SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 16 LUGLIO 2026
Il comma 431 della legge n. 199/2025, Legge di bilancio 2026, disciplina le regole di cumulo dell’iperammortamento prevedendo che l’agevolazione sia cumulabile: con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. In ipotesi di cumulo, la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i costi ammissibili. Nei fatti l’investimento deve essere “nettizzato” degli importi ricevuti a valere sugli stessi costi a titolo di credito d’imposta, contributi a fondo perduto, ecc.
Fonti ufficiali
Art. 1, commi 427–436, legge 30 dicembre 2025, n. 199; D.M. 7 maggio 2026 MIMIT/MEF
L’iperammortamento: peculiarità
La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427–436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iper ammortamento”.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione.5.0).
Il costo di acquisizione/canone di leasing dei “beni agevolabili” è maggiorato nelle seguenti misure, individuate con un criterio “a scaglioni” sulla base dell’investimento effettuato:
| Tot. Investimenti | Agevolazione |
| Investimenti fino a 2.5 mln | 180% del costo di acquisizione |
| da 2,5 mln fino a 10 mln | 100% |
| da 10 mln fino a 20 mln | 50% |
| Oltre 20 mln | Nessuna agevolazione oltre tale soglia |
Con il D.M. 7 maggio 2026 MIMIT/MEF, sono state fissate le disposizioni attuative dell’iperammortamento.

Uno degli aspetti fissati dal decreto riguarda l’individuazione del periodo d’imposta a partire dal quale possono essere imputate ai fini reddituali le maggiori quote di amm.to riconosciute per via delle previsioni di cui all’art. 1, commi 427–436, legge 30 dicembre 2025, n. 199).
A tal proposito l’art. 4, comma 1 del decreto dispone quanto segue:
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni di cui all’articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
Nei fatti, per dedurre la prima quota di iperammortamento nel Modello Redditi 2027 sarà necessario inviare al GSE la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre 2026, come previsto dall’art. 4 del decreto.
Dunque, il riconoscimento dell’agevolazione non è automatico ma prevede una serie di comunicazioni da trasmettere:
- mediante piattaforma informatica del GSE,
- accessibile da area clienti del sito www.gse.it tramite SPID o CIE.
A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, è operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni rientranti nel c.d iper amm.to tramite la presentazione dell’apposita comunicazione preventiva, ex art. 3, comma 1, del D.M. MIMIT 7 maggio 2026.
L’apertura della piattaforma del GSE è stata approvata con D.D. MIMIT del 10 giugno 2026 e resa nota con apposito avviso pubblicato sul portale MIMIT
Con lo stesso decreto sono stati approvati i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l’invio delle stesse comunicazioni preventive, disponibili sul sito internet del GSE.
Nel dettaglio le imprese interessare dovranno inviare:
- tre comunicazioni per la prenotazione, conferma e completamento dell’investimento;
- due comunicazioni periodiche di monitoraggio.
| Comunicazione investimenti | |
| Comunicazione preventiva | Una per ciascuna struttura produttiva in cui si riferiscono gli investimenti indicando: dati identificativi dell’investimento; tipologia e ammontare dei beni agevolabili; data prevista di interconnessione per i beni 4.0; data prevista di entrata in funzione per gli impianti energetici. |
| Comunicazione di conferma | Da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del GSE per confermare l’investimento con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. |
| Comunicazione di completamento | Trasmessa al termine dell’investimento e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 corredata da attestazioni di possesso della documentazione di cui perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. |
| Comunicazioni di monitoraggio | |
| Comunicazione periodica | Entro il 20 gennaio di ciascun anno, occorre inviare una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. |
| Comunicazione integrativa | Entro il successivo 30 giugno, occorre inviare una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. |
Iperammortamento: regole di cumulo
Il comma 431 della Legge di bilancio 2026 disciplina le regole di cumulo dell’iperammortamento prevedendo delle regole piuttosto stringenti rispetto alla disciplina previgente relativa al credito d’imposta beni strumentali 4.0, legge n. 178/2020.
