4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 11 SETTEMBRE 2026

ACCERTAMENTO

Avviso

Obbligo di motivazione degli atti tributari – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22564

Si discute della motivazione di un avviso di liquidazione, non avendo l’Agenzia delle entrate fornito alcuna argomentazione giuridica volta a dimostrare il presupposto della propria pretesa.
Nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente, se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016 del 2014).
La prova dei fatti a fondamento della pretesa tributaria non costituisce elemento costitutivo dell’avviso di accertamento, dovendo essere eventualmente fornita dall’A.F. in sede processuale, qualora, a seguito di impugnazione, sia necessario verificare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria; pertanto, l’A.F. non è tenuta a indicare nell’avviso le prove a sostegno dei fatti contestati né a riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto (Cass. ord. 27 febbraio 2026, n. 4502).
L’obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie (Cass. sent. 17 maggio 2017, n. 12251): mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale è esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una certa disciplina, altri atti costituiscono, invece, l’espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale e un contenuto specificamente regolato dalla legge. L’obbligo in questione sarà, quindi, adempiuto solo se la motivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, è tale – avuto riguardo al contenuto tipico e all’oggetto del singolo atto impositivo – da palesare le ragioni del provvedimento, evidenziando i momenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. ord. 4 febbraio 2026, n. 2295; Cass. sent. 16 dicembre 2005, n. 27758).

Contraddittorio

Avviso senza previo PVC né contraddittorio – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22572

Si discute della legittimità o meno di un avviso di accertamento non preceduto dal PVC e dall’instaurazione del preventivo contraddittorio.
In tema di violazione di norme finanziarie, anche se l’art. 24 della legge n. 4/1929 dispone che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale, la sua redazione non è necessaria ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento, atto emesso dall’A.F. in base alla propria autonoma valutazione del contenuto, ricognitivo o valutativo, del processo verbale, da ritenersi documento extraprocessuale e privo di rilevanza esterna (Cass. ord. 9 marzo 2025, n. 6244).
Il focus quanto alla cd. prova di resistenza si sposta dalla natura dell’elemento informativo che il contribuente avrebbe potuto addurre al suo potenziale effetto sulla decisione amministrativa. Per non privare il diritto al contraddittorio preventivo della sua finalità, laddove il contribuente provi che l’attivazione dello stesso avrebbe avuto una sua ragion d’essere, il giudice deve annullare l’atto, senza entrare nel merito delle osservazioni del contribuente riportate come motivi di ricorso, fatta eccezione per il caso estremo in cui queste risultassero pretestuose, ovverosia del tutto inconferenti e irragionevoli.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali a tavolino, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. Un., sent. 25 luglio 2025, n. 21271).

Induttivo

Omessa dichiarazione IVA e irregolarità contabili – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22572

Nel caso in esame, la mancata presentazione della dichiarazione IVA e le gravi irregolarità contabili hanno giustificato il ricorso all’accertamento induttivo e, nell’ambito del reverse charge, non è stato riconosciuto un autonomo credito IVA, poiché il sistema comporta una compensazione interna dell’imposta.
In tema di accertamento induttivo, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall’A.F., con l’allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d’ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione iuxta alligata et probata partium (Cass. ord. 29 novembre 2021, n. 37260; Cass. sent. 4 dicembre 2015, n. 24778; Cass. ord. 13 dicembre 2024, n. 32292).
La violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione del tributo a monte nel termine di decadenza di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (Cass. sent. 30 luglio 2020, n. 16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all’A.F. in sede di verifica (Cass. sent. 24 febbraio 2016, n. 3586).
L’affermazione non esprime alcunché in ordine all’accertamento esperito in ordine alla sussistenza del credito; a fronte della documentazione prodotta dalla società, era necessario esaminarla e valutarne il contenuto, senza trascurare di esporre le ragioni per le quali le operazioni intracomunitarie che la contribuente asserisce avere compiuto e le operazioni in regime di reverse charge pure dedotte non potevano dar origine al credito oggetto di disconoscimento.

