4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 16 ottobre 2026, n. 822

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE

A CURA DI FABIO PACE | 16 OTTOBRE 2026

ACCERTAMENTO

Presunzioni

Distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa – Cass., Sez. trib., Ord. 5 ottobre 2026, n. 26234

Un socio di società di capitali a ristretta base partecipativa sostiene che, siccome l’avviso alla società era basato sul disconoscimento dell’inerenza e della competenza di costi e non erano stati accertati ricavi occulti, ma minori costi, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili sarebbe inapplicabile.
L’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026, attuativo del criterio dettato dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4), della legge n. 111/2023, che disciplina la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base partecipativa, limitandone l’operatività ai casi in cui sia accertata, in base a elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che abbiano concorso a formare il reddito, ma siano indeducibili perché inesistenti, non ha natura di norma di interpretazione autentica. Ciò in assenza di un’espressa previsione normativa e in ragione del carattere innovativo dei requisiti introdotti, costituiti dalla concorrente mancata contabilizzazione e dichiarazione dei componenti positivi e dalla limitazione dei componenti negativi ai soli costi inesistenti.
L’introduzione testuale di requisiti tassativi e innovativi, quali il requisito concorrente della mancata dichiarazione per i componenti positivi e la limitazione dei negativi ai soli costi inesistenti, osta a una qualificazione retroattiva. Se la norma è innovativa nella selezione del fatto-base della presunzione, essa non può essere utilizzata come interpretazione autentica della disciplina preesistente.
Una volta ritenuta operante la presunzione, è il contribuente a dovere fornire la prova contraria (Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1947). La presunzione non comporta inversione del regime dell’onere probatorio, ma costituisce applicazione dei criteri generali circa la sua ripartizione (Cass. ord. 9 luglio 2024, n. 18764).

CONTRATTI

Interest rate swap

Validità negoziale di contratti di swap – Cass., Sez. I, Ord. 24 luglio 2026, n. 24022

Una società deduce che i contratti di interest rate swap non avevano assolto alla funzione di copertura del rischio dei contratti di mutuo fondiario, che non era stato determinato il criterio di calcolo del mark to market, non erano stati indicati gli scenari probabilistici né la banca aveva adempiuto agli obblighi informativi.
Elemento essenziale del contratto di swap – per la determinabilità del suo oggetto e per la misurazione della relativa alea negoziale – richiesto a pena di nullità, è rappresentato dalla specifica indicazione dei criteri di calcolo per la quantificazione del mark to market per l’intera durata del rapporto.
In tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi: accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, rilevando i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770).
Gli elementi e i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo circa la misura quantitativa e qualitativa dell’alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4076).

IMPOSTE DIRETTE

Reddito d’impresa

Tassazione degli immobili-patrimonio locati – Cass., Sez. trib., Sent. 7 ottobre 2026, n. 26363

Si tratta di stabilire se, in relazione ai cd. immobili-patrimonio, siano deducibili le perdite derivanti dal mancato incasso dei canoni di locazione, nonché i relativi accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
In tema di reddito d’impresa, i proventi degli immobili-patrimonio situati in Italia concorrono alla formazione del reddito secondo la disciplina dei redditi fondiari, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 e, se tali immobili sono stati concessi in locazione ad uso abitativo, i relativi canoni, anche se non percepiti, concorrono a formare il reddito fino alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 26 del TUIR, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019, sicché, per non vanificare la predetta tassazione, risultano indeducibili le perdite su crediti derivanti dal mancato incasso proprio dei predetti canoni, e i relativi accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
I costi dichiarati indeducibili dall’art. 90 del TUIR per gli immobili non strumentali all’esercizio dell’impresa sono solo quelli, già considerati ai fini della determinazione del reddito fondiario ex art. 7 del D.P.R. n. 604/1973, riguardanti le spese di manutenzione e riparazione e ogni altra spesa o perdita riferita a ogni unità immobiliare. Non si possono cioè dedurre dal reddito d’impresa i costi derivanti da spese di manutenzione e di riparazione e ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare già considerata ai fini della determinazione del reddito fondiario (Cass. 5 novembre 2001, n. 13665; Cass. 27 novembre 2002, n. 16780; Cass. 25 gennaio 2006, n. 1430; Cass. 18 febbraio 2010, n. 3857; Cass. 23 dicembre 2019, n. 34276).
I ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ex art. 109, comma 2, lett. b), del TUIR, alla data di maturazione, in quanto, fino all’eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi di cui non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla corresponsione (Cass. 26 novembre 2025, n. 30985; 21 ottobre 2020, n. 22906; 21 novembre 2019, n. 30372; 11 maggio 2018, n. 11556; 28 settembre 2016, n. 19240).

