali 4.0 soddisfano i requisiti per l’IRES premiale al 20% (comma 436, legge n. 207/2024).
Introduzione di un limite di spesa di 2.200 milioni di euro per il credito d’imposta relativo a investimenti in beni materiali effettuati: 
tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è stato accettato e l’acconto del 20% è stato versato (investimenti prenotati 2025);
Il limite di spesa non si applica agli investimenti prenotati nel 2024 ossia con ordine accettato e acconti versati entro la data di pubblicazione della Legge di bilancio 2025 (31 dicembre 2024).
Nessuna agevolazione per gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati in data successiva al 30 giugno 2026.

Con il D.Dirett. MIMIT 15 maggio 2025 (vedi anche D.M. 16 giugno 2025), è stato approvato il nuovo modello di comunicazione degli investimenti al GSE ai fini del monitoraggio del suddetto limite di spesa rispetto agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, effettuati:

  • dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero
  • entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La comunicazione di completamento degli investimenti poteva essere inviata (D.Dirett. MIMIT 28 gennaio 2026): entro lo scorso 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025. Ovvero potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le vecchie disposizioni in materia di obblighi comunicativi di cui al D.Dirett. 24 aprile 2024.

Le percentuali agevolative

Per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A della Legge di bilancio 2017, il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione dei beni sostenuto:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025,
  • entro 30 giugno 2026 con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2025

Il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’Allegato A è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero periodo agevolato (si veda la circolare Agenzia delle entrate n. 14/E/2022). 

Per la quota che eccede € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Il credito d’imposta utilizzabile in tre quote annuali di pari importo (comma 1059, legge n. 178/2002) a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale, non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:

  • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 250.000 (art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007);
  • generale di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.000 (art. 34 della legge n. 388/2000);
  • né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per debiti tributari > € 1.500 (art. 31, D.L. n. 78/2010);
  • soggiace però al divieto di compensazione ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, ecc., oltre € 50.000.
Utilizzo in compensazione in F24 – Codici tributoInvestimenti 2025/30 giugno 2026“7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Investimenti con prenotazione 2024“6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”

Inoltre, l’agevolazione:

  • non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi nè ai fini IRAP;
  • non rileva per la determinazione del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento all’interno del consolidato fiscale.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato (vedi circolare Agenzia delle entrate n. 9/E/2021). 

A ogni modo, la quota annuale o parte di essa non utilizzata può essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzata già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.

Credito d’imposta beni materiali 4.0. Indicazione nel modello REDDITI

Le istruzioni al quadro RU del modello REDDITI 2026, periodo d’imposta 2025, recepiscono tutte le novità apportate dalla legge n. 207/2024prevedendo:

  • l’indicazione del credito d’imposta per i beni materiali 4.0 ex art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024,
  • con il codice credito 2L.

Il codice credito 3L, per i beni immateriali 4.0, potrà essere utilizzato soltanto ai fini del monitoraggio dell’utilizzo del credito residuo in compensazione e per un eventuale riporto. Nell’ultima colonna della successiva tabella sono indicate le parti del dichiarativo compilabili rispetto a tale agevolazione. 

Rispetto al precedente modello REDDITI 2025, anno d’imposta 2024, non è invece più prevista, nel rigo RU 130, la colonna 5, che era destinata agli investimenti in beni immateriali 4.0, come detto non più agevolabili, al netto di quanto visto per gli investimenti “prenotati” entro fine 2024 (ordine accettato e acconto minimo del 20%), con completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2025, i quali andavano indicati nel dettaglio nel modello REDDITI 2025 (codice credito 3L). 

Detto ciò soffermandoci sul credito d’imposta per i beni materiali 4.0, fermo restando l’indicazione del codice credito “2L” nel rigo RU1, le istruzioni di compilazione al modello REDDITI specificano, rispetto al credito d’imposta beni materiali 4.0, che nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. 

In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2025, ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto;
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta 2025 ed entro il 30 giugno 2026, per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione di quest’anno in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo ossia nel 2026);
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 o l’importo maturato, per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2025.

L’investimento va considerato effettuato, sulla base del principio di competenza, alla data di consegna o spedizione del bene ex art. 109 del TUIR.

Nei fatti, le istruzioni di compilazione confermano l’assetto normativo rivisto dalla Legge di bilancio 2025.

Inoltre, nella sezione II, vanno compilati i righi RU130 e RU140 (per gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026 ), nei quali vanno indicati gli investimenti come sopra differenziati. 

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • la colonna 4, per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024;
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’Allegato A alla legge n. 232/2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’Allegato A alla legge n. 232/2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’Allegato A alla legge n. 232/2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”.

Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo al 2025 occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130.

La tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (vedi risposta n. 71/2022 ).

Compilazione sezione II quadro RU
Ipotizziamo che un’impresa nel corso del periodo d’imposta 2025 abbia effettuato investimenti in beni materiali per un importo pari a € 600.000 così suddivido (a titolo esemplificativo):
– € 250.000 per beni di cui al 1° gruppo dell’Allegato A alla legge n. 232/2016;
– € 150.000 per beni di cui al 2° gruppo dell’Allegato A;
– € 200.000 per beni di cui al 3° gruppo dell’Allegato A.
Il modello REDDITI, sezione II, dovrà essere così compilato:

Rispetto al credito d’imposta in esame, non essendo un aiuto di Stato ma una misura di carattere generale, non dovrà essere compilato il prospetto presente nel quadro RS, al rigo RS401.

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