4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 803

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 22 MAGGIO 2026

ACCERTAMENTO

Accessi, ispezioni e verifiche

Sottoscrizione dell’autorizzazione – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8074

Una società eccepisce carenza di potere del direttore dell’Ufficio firmatario dell’autorizzazione all’accesso, rilevando che, a fronte delle contestazioni sollevate, l’A.F. avrebbe dovuto dimostrare che il sottoscrittore dell’autorizzazione (funzionario di III area) era stato delegato a tale incombente dal Capo dell’ufficio.
La Cassazione ha ritenuto che nella specie difetti l’evidenza decisoria per la definizione in sede camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., poiché la Corte EDU, con la sentenza Italgomme/Italia del 6 febbraio 2025, ha statuito la necessità di una precisa autorizzazione dell’autorità competente per accedere nel domicilio o nei luoghi di lavoro del contribuente accertato, dove nel caso in esame non sono state offerte prove circa la sussistenza della delega a tale incombente da parte del Capo ufficio al funzionario che ha sottoscritto l’atto, secondo quanto prescritto degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.
La Corte – data la novità della questione, l’assenza di precedenti specifici sul punto, la valenza nomofilattica della lite, e la necessità del rispetto del contraddittorio, per cui va richiamata l’attenzione delle parti su questo profilo, per consentire loro di prendere specifica posizione sul punto, e l’opportunità di sentire il PM, istituzionale portatore di interessi che trascendono l’ambito delle parti e che devono essere considerati nel giudizio di legittimità – ha rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Con adesione

Adesione inapplicabile all’atto di irrogazione di sanzioni – Cass., Sez. trib., Sent. 4 aprile 2026, n. 8481

Si discute se per atti di irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie all’estero sussistano i presupposti per presentare istanza di accertamento con adesione, con sospensione del termine per impugnare. Si rimarca la necessità di distinguere le violazioni sostanziali da quelle formali.
I procedimenti di irrogazione delle sanzioni e di accertamento del tributo sono autonomi (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2022, n. 33583Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2012, n. 17529; Sez. 6, 25 maggio 2015, n. 10778; Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12748). Da ciò derivano due conseguenze: per l’irrogazione delle sanzioni non può trovare applicazione l’accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 solo per gli avvisi di accertamento e di rettifica (Cass. n. 12748 del 2018cit.); l’istanza per adesione dell’avviso di accertamento non può produrre effetti con riferimento all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni anche se emesso contestualmente a un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano.
L’art. 4 del D.L. n. 167/1990 prevede l’obbligo, a carico dei residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, di indicare specificamente tali investimenti nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale dichiarazione ha l’esclusiva finalità di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, e le relative violazioni restano sanzionate in modo specifico e autonomo, assumendo carattere di specialità rispetto alla generale nozione di omessa, inesatta o incompleta indicazione di dati rilevanti per la determinazione del tributo, punite dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (Cass., Sez, 5, 23 luglio 2025, n. 20934; Cass. sent. 19 gennaio 2018, n. 1311; Cass., Sez. 5, sent. 18 febbraio 2009, n. 3830; Cass., Sez. 5, sent. 11 giugno 2003, n. 9320). A ciò consegue la non applicabilità della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, stante l’insussistenza dei presupposti per presentare un’istanza di accertamento per adesione con riferimento agli atti di irrogazione delle sanzioni, anziché ad avviso di accertamento o di rettifica.

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta

Qualificazione di credito negato per esaurimento risorse e termine decadenziale per indebita compensazione – Cass., Sez. trib., Ord. 9 maggio 2026, n. 13508