IRES

Consolidato nazionale

Riallineamento in caso di fusione in costanza di tassazione di gruppo – Cass., Sez. trib., Ord. 7 ottobre 2026, n. 26400

La lite verte sulle modalità di riallineamento in caso di fusione per incorporazione di società partecipate del gruppo che ha optato per la tassazione consolidata, nel primo esercizio in cui opera la tassazione di gruppo.
In materia di consolidato fiscale nazionale, il riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipate, di cui all’art. 128 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), opera – nel caso di fusione per incorporazione tra le partecipate, ex art. 2504-bis c.c., nel corso del primo esercizio in cui ha effetto la tassazione di gruppo – in relazione ai valori contabili dei distinti bilanci delle partecipate inerenti all’ultimo esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione per il consolidato fiscale.
Ai sensi degli artt. 128 del TUIR e 16, comma 4, del D.M. 9 giugno 2004, il riallineamento presuppone il riferimento alla sola realtà economico-contabile e giuridica esistente al termine dell’esercizio precedente a quello a partire dal quale ha iniziato a operare la tassazione di gruppo. Il modus procedendi del riallineamento presuppone il riferimento alla situazione contabile antecedente all’anno in cui si è optato per il regime di tassazione di gruppo, con valutazione distinta degli elementi risultanti dai bilanci di esercizio ante consolidato e senza alcun accorpamento dei fondi disallineati.
Il riallineamento ex art. 128 del TUIR avviene fino a concorrenza della minore tra le svalutazioni dedotte che eccedono le eventuali rivalutazioni riprese a tassazione e le rettifiche di valore e accantonamenti non deducibili che hanno generato dette svalutazioni e, in ogni caso, nei limiti dell’ammontare complessivo delle differenze relative agli elementi dell’attivo e del passivo della società consolidata risultanti dall’ultimo bilancio precedente all’opzione del consolidato (Cass. ord. 31 gennaio 2022, n. 2906): ciò conferma l’irrilevanza del fenomeno successorio societario discendente dalla fusione per incorporazione, non potendosi sommare i bilanci delle società partecipate relativi a esercizi precedenti a quello della fusione.

IVA

Detrazione

Immobile strumentale utilizzato per operazioni esenti: rettifica – Cass., Sez. trib., Ord. 6 ottobre 2026, n. 26323

Si chiede se concedere in godimento a terzi, in esenzione IVA, un complesso industriale e relativi impianti per cui era stata all’origine operata la detrazione determini un mutamento di utilizzo rilevante per la rettifica, indipendentemente dalla persistente classificazione catastale del bene come immobile strumentale per natura.
Interpretando l’art. 19-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972, si rileva che, ai fini della rettifica della detrazione IVA, la persistente classificazione catastale del bene come immobile strumentale non esclude la rilevanza della sua successiva utilizzazione per operazioni esenti; il giudice deve verificare se, rispetto agli elementi considerati al momento della detrazione iniziale, tale utilizzazione abbia comportato una diversa misura del diritto alla detrazione e deve determinare la rettifica secondo la disciplina applicabile alla categoria di bene.
Ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione IVA, occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione (Cass. ord. 31 agosto 2022, n. 25635; Cass. ord. 22 maggio 2025, n. 13755). Occorre accertare l’effettiva inerenza del bene rispetto alle finalità imprenditoriali (Cass. ord. 17 marzo 2021, n. 7440), accertamento da eseguire in concreto, dovendosi verificare che il bene immobile costituisca, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio dell’attività d’impresa (Cass. ord. 12 febbraio 2020, n. 3396).
Dagli artt. da 184 a 190 della direttiva IVA risulta che una rettifica è necessaria quando, dopo la detrazione iniziale, gli elementi considerati per la determinazione del diritto a detrazione sono stati modificati, in particolare quando il soggetto passivo non utilizza più detti beni per operazioni che danno diritto a detrazione.
Nel caso in esame, la concessione in godimento in regime di esenzione IVA costituisce un’utilizzazione successiva suscettibile di modificare gli elementi considerati per determinare il diritto alla detrazione.