Infatti, il beneficio in parola è cumulabile:
- con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
- a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e
- non porti al superamento del costo sostenuto.
Fin qui nulla di critico.
Tuttavia, il legislatore ha aggiunto la previsione in base alla quale, in ipotesi di cumulo, la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Si deve naturalmente tenere conto delle specifiche regole di cumulo previste per le altre agevolazioni che si vogliono cumulare le quali potrebbero prevedere espresso divieto o comunque regole differenti.
Inoltre è fatto espresso divieto di cumulo con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 così come rivisto in precedenza dall’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con il bonus transizione 5.0.
Leggi la Scheda pratica Credito d’imposta beni materiali 4.0: indicazione nel modello Redditi 2026
Ipotizziamo che una SRL con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare abbia effettuato un investimento per l’acquisizione di un bene materiale ammesso all’iperammortamento in quanto rientrante nell’allegato V della Legge di bilancio 2026.
In particolare:
– il costo del bene è pari a 500.000 euro;
– il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso nel 2026;
– l’impresa ha adempiuto agli obblighi comunicativi verso il GSE ricevendo riscontro positivo in merito alla correttezza dei dati e delle informazioni fornite;
– si suppone un coefficiente di ammortamento civilistico uguale a quello fiscale ossia al 20%;
– essendo sotto la soglia dei 2,5 milioni di euro, si applica la maggiorazione del 180% sull’intero importo;
– si applica la riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento fiscale per il primo esercizio ai sensi dell’art. 102, comma 2, del TUIR.
| CALCOLO IPER-AMM.TO MOD. REDDITI | |||
| Periodo d’imposta | Amm.to a c/economico € | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102, comma 2 e 109, comma 4, TUIR € | Variazione in diminuzione iper- ammortamento € |
| 2026 | 50.000 | 50.000 | 90.000 |
| 2027 | 100.000 | 100.000 | 180.000 |
| 2028 | 100.000 | 100.000 | 180.000 |
| 2029 | 100.000 | 100.000 | 180.000 |
| 2030 | 100.000 | 100.000 | 180.000 |
| 2031 | 50.000 | 50.000 | 90.000 |
| Totale € | 500.000 | 500.000 | 900.000 |
Cumulo con il credito d’imposta ZES Unica
Ipotizziamo che la stessa impresa abbia presentato richiesta anche per il credito d’imposta ZES Unica. Evidenziamo che l’iper-amm.to non è aiuto di Stato per cui essendo una misura a carattere generale di conseguenza se ne dovrà tenere conto nel valutare il cumulo con il credito d’imposta ZES Unica che soggiacerà a limiti meno stringenti.
Infatti: Il credito d’imposta, è cumulabile anche, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE (si veda altresì il Regolamento UE 651/2014).
– Investimento 500.000 €;
– Credito d’imposta ZES Unica = 250.000 € (500.000*50% nei limiti dell’intervento previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027);
– Investimento nettizzato = 250.000 € (500.000-250.000 €);
– Calcolo iper-amm.to = 450.000 € (250.000*180%);
– Risparmio IRES = 108.000 (450.000*24%);
– Benefico totale cumulo = 358.000 € (250.000 Cr. ZES Unica+108.000 iper-amm.to)
In tal modo sono rispettati i vincoli previsti dal legislatore: il cumulo non porta al superamento del costo sostenuto; è rispettato altresì il divieto del doppio finanziamento (vedi circolare RGS MEF n. 33/2021).
Da segnalare che il comma 431 nel prevedere la “nettizzazione” della base di calcolo richiama altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute: nella normativa europea tali aiuti sono bene differenziati dalle c.d. agevolazioni fiscali tra le quali rientra il credito d’imposta ZES Unica, per cui sarà necessario attendere conferme ufficiali sugli effettivi impatti delle regole di cumulo rispetto a tale ultimo tipo di agevolazione.