La questione attiene alla corretta qualificazione del credito d’imposta utilizzato ai fini della compensazione e, in particolare, alla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, dalla quale dipende l’individuazione del termine decadenziale applicabile all’azione di recupero esercitata dall’A.F.
In tema di crediti d’imposta, il diniego di fruizione fondato sul solo esaurimento delle risorse finanziarie non incide sull’esistenza del credito, che resta tale e, al più, si configura come non spettante; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008, e l’operatività dei termini ordinari di accertamento, nonché del regime sanzionatorio previsto per i crediti non spettanti.
La nozione di credito inesistente presuppone la concorrenza di due condizioni, entrambe essenziali, ossia la mancanza del presupposto costitutivo del credito (o la sua estinzione) e la non riscontrabilità dell’inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (Cass., SS.UU., sent. 11 dicembre 2023, n. 34419; Cass. ord. 1° luglio 2024, n. 18028; Cass. ord. 16 aprile 2025, n. 10045). Ove il vulnus sia agevolmente suscettibile di essere colto attraverso i suddetti controlli, la vicenda ricade nell’area del non spettante, con correlata applicazione del termine ordinario e del diverso regime sanzionatorio (Cass. n. 18028 del 2024 cit.; Cass. n. 10045 del 2025 cit.).
La condizione di capienza delle risorse non si atteggia a requisito dell’an o del quantum del diritto agevolativo, ma a parametro di gestione del plafond, con effetti che, incidendo sull’utilizzo, non travolgono l’esistenza del credito già maturato (Cass. n. 18028 del 2024 cit.; n. 10045 del 2025 cit.; sent. 27 giugno 2024, n. 17769ord. 9 settembre 2025, n. 24822).
Il D.L. n. 87/2024 ha introdotto una definizione positiva delle categorie di credito inesistente e non spettante, collocate nel D.Lgs. n. 74/2000. L’intervento ha natura innovativa e non interpretativa, sicché non incide sui giudizi già pendenti e i fatti anteriori (Cass. ord. 6 dicembre 2025, n. 31865ord. 16 gennaio 2026, n. 931).

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Criteri di qualificazione della pertinenzialità – Cass., Sez. trib., Ord. 10 maggio 2026, n. 13553

Si contesta l’esclusione dell’agevolazione del sistema prezzo-valore per l’acquisto di un terreno ritenuto pertinenza della prima casa, sostenendo che la nozione di pertinenza, non essendo definita dalle norme tributarie, si ricava dal diritto civile, così che non serve né la vicinanza tra i beni né la loro identità catastale.
In tema di imposta di registro, la qualificazione di un bene come pertinenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, dovendosi accertare l’esistenza di un vincolo di destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale, alla luce di elementi oggettivi, non essendo sufficiente il mero dato formale o catastale.
La distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell’esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti – quali la destinazione funzionale e l’effettivo utilizzo dei beni – secondo un criterio di valutazione globale e ai principi che regolano l’imposizione indiretta.
La nozione di pertinenza deve essere derivata dal concetto civilistico; l’iscrizione catastale dei beni ritenuti pertinenziali non è determinante. Ciò che conta è il rapporto di complementarità funzionale tra i cespiti, indipendentemente dalla loro registrazione catastale (Cass. 3 novembre 2025, n. 29065Cass. 1° dicembre 2023, n. 33629; Cass. 24 gennaio 2024, n. 2351 e n. 2364).
Ad esempio, nel caso di una pertinenza (garage) distante più di 2 Km dall’abitazione principale, sita nello stesso Comune, il concetto di contiguità può essere superato facendo valere l’utilità del box per il titolare del bene, e l’utilità pubblica, dato che l’acquisizione di un box auto è funzionale anche al decongestionamento dell’area urbana (Cass. ord. 24 febbraio 2021, n. 5050).
La qualificazione pertinenziale, ai fini del registro, esige una valutazione globale e integrata di tutti gli elementi rilevanti, in cui la distanza rappresenta solo un indice tra gli altri, senza autonoma capacità decisiva.

IVA

Cessioni di beni

Vendite sottocosto: responsabilità solidale del cessionario – Cass., Sez. trib., Sent. 5 aprile 2026, n. 8487

Il caso riguarda la dimostrazione, da parte dell’Ufficio, dell’effettuazione di vendite al di sotto del valore normale dei beni, ai fini dell’applicazione della solidarietà passiva nel pagamento dell’IVA.
A fronte dell’accertamento compiuto dall’Ufficio sul presupposto che i beni sono stati rivenduti dal cedente a un prezzo sottocosto rispetto a quello di acquisto, il cessionario avrebbe dovuto fornire la prova contraria, dimostrando la plausibilità del minore corrispettivo o perché il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori del mercato praticano proprio quel prezzo o altro simile (Cass. sent. 24 luglio 2024, n. 20651).
L’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato è elemento costitutivo sufficiente ai fini della solidarietà nel recupero dell’imposta, e ciò per ragioni di economicità e celerità dell’accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario, in cui la responsabilità solidale del cessionario è configurata anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode, essendo basata su di una valutazione operata dal legislatore di una presunzione relativa di conoscibilità ove si accerti che il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale (Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20656).
Con riferimento alla responsabilità solidale del cessionario, ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, la prova contraria che questi è tenuto a fornire per contrastare la prova presuntiva, fornita dall’A.F., che il valore della cessione dei beni acquistati è inferiore al valore normale, deve consistere in prove documentali dalle quali evincere, in modo oggettivo e tenuto conto della concreta attività economica svolta dal cessionario, che sussistevano specifiche ragioni giustificative riferibili alla stessa attività economica svolta dal cessionario.