AGEVOLAZIONI

Imposte indirette

Trasferimento di immobili in piano particolareggiato – Cass., Sez. trib., Ord. 15 agosto 2026, n. 24653

Secondo l’Ufficio, l’efficacia di prescrizioni di zona nel piano particolareggiato non riverbera sui benefici fiscali di chi si conforma al piano. L’inserimento in un piano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sono requisiti necessari per l’agevolazione e il venire meno del piano ne comporta la decadenza.
L’art. 5 della legge n. 168/1982 subordina l’applicazione agli atti di trasferimento di immobili delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa all’esistenza di due requisiti. Uno oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato. Un altro soggettivo, cioè che l’acquirente sia un soggetto che attua il recupero (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2399ord. 20 dicembre 2018, n. 32964; 14 novembre 2019, n. 29644; ord. 10 maggio 2026, n. 13560ord. 10 maggio 2026, n. 13560).
Il beneficio spetta solo quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e l’agevolazione è correlata all’effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile (Cass., Sez. 5, 12 maggio 2008, n. 11786).
L’agevolazione non può essere riconosciuta quando uno dei presupposti – appunto la realizzazione del piano particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. n. 11786 del 2008 cit.; sent. 21 luglio 2010, n. 17061). va negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico, di validità decennale (Cass. sent. 31 gennaio 2017, n. 2399; Cass. ord. 13 aprile 2010, n. 8800 e n. 8801).
L’equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato va limitata, ex art. 34 della legge n. 457/1978, ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente (Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2397; Sez. 2, 1° luglio 2000, n. 9175).
Una delibera del Consiglio Comunale non è idonea a riaprire, a fini fiscali, i termini del precedente piano particolareggiato (Cass., Sez. 5, 10 maggio 2026, n. 13560).

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Registrazione d’ufficio di cessione d’azienda senza contratto – Cass., Sez. trib., Ord. 1° agosto 2026, n. 24373

Nel caso di specie non sussiste alcun atto negoziale scritto di cessione d’azienda, ma l’Agenzia ha proceduto d’ufficio a liquidare l’imposta di registro e relative sanzioni, evincendo da alcune transazioni commerciali e da ulteriori elementi l’esistenza di una cessione d’azienda.
Trattandosi di registrazione d’ufficio di una cessione d’azienda in assenza di relativo contratto, la fattispecie appare, pertanto, riconducibile al disposto dell’art. 15, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 131/1986, alla cui stregua i contratti verbali di cui alla lett. b) dell’art. 3 vengono registrati d’ufficio quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini del riconoscimento del trasferimento del complesso aziendale (Cass. ord. 15 luglio 2022, n. 22327; Cass. ord. 9 aprile 2024, n. 9446).
Deve qualificarsi quale cessione di azienda la cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata a IVA; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. sent. 25 gennaio 2002, n. 897; Cass. sent. 17 novembre 2017, n. 27290; Cass. sent. 22 gennaio 2013, n. 1405; Cass. sent. 28 aprile 1998, n. 4319). E’ però necessario che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa il trasferimento dei beni costituenti (almeno) un nucleo di organizzazione finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa (Cass. n. 9446 del 2024 cit.; Cass. n. 22327 del 2022 cit.).

PROCESSO TRIBUTARIO

Errore sulla norma tributaria

Obiettiva incertezza normativa – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2026, n. 23974

Si ritiene che la Corte abbia erroneamente applicato d’ufficio l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva per le sanzioni, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.
La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d’ufficio dal giudice: occorre una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. Ove sullo stesso principio si sia già formato un giudicato, ancorché successivo alla sentenza impugnata, il ricorso per cassazione diventa improcedibile e la pronuncia di merito va cassata senza rinvio.
Il giudicato sulla stessa questione controversa, successivo alla sentenza impugnata, preclude l’esame del ricorso, che diventa perciò improcedibile. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Cassazione di verificare anche d’ufficio, in relazione alla causa sottoposta al suo esame, l’esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessa Corte, che precludano l’accesso del ricorso al sindacato di legittimità, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, per avere già deciso la stessa controversia. Nel giudizio di cassazione, infatti, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e, nel caso in cui consegua a una sentenza della Cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Cass. n. 13849 del 2020).

Impugnazioni

Avviso di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 26 agosto 2026, n. 24789

Un contribuente ha dedotto nella memoria conclusiva l’intervenuta decisione avente a oggetto l’annullamento della cartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irrigue delle annualità oggetto del giudizio, riguardante l’impugnazione degli avvisi di pagamento.
In ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, così separatamente impugnata, e l’avviso di pagamento, per effetto della sola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi di contributi consortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, appunto la cartella), cessa l’interesse all’impugnazione (facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso di pagamento (Cass. 29 aprile 2025, n. 11303); pertanto, sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzio ricorrente, da instaurare necessariamente su tale questione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., con assegnazione al P.G. e alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla stessa.

