L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 15 APRILE 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta n. 95/2026 , interviene in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, dei costi sostenuti per il personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ma impiegato stabilmente all’estero. Il documento chiarisce come, in assenza di una stabile organizzazione oltre confine, l’integrale assoggettamento del valore della produzione alla potestà impositiva nazionale consenta la piena deducibilità del costo del lavoro, ribadendo la centralità del principio di inerenza e la portata generale della riforma apportata al comma 4-octies dell’articolo 11 del Decreto IRAP.
Il tema del coordinamento tra l’attività lavorativa prestata oltre i confini nazionali e la determinazione della base imponibile IRAPrappresenta un terreno di confronto tecnico particolarmente delicato, specialmente per quelle realtà imprenditoriali che operano nei mercati globali pur mantenendo una struttura organizzativa centralizzata in Italia. La questione di fondo, recentemente affrontata dall’Agenzia delle Entrate tramite la Risposta n. 95/2026 , concerne la possibilità di ammettere in deduzione il costo del lavoro relativo a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato i quali, pur essendo inquadrati formalmente nell’organico domestico, svolgono le proprie mansioni in territorio estero in assenza di una sede fissa di affari o di una stabile organizzazione.
Il dubbio interpretativo nasce dalla necessità di conciliare il principio di territorialità dell’imposta, che ordinariamente tende a escludere dal prelievo la quota di valore della produzione realizzata fuori dal territorio dello Stato, con la fattispecie in cui tale “estero-vestizione” dell’attività lavorativa non si traduca in una presenza fisica e giuridica strutturata nel Paese ospitante. In tale contesto, il rischio per il contribuente è quello di trovarsi in una sorta di asimmetria fiscale: subire l’imposizione in Italia sui ricavi derivanti dalle prestazioni estere e, contestualmente, vedersi negata la deduzione dei relativi costi del personale in virtù di un’interpretazione restrittiva della norma territoriale.
Il fatto analizzato riguarda una società residente che opera nel settore dei servizi informatici avanzati, la quale gestisce team specializzati attivi su scala globale. Sebbene il personale sia impiegato in vari Paesi, sia comunitari che extra-UE, l’impresa non dispone di uffici o stabili organizzazioni all’estero, mantenendo la gestione giuslavoristica e contributiva interamente in Italia.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse dal combinato disposto degli articoli 5 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997, evidenziando come il sistema di determinazione dell’IRAP si fondi sul cosiddetto principio di “presa diretta” dal bilancio civilistico. Un elemento dirimente emerge dalla lettura dell’art. 12 del decreto IRAP: l’esclusione della quota di valore della produzione prodotta all’estero è subordinata al fatto che l’attività sia esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi attraverso una stabile organizzazione.
Qualora tale presupposto manchi, come nel caso di specie, l’intero valore della produzione netta, ovunque prodotto, viene attratto a tassazione in Italia. Ne consegue che i costi sostenuti per il personale a tempo indeterminato impiegato all’estero debbano seguire le medesime regole di deducibilità previste per il personale operante sul territorio nazionale. La riforma del 2022, che ha elevato la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato a rango di disposizione generale tramite la riformulazione del comma 4-octies dell’articolo 11, agisce in questo senso come fattore semplificativo, svincolando la deduzione da logiche di premialità locale e ancorandola alla natura contrattuale del rapporto.
La risposta è coerente con l’evoluzione del tributo regionale, che ha progressivamente abbandonato la sua natura di imposta “sul fatturato” per trasformarsi in un’imposta che colpisce il valore aggiunto residuo, depurato dal costo del lavoro stabile. La conferma della deducibilità anche per i dipendenti all’estero (senza stabile organizzazione) evita una doppia penalizzazione per le imprese italiane internazionalizzate che esportano competenze e servizi.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la deducibilità non è automatica, bensì rimane soggetta al vaglio del principio di inerenza. Tale principio, in ambito IRAP, deve essere inteso come un collegamento funzionale tra il costo sostenuto e l’attività produttiva che concorre alla formazione della base imponibile nazionale. Va dunque prestata particolare attenzione alla documentazione che attesta l’inerenza delle prestazioni lavorative estere all’attività d’impresa italiana, garantendo che tali oneri siano effettivamente sostenuti nell’interesse della produzione di ricavi che l’Italia rivendica a tassazione.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° aprile 2026, n. 95
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