Liquidazione di gruppo

Azioni cedute in pegno a terzo e regime speciale – Cass., Sez. trib., Ord. 5 ottobre 2026, n. 26251

Secondo l’Agenzia, è errato ritenere che la nozione di controllo si evinca solo dalla percentuale di possesso delle azioni della controllata e non dall’esercizio del diritto di voto, nella specie sottoposto ad assenso della banca cui le azioni erano state cedute in pegno.
Il pegno delle azioni della società controllata concesso dalla società controllante a un terzo non esclude l’applicabilità del regime speciale dell’IVA di gruppo, se, nonostante il formale spossessamento delle azioni, la controllante continua a esercitare liberamente e sostanzialmente, in virtù di un accordo con il creditore pignoratizio, il diritto di voto inglobato nelle azioni concesse in pegno nell’assemblea della controllata.
Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, il requisito del controllo può essere soddisfatto anche in via indiretta, con il possesso delle partecipazioni da parte di una o più società a loro volta controllate dall’ente o società capogruppo, purché la percentuale complessiva di partecipazione alla controllata superi il 50% del capitale sociale fin dall’inizio del periodo rilevante (Cass. 25 maggio 2026, n. 16016).
La nozione di controllo ai fini della disciplina IVA non può attingere a nozioni ricavabili aliunde, ad esempio dal diritto civile o commerciale, dovendo tenersi conto essenzialmente del diritto UE, anche sotto il profilo del contrasto alle frodi, nonché di quanto dettato dalla normativa interna, interpretata alla luce dei principi UE (Cass., S.U., 2 febbraio 2016, n. 1915; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24472).
Nella specie, il pegno delle azioni ha determinato, ex art. 2786 c.c., lo spossessamento della controllante a beneficio della creditrice pignoratizia. Peraltro, con il pegno di azioni ex art. 2352 c.c., il socio non perde la propria qualità, nonché i diritti amministrativi alla stessa riconnessi (Cass. 10 giugno 2024, n. 16047), fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta al creditore pignoratizio. Anche l’esercizio di tale diritto può, comunque, essere regolato da un accordo tra le parti, che stabilisca chi debba esercitarlo e con quali modalità.

Servizi internazionali

Non imponibilità IVA di prestazioni nei porti – Cass., Sez. trib., Ord. 5 ottobre 2026, n. 26256

L’Agenzia contesta l’applicabilità del regime di favore IVA alle prestazioni rese in un porto classificato di prima categoria.
Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, primo comma, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, per come autenticamente interpretato dall’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, si applica, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza unionale, solo ai servizi forniti, direttamente o indirettamente, in favore delle navi adibite alla navigazione di alto mare e svolgenti il trasporto di passeggeri ovvero attività commerciali, industriali e attinenti la pesca, nonché alle navi adibite alla navigazione costiera svolgenti attività attinenti la pesca; pertanto, le opere di consolidamento di un molo di attracco e stazionamento delle imbarcazioni, collocato all’interno di un porto, possono beneficiare del regime di non imponibilità solo quando il predetto porto sia adibito all’attracco e allo stazionamento delle navi che abbiano le caratteristiche indicate.
I servizi comunque prestati nei porti attengono agli scambi internazionali e sono non imponibili IVA quando si riferiscano, direttamente o indirettamente, a navi adibite alla navigazione di alto mare, sia che trasportino passeggeri, sia che svolgano attività commerciali e/o industriali; quanto alla pesca, sussiste una specifica eccezione, in quanto le imbarcazioni possono essere adibite anche alla navigazione costiera.
Nella specie, ha errato la Corte, dato che, indipendentemente dalla classificazione del porto, la questione da risolvere in fatto era verificare se i lavori eseguiti e concernenti il consolidamento della mantellata a protezione del molo sopraflutto del porto, rientranti tra quelli oggetto della norma di interpretazione autentica ex art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, fossero funzionali all’attracco e allo stazionamento delle navi passeggeri, commerciali o industriali adibite alla navigazione di alto mare, ovvero alle navi adibite alla navigazione di alto mare o costiera che esercitano la pesca, dato che solo in tali ipotesi i lavori eseguiti avrebbero potuto beneficiare del regime previsto dall’art. 9, primo comma, n. 9), del decreto IVA.

PROCESSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica

Ricorso telematico e procura cartacea digitalizzata – Cass., Sez. trib., Ord. 21 settembre 2026, n. 25664

Si eccepisce inammissibilità del ricorso, sull’assunto del vizio di autenticazione della procura, non avendo il difensore poteri di certificazione di autenticità della procura conferita con atto separato dal ricorso, compilato in un luogo distinto rispetto a quello che figura indicato nell’atto di impugnazione.
In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione con strumenti informatici – al messaggio di PEC con il quale l’atto è notificato o con inserimento nella busta telematica con la quale l’atto è depositato – di una copia digitalizzata della procura alle liti, redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, così che la procura stessa è valida, in difetto di espressioni che univocamente conducano a escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. L’interpretazione che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata – ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della normativa, anche regolamentare (Cass., SS.UU., sent. 19 gennaio 2024, n. 2077sent. 19 gennaio 2024, n. 2077; ord. 14 settembre 2023, n. 26587ord. 14 settembre 2023, n. 26587).
La procura speciale allegata reca univoci riferimenti al giudizio, alla sentenza impugnata e all’atto oggetto del ricorso originario, ed è stata ritualmente allegata al ricorso. Irrilevante è, infine, a distanza tra il luogo di autenticazione della procura e quello indicato in ricorso.

Notifiche

Amministrazione straordinaria: luogo di notifica dell’appello – Cass., Sez. trib., Ord. 16 settembre 2026, n. 25428

Si discute se sia ammissibile l’appello notificato non al difensore in primo grado, ma presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, ove la società aveva eletto domicilio fin dal ricorso originario.
Per individuare il luogo in cui deve essere notificato l’appello tributario, si applica la disciplina dettata per il processo tributario dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, a carattere di specialità e quindi prevalente rispetto a quella ex art. 330 c.p.c. (Cass. sent. 17 febbraio 2017, n. 4233; Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit., le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, sicché la notifica dell’atto d’appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essere prioritariamente eseguita (Cass. sent. 6 giugno 2018, n. 14549).
Inoltre, in forza della prevalenza dell’art. 17 cit. rispetto al disposto di cui all’art. 170, primo comma, c.p.c., nel giudizio tributario l’elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore (Cass. ord. 2 settembre 2025, n. 24376); anche se effettuata presso quest’ultimo, non viene meno con l’estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall’albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto di elezione (Cass. sent. 6 ottobre 2011, n. 20474).
Nella specie, in primo grado la società ha eletto domicilio non presso il proprio difensore, ma presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, sicché ivi doveva essere notificato l’appello. Inoltre, essendo il fallimento intervenuto nelle more del termine per appellare, si applicava il principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal comma 2 dell’art. 17 cit. (Cass., sez. Un., sent. n. 14916 del 2016 cit.).

RISCOSSIONE

Compensazione

Visto di conformità apposto da soggetto non abilitato – Cass., Sez. trib., Ord. 7 ottobre 2026, n. 26394

Si discute se l’apposizione sulla dichiarazione IVA del visto di conformità da parte di un soggetto non abilitato legittimi il recupero IVA anche trattandosi di violazione formale, non incidente sui presupposti per compensare il credito d’imposta, non arrecando pregiudizi all’esercizio dei controlli né alle casse erariali.
La mancata apposizione o l’apposizione da soggetto privo della prescritta abilitazione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito IVA compensabile, non integra, di per sé, anche a seguito della modifica dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7), del D.L. n. 78/2009, operata dal D.L. n. 50/2017, una violazione sostanziale, né è equiparabile all’omesso versamento, ove sia accertata l’esistenza del credito e non risulti compromessa l’attività di controllo dell’A.F.
La funzione del visto è assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e spettanza del credito con attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato, sicché l’inosservanza dell’adempimento è inidonea, in sé, a pregiudicare le attività di controllo dell’ente accertatore e a incidere negativamente sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, risolvendosi, una volta accertata la spettanza sostanziale del credito, in infrazione puramente formale, non equiparabile a omesso versamento (Cass. n. 5289 del 2020).
L’utilizzo in compensazione di credito IVA senza apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità del responsabile del CAF, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7), del D.L. n. 78/2009, configura una violazione puramente formale, che non determina il venire meno del diritto di compensare il credito IVA una volta accertata, sul piano sostanziale, la sua esistenza o nell’ipotesi di sua mancata contestazione. Sotto il profilo sanzionatorio, la violazione non è punibile per assenza di offensività della condotta (Cass. n. 7154 del 2025).
Quando il credito risulti esistente e spettante, e la violazione non abbia ostacolato l’attività di controllo, la mancanza o irregolarità del visto resta confinata sul piano formale, senza potersi tradurre nel recupero del credito, come se questo fosse inesistente o non spettante (Cass., Sez. 5, n. 26020 del 2026).