PROCEDURE CONCORSUALI

Concordato preventivo

Cartella notificata dopo la domanda di concordato – Cass., Sez. trib., Ord. 7 maggio 2026, n. 13140

L’Agenzia contesta l’invalidità, per preclusione da divieto ex lege, della notifica della cartella emessa dopo controllo automatizzato, reputando sufficiente, per partecipare al concorso, produrre l’estratto di ruolo.
In tema di concordato preventivo, il divieto ex art. 168 l.fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa e notificata, anche se successiva al deposito della domanda di concordato, dato che tale atto, pur incorporando un’intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’avvio dell’esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in senso proprio; l’inibizione opera solo sul piano dell’efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità né sulla funzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali.
L’inibizione o invalidità dell’emissione e della notificazione della cartella opera solo in relazione alla sua efficacia esecutiva, ma non anche in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito ivi incorporato e alla funzione di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali (Cass. 1° febbraio 2023, n. 3014).
La cartella incorpora in sé funzioni sia di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento, ma non determina necessariamente l’inizio della procedura esecutiva e, pertanto, non rientra nel divieto ex art. 168 L.Fall. (Cass. ord. 1° febbraio 2023, n. 3014; Cass. ord. 25 ottobre 2022, n. 31560). La ritenuta sufficienza dell’estratto di ruolo per la partecipazione al concorso riguarda la facoltà attribuita all’A.F. di rendere opponibile agli altri creditori il proprio credito e non implica l’illegittimità della cartella (Cass. n. 3014 del 2023 cit.).
La mera notificazione della cartella, in assenza di successivi atti esecutivi, non altera la garanzia patrimoniale comune né incide sull’assetto concorsuale, rimanendo confinata a una fase prodromica che precede e condiziona, senza coincidere con essa, l’eventuale esecuzione forzata. Pertanto, la pendenza del concordato preventivo non comporta, di per sé, la nullità della notificazione della cartella, potendo al più rilevare sul diverso piano dell’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari successive (Cass. n. 3014 del 2023 cit.).

PROCESSO TRIBUTARIO

Assistenza

Soggetto estinto: la procura non vale in fase esecutiva – Cass., Sez. III, Ord. 14 maggio 2026, n. 14202

Si discute se, in caso di evento estintivo della società non dichiarato ex art. 300 c.p.c., il difensore sia legittimato a restare in giudizio e ad agire anche in sede esecutiva, in forza della procura originaria.
In tema di rappresentanza processuale, il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti – per il quale l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (quale l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte del difensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nel processo – opera solo nello stesso grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l’evento si è verificato e non è stato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, che costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto alla cognizione. Pertanto, intervenuta l’estinzione della società, l’attività difensiva volta a promuovere l’esecuzione forzata o a resistere all’opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendo, invece, necessario il conferimento di una nuova procura, rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell’ente estinto.
Anche se, in caso di mancata dichiarazione/notificazione dell’evento ex art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con stabilizzazione del rapporto processuale anche nelle fasi successive di quiescenza e riattivazione (impugnazioni), tale stabilità resta confinata al processo in cui l’evento non è stato introdotto e non può eccedere i limiti di quel grado o stadio giudiziale (Cass., SS.UU., sent. 4 luglio 2014, n. 15295).
La fictio della sopravvivenza del soggetto estinto, necessaria per non paralizzare il processo di cognizione in corso, non può essere utilizzata per fare rivivere il soggetto in un nuovo e diverso stadio processuale.
In caso di società già estinta, il difensore non può iniziare ex novo un’azione esecutiva basandosi sulla procura ricevuta nel giudizio di merito, ma necessita di un nuovo mandato dai soci successori.

Giudicato

Prova del giudicato esterno: certificazione o dimostrazione libera? – Cass., Sez. trib., Ord. 11 maggio 2026, n. 13651

Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile perché l’Ufficio avrebbe assolto l’onere della prova dell’esistenza di una sentenza di rigetto del ricorso avverso l’avviso di liquidazione presupposto dell’impugnata cartella; si discute anche dell’onere della prova circa il passaggio in giudicato di tale sentenza.
La Sezione Tributaria ha disposto, ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di 6 mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
Nella specie, il giudice regionale ha risolto la questione del dedotto giudicato senza affidarsi alla certificazione di cui all’art. 124, disp. att. c.p.c., facendone a meno e articolando la valutazione in base a un accertamento fattuale circa il tempo trascorso dall’epoca di pubblicazione della pronuncia e l’assenza di prova, posta a carico del contribuente (che non aveva eccepito il giudicato), della sua impugnazione.
Tra i profili coinvolti nel tema in rassegna emerge anche come fare risultare e/o accertare la sussistenza del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo o se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.

