4° Contenuto Riservato: Piano Casa in G.U.: 970 milioni per ERP, housing sociale e riqualificazione urbana

NEWS

8 MAGGIO 2026

Con la pubblicazione nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2026 del D.L. n. 66/2026, il Governo vara un nuovo quadro organico di misure in materia abitativa finalizzato ad ampliare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e a favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato.

L’articolo 1 del decreto individua le finalità del Piano Casa, prevedendo interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata attraverso operazioni di sostituzione edilizia, recupero e riconversione di immobili pubblici non redditizi. L’obiettivo è quello di soddisfare i fabbisogni di giovani, studenti universitari fuori sede, lavoratori mobili, giovani coppie, genitori separati e anziani, nonché quello di realizzare modelli di cohousing e coabitazione intergenerazionale (art. 1, comma 2).

Ripristino degli alloggi ERP – Il Decreto istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, mirando al ripristino degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) non assegnabili per carenze manutentive e al recupero di immobili pubblici destinati all’edilizia sociale.

Per l’attuazione del programma viene autorizzata una spesa complessiva pari a 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030, articolata su più annualità (art. 2, comma 4).

Fondo di Garanzia – Viene inoltre istituito un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole relativo ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica. 

La dotazione iniziale è pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Il fondo è destinato alla copertura del rischio di morosità derivante da sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere agli obblighi contrattuali per cause non imputabili alla propria volontà.

Alienazione del patrimonio ERP – L’articolo 5 introduce nuove procedure per l’alienazione del patrimonio ERP e sociale di proprietà di Comuni, enti territoriali e aziende pubbliche. Il diritto di opzione all’acquisto viene riconosciuto agli assegnatari non morosi che non risultino proprietari di altra abitazione. I proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati prioritariamente alla riduzione del debito degli enti territoriali e, per la parte eccedente, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 5, comma 1).

Edilizia integrata – Il Capo III del decreto, e in particolare l’articolo 9, introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, rivolti a soggetti esclusi sia dall’edilizia pubblica tradizionale sia dal mercato immobiliare ordinario. Il modello prevede investimenti prevalentemente privati con obbligo di destinare almeno il 70% delle risorse complessive all’edilizia convenzionata (art. 9, comma 3, lettera d).

I canoni e i prezzi di vendita dovranno risultare inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato della medesima area territoriale, con riferimento ai dati OMI o ai valori effettivi desunti dagli atti registrati (art. 9, comma 3, lettera e).

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.