SANZIONI

Principi generali

Intrasmissibilità agli eredi – Cass., Sez. trib., Ord. 24 settembre 2026, n. 25755

Costituendosi in giudizio, le eredi del contribuente hanno invocato la disapplicazione delle sanzioni nei loro confronti.
La richiesta è fondata, disponendo l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
In caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 cit., che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale, in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione (Cass., Sez. T., 5 settembre 2022, n. 26015; Cass., Sez. 5, 22 maggio 2003, n. 8097; Cass., Sez. 5, 27 settembre 2005, n. 18862; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2006, n. 21326).

TRIBUTI LOCALI

Accertamento

Motivazione dell’avviso di accertamento TARI – Cass., Sez. trib., Ord. 21 settembre 2026, n. 25664

Un Comune deduce che l’avviso di accertamento TARI conteneva gli elementi necessari a consentire la piena comprensione della pretesa, di cui la società aveva, peraltro, dimostrato di essere a conoscenza.
L’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto tutte le volte che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (Cass. ord. 1° luglio 2020, n. 13334; Cass. sent. 24 luglio 2014, n. 16836; Cass. sent. 17 ottobre 2014, n. 22003).
La verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica TARI va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, sicché, se la rettifica è effettuata in base alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, è sufficiente indicare nell’atto la maggiore superficie accertata o la diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile (Cass. ord. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. ord. 2 novembre 2021, n. 31217; Cass. ord. 12 giugno 2025, n. 15793).
L’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, obbliga il Comune a indicare in ciascun atto impositivo solo la tariffa applicata e la relativa delibera, così che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per determinare la tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo né i dati numerici per il calcolo del tributo (Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7002; Cass. ord. 29 luglio 2025, n. 21872; Cass. ord. 9 settembre 2019, n. 22470; Cass. sent. 18 novembre 2011, n. 24267).
Con il ricorso introduttivo, la società ha chiesto l’esenzione e ha interloquito sugli avvisi bonari, dimostrando di conoscere la pretesa e potere esercitare il diritto di difesa (Cass. n. 13334 del 2020 cit.).

IMU

Esenzioni – Cass., Sez. trib., Ord. 2 ottobre 2026, n. 26132

Si eccepisce che la destinazione programmata di un immobile a compiti istituzionali di un ente renda applicabile l’esenzione IMU anche senza l’utilizzo del bene.
Ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, l’intenzione programmatica di destinare il bene allo svolgimento di una delle attività protette non è, di per sé, idoneo a giustificare l’esenzione, occorrendo che esso si concretizzi nella potenziale attitudine dell’unità immobiliare a realizzare lo scopo programmato attraverso l’avvio del relativo processo attuativo in termini tali da accreditare la consolidata proiezione del cespite alla finalità concepita.
L’esenzione non spetta se l’immobile perde il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate o esce dalla sfera di disponibilità del soggetto; ai fini dell’esenzione, deve (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo. Pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è anche vero che non ogni mancato utilizzo escluda il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene (Cass. sent. 12 ottobre 2016, n. 20515; sent. 16 aprile 2008, n. 9948).
Non basta una mera previsione programmatica non seguita dall’avvio del relativo processo attuativo, occorrendo, che tale destinazione abbia acquisito una concretezza tale da non potere più assegnare al cespite una diversa funzione, se non attraverso la definitiva cessazione di quella allo stesso in precedenza attribuita.

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