4° Contenuto riservato: Imprese artigiane dell’edilizia: limiti dimensionali

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6 OTTOBRE 2026

L’INPS – con Messaggio del 5 ottobre 2026, n. 3145 – ha reso noto che alle imprese artigiane dell’edilizia deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall’art. 4, primo comma, lett. e), della legge n. 443/1985 (contraddistinto dal CA “5G”) e non il limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA “5C”).

Ne deriva che anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA “5G”, avente il significato di “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.

Tuttavia, le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA “5G” che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X” che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; l’attribuzione del CA “4X” consentirà l’attribuzione del CA “5C” che comporta l’applicazione del limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Per le nuove iscrizioni, il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche che riconducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità di cui sopra; la sottoscrizione della dichiarazione comporta l’attribuzione dei CA “4X” e “5C” alla posizione contributiva.

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