Effetti della conoscenza dell’atto impositivo – Cass., Sez. trib., Ord. 3 settembre 2026, n. 24973

Si discute se la conoscenza dell’atto impositivo conseguita aliunde dopo la scadenza del termine di decadenza per l’accertamento possa, in presenza di precedente notifica nulla o inesistente, fare decorrere il termine di impugnazione del provvedimento impositivo stesso.
L’effettiva conoscenza dell’atto impositivo, anche se acquisita aliunde (nella specie, con accesso ai documenti ex legge n. 241/1990) e in presenza di notifica nulla o inesistente, ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, è equiparabile alla notificazione; il ricorso proposto oltre 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza dell’atto è, dunque, inammissibile.
La conoscenza aliunde dell’atto impositivo, in tesi invalidamente notificato, è idonea a produrre effetti sananti sostanziali, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, solo se la conoscenza effettiva dell’atto è intervenuta prima dello scadere del termine di decadenza (Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26310). La decadenza dal potere impositivo non è tuttavia rilevabile d’ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto che deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente (Cass. ord. 3 ottobre 2018, n. 24074).
La notificazione non costituisce un requisito di esistenza e di perfezionamento dell’atto impositivo, né è requisito di validità o di legittimità dell’atto stesso ma mera condizione di efficacia (Cass., sent. 1° giugno 2026, n. 17183), sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’A.F., su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. sent. 24 aprile 2015, n. 8374; Cass. ord. 18 dicembre 2025, n. 33138ord. 22 luglio 2025, n. 20690ord. 13 luglio 2025, n. 19223ord. 23 giugno 2025, n. 16810ord. 19 maggio 2025, n. 13348ord. 12 settembre 2024, n. 24518ord. 4 giugno 2024, n. 15553sent. 7 marzo 2023, n. 6862; ord. 9 febbraio 2022, n. 4167ord. 9 febbraio 2022, n. 4167; ord. 24 agosto 2018, n. 21071; ord. 25 gennaio 2018, n. 2203ord. 25 gennaio 2018, n. 2203).

Litisconsorzio

Difetto di litisconsorzio processuale – Cass., Sez. trib., Ord. 28 luglio 2026, n. 24146

Si denuncia che nell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate non vi sarebbe traccia della notificazione anche al concessionario della riscossione, indicato come parte del giudizio di primo grado.
L’obbligo di integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche in caso di litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.). In entrambi i casi, la mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. ord. 8 novembre 2017, n. 26433).
In caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferire, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale – il giudice d’appello, ex art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio, sicché, senza tale ordine, il gravame non è inammissibile, ma sono nulli – e il vizio è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione – il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (Cass. ord. 4 dicembre 2014, n. 25719).
Nella specie, si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario, poiché tra le questioni controverse vi è la legittimità della notifica delle cartelle e dell’intimazione di pagamento. Sebbene l’agente della riscossione non si fosse costituito in primo grado, esso era stato evocato quale destinatario delle domande relative alla validità della notifica della cartella e dell’intimazione di pagamento; tali questioni, incidendo direttamente sull’attività dell’agente della riscossione e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti, necessitavano la sua evocazione in appello, trattandosi di causa inscindibile.

Spese

Riunione di procedimenti – Cass., Sez. trib., Ord. 1° agosto 2026, n. 24373

Si eccepisce indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia, sebbene vittoriosa in base a documenti prodotti solo nel corso del giudizio, circostanza che avrebbe giustificato la compensazione. Si deduce l’erroneità, sia nell’an, che nel quantum, della nota spese depositata dall’Agenzia nel giudizio riunito.
In caso di riunione effettuata con sentenza, va liquidato un compenso unico, che può essere aumentato nella misura del 30% (Cass. ord. 15 febbraio 2026, n. 3350). Inoltre, è sufficiente che il giudice liquidi tra il minimo e il massimo tariffario, senza che l’esercizio di tale potere discrezionale sia assoggettabile al sindacato di legittimità, attenendo a parametri fissati dalla tabella (Cass. ord. 5 maggio 2022, n. 14198).
Considerato il valore della causa e che per l’attività defensionale espletata antecedentemente alla riunione la parte vittoriosa avrebbe avuto diritto al pagamento delle spese processuali per ciascuno dei due giudizi riuniti, ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, va escluso che il compenso unico, da ritenersi liquidato avuto riguardo all’importo complessivo richiesto con entrambe le notule, integri un’ultrapetizione, sia perché inferiore alla somma delle due note, sia perché, essendo comunque compreso tra il minimo e il massimo dello scaglione tra 52.000,01 e 260.000 euro relativo ai giudizi innanzi alle Corti tributarie di secondo grado, è irrilevante che una delle due notule riporti un importo inferiore a quello liquidato e che l’altra riporti una maggiorazione per un’attività non espletata.