Cumulo con la Nuova Sabatini
Ipotizziamo che l’impresa di cui all’esempio voglia cumulare l’iper-amm.to con la nuova Sabatini che è considerata a tutti gli effetti aiuto di Stato in regime GBER (Reg. UE n. 651/2014).
In tale caso il cumulo è ammesso: entrambe le disposizioni normative di riferimento non prevedono divieti in tal senso.
– Investimento 500.000 €;
– Contributo Nuova Sabatini= 50.000 € circa (3,575% su finanziamento agevolato durata 5 anni);
– Investimento nettizzato= 450.000 € (500.000-50.000 €);
– Calcolo iper-amm.to= 810.000 € (450.000*180%);
– Risparmio IRES= 194.400 (810.000*24%);
– Benefico totale cumulo = 244.400 € (50.000 contributo Nuova Sabatini +194.400 iper-amm.to) inferiore al costo complessivo.
Lo stesso approccio operativo va seguito laddove il cumulo riguardi altre misure quali possono essere i bandi POR FESR ovvero le agevolazioni SIMEST, ecc.
In tale ultimo caso:
- la quota a fondo perduto SIMEST: riduce direttamente la base di calcolo dell’iperammortamento che si applica solo al costo dell’investimento effettivamente sostenuto al netto del contributo a fondo perduto;
- il Finanziamento agevolato SIMEST: non riduce la base di calcolo su cui calcolare la maggiorazione dell’iperammortamento né dovrebbe rilevare a tal fine il suo equivalente sovvenzione lordo-ESL.
L’ESL associato a un finanziamento agevolato rappresenta la componente di aiuto rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (ad esempio per la determinazione dell’intensità di aiuto e dei massimali applicabili). Tale valore, tuttavia, non costituisce una riduzione del costo dell’investimento e, pertanto, non dovrebbe determinare, di per sé, una riduzione della base di calcolo dell’iperammortamento. Resta comunque necessario verificare le specifiche disposizioni previste dai singoli bandi e misure agevolative ai fini del cumulo e del divieto di doppio finanziamento.
Restano fermi i limiti previsti dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato, incluso il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831, gli eventuali massimali previsti dalle misure SIMEST e il rispetto del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Tuttavia, in alcuni bandi, la componente di aiuto legato ai finanziamenti agevolati potrebbe concorre alla verifica circa il non superamento del costo complessivo dell’investimento (vedi Risposta Agenzia delle entrate n. 508/2021).
Procedura operativa per la verifica del divieto di cumulo – Iperammortamento
| Step | Attività | Verifica da effettuare | Esito atteso |
| 1 | Individuare il bene agevolato | Verificare che il bene rientri negli Allegati IV o V e possieda i requisiti richiesti. | Bene ammissibile |
| 2 | Determinare il costo agevolabile | Individuare il costo fiscalmente rilevante del bene. | Costo corretto |
| 3 | Censire tutte le agevolazioni che si intendono cumulare | Elencare contributi, crediti d’imposta, PNRR, ZES, Nuova Sabatini, SIMEST, POR FESR ecc. | Elenco completo |
| 4 | Verificare la disciplina delle altre misure | Accertare se ciascuna misura consente il cumulo o prevede divieti. | Compatibilità giuridica |
| 5 | Verificare i costi finanziati | Controllare se le agevolazioni insistono sui medesimi costi. | Sovrapposizioni individuate |
| 6 | Rideterminare la base di calcolo | Sottrarre le sovvenzioni riferite ai medesimi costi dalla base dell’iperammortamento. | Base netta |
| 7 | Calcolare la maggiorazione | Applicare la percentuale di maggiorazione alla base netta. | Maggiorazione corretta |
| 8 | Verificare il limite di cumulo | Controllare che il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto e che non vi sia doppio finanziamento. | Limite rispettato |
| 9 | Verificare la documentazione | Controllare perizia, certificazione contabile, comunicazioni GSE e documentazione delle altre misure. | Documentazione completa |
| 10 | Predisporre il fascicolo finale | Archiviare prospetto di calcolo, verifiche svolte e documentazione a supporto. | Fascicolo difendibile in caso di controllo |
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