Giudizio di cassazione

Inapplicabilità del rito accelerato in forma parziale – Cass., Sez. III, Ord. 14 maggio 2026, n. 14194

Nell’impugnazione di una sentenza che ha formato oggetto di due distinti ricorsi, è stata formulata proposta di definizione anticipata solo per un ricorso, nonostante la presenza di un altro ricorso (principale, perché notificato antecedentemente) e l’identità della questione di diritto.
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano stati proposti più ricorsi (principale e successivi o incidentali) avverso la stessa sentenza, riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non può essere formulata in relazione a uno solo di essi. L’identità della questione di diritto e l’esigenza di assicurare l’unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta, così che, dove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all’estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, ma il Collegio deve dare atto dell’impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all’esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.
Trattandosi di cause inscindibili (per l’indefettibile necessità del litisconsorzio tra i ricorrenti stessi), non era possibile procedere a un esito accelerato (inammissibilità o manifesta infondatezza) per uno solo dei due ricorsi: un’eventuale decisione che avesse travolto un ricorso avrebbe logicamente finito con il travolgere anche l’altro, per coerenza di sistema. Il rito accelerato è inapplicabile in forma parziale e, quindi, va esclusa la possibilità di pronunciare l’estinzione del giudizio anche solo quanto al ricorso cui si è riferita la proposta di definizione accelerata e tanto meno dell’intero giudizio, pure in assenza di istanza di decisione, della necessità di una decisione collegiale di tutti i ricorsi per prevenire la frammentazione del giudizio di legittimità: la semplificazione del rito (art. 380-bis c.p.c.) non può andare a scapito della coerenza logico-giuridica della decisione finale su cause tra loro indissolubilmente legate.

Incidenti

Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici – Cass., SS.UU., Sent. 14 maggio 2026, n. 14226

La questione verte sulla sospensione anomala o atipica (disposta in appello, su concorde richiesta delle parti, in relazione alla pendenza in Cassazione di impugnazione avverso decisione con oggetto domanda analoga) e sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per riassumere un giudizio così sospeso.
Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.
In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo, se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi, decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è, invece, consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.

Poteri del giudice/Prove

Vizi attività istruttoria: inutilizzabilità di documenti – Cass., Sez. trib., Ord. 11 maggio 2026, n. 13696

Si lamenta la nullità dell’avviso di accertamento basato su documenti raccolti illegittimamente: la verifica (con accesso presso la sede sociale e acquisizione di documenti) è stata compiuta con un’autorizzazione rilasciata senza potere, causa di nullità dell’atto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L’esame della questione della violazione dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000 presuppone il superamento della questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e conduce alla necessità di investire le Sezioni Unite della problematica relativa alla natura del cit. art. 7-quinquies, ovvero se, quale norma inserita nello Statuto del contribuente – la cui applicazione retroattiva risulta espressamente esclusa dall’entrata in vigore della riforma il 18 gennaio 2024 – possa intendersi, invece, come ricognitiva di un più generale principio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di norme di legge.
Considerata la non uniformità delle decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, ricorrono i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, ex art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’interpretazione e alla portata dell’art. 7-quinquies cit., in particolare in relazione all’esistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra pronunce della Sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Corte, sia come questione di massima di particolare importanza.
La questione ha ancora maggiore importanza per la pronuncia della Corte costituzionale (sent. 13 aprile 2026, n. 50), che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, fornendone un’interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale l’assoluzione pronunciata dal giudice penale per l’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale non ha efficacia di giudicato nel processo tributario, se in quest’ultimo tali prove possono essere utilizzate, se formate nel rispetto delle regole fiscali.

RISCOSSIONE

Coattiva

Indennità da abusiva occupazione di beni demaniali – Cass., Sez. III, Sent. 11 maggio 2026, n. 13743

Secondo l’Agenzia, la contestazione dell’an e del quantum dell’indennità per abusiva occupazione di beni demaniali è inammissibile in sede di opposizione alla riscossione, dovendo tali censure essere necessariamente dirette avverso la seconda richiesta di pagamento delle somme dovute.
In tema di riscossione mediante ruolo di somme non corrisposte all’