RISCOSSIONE

Notifiche

Chiamata in causa dell’ente creditore – Cass., Sez. trib., Ord. 13 luglio 2026, n. 23097

Si assume che, ravvisata la mancata notifica dell’avviso di accertamento, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile solo perché l’impugnazione è stata proposta nei confronti dell’agente della riscossione.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo nei cui confronti dirigere l’impugnazione di una cartella emessa dal concessionario, per motivi che attengono alla mancata notifica o all’invalidità degli atti impositivi presupposti, non determina l’inammissibilità della domanda, senza che tra i due soggetti sia configurabile litisconsorzio necessario, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che grava sul convenuto, senza che il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991; Cass. ord. 28 novembre 2012, n. 21220).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario se il giudizio è stato promosso nei confronti del concessionario, non rilevando la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, poiché l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare, ma solo l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass. ord. 21 giugno 2019, n. 16685; sent. 11 febbraio 2020, n. 3238ord. 17 novembre 2020, n. 26092; ord. 18 febbraio 2020, n. 3955ord. 18 febbraio 2020, n. 3955; ord. 9 marzo 2021, n. 6422ord. 16 giugno 2021, n. 16983sent. 12 agosto 2021, n. 22756).
L’agente della riscossione non necessita di autorizzazione del giudice per chiamare in causa l’ente impositore creditore. Se il contribuente impugna una cartella emessa dal concessionario per motivi che non attengono a vizi della stessa, il ricorso va notificato all’ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento (Cass. sent. 15 aprile 2011, n. 8613; Cass. sent. 4 aprile 2018, n. 8295; Cass. ord. 14 settembre 2020, n. 19074; Cass. ord. 12 maggio 2021, n. 12512).

Ruolo

Iscrizione a ruolo senza avviso bonario – Cass., Sez. trib., Ord. 26 giugno 2026, n. 21812

Si contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione di irregolarità, nonostante la presenza di incertezze rilevanti sui dati dichiarati. Ci si duole del fatto che gli avvisi bonari erano necessari e sono stati prodotti solo tardivamente in appello con riferimento solo a un anno.
Nella specie, ciò che si contesta sono situazioni nella diretta disponibilità dell’ente debitore (omesso/tardivo inoltro della dichiarazione IVA, omessi pagamenti delle ritenute), sicché non era necessario l’avviso bonario.
Infatti, ove il recupero fiscale derivi da mero mancato versamento di imposte dichiarate, l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, ex artt. 36-bis e 54-bis, rispettivamente, del D.P.R. n. 600/1973 e del D.P.R. n. 633/1972, costituisce mera irregolarità (Cass. sent. 6 luglio 2016, n. 13759) e non implica nullità della cartella. Tale conseguenza è dettata solo dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in relazione al cd. avviso bonario.
Peraltro, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6 , comma 5, cit., non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. ord. 21 novembre 2017, n. 27716).

SANZIONI

Compensazione

Crediti IVA: compensazione orizzontale oltre soglia – Cass., Sez. trib., Ord. 2 settembre 2026, n. 24935

Si censura la debenza delle sanzioni, riconosciuta nonostante l’innalzamento, in corso di giudizio, del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti IVA, dolendosi della mancata applicazione del favor rei.
E’ sottoposta alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità o meno di ritenere che le modifiche legislative intervenute in corso di giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie, in applicazione del principio del favor rei. Essa riguarda, cioè, la rilevanza delle modifiche del plafond utilizzato ai fini della compensazione orizzontale tra crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte e contributi, ai fini della sanzionabilità dello sforamento dai limiti ex art. 34 della legge n. 388/2000. In particolare, se tali progressive elevazioni possano avere inciso sulla natura ed essenza della condotta tenuta, consentendo l’applicazione della disciplina dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997.
Primo orientamento: la violazione del limite equivale a mancato versamento, la cui sanzione, nei processi in corso e in ossequio al favor rei, deve tenere conto dell’innalzamento del limite di importo compensabile di crediti IVA, disposto dalla normativa successiva (Cass. 23 febbraio 2021, n. 480630 giugno 2021, n. 18367; 10 maggio 2022, nn. 14794 e 147951° dicembre 2022, n. 353852 dicembre 2024, n. 30818).
Secondo orientamento: l’innalzamento del limite comporta un’abolitio criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale a base della compensazione, ampliando la liceità della condotta, con applicazione direttamente della retroattività della novella (Cass. 13 dicembre 2023, n. 348685 luglio 2024, n. 18377).
Terzo orientamento: lo “ius superveniens” non determina i presupposti per l’applicabilità del “favor rei”, realizzando un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha abrogato la fattispecie incriminatrice, ma ha solo innalzato la soglia di tale tetto annuo, mantenendo il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria (Cass. 23 dicembre 2024, n. 3399913 dicembre 2023, n. 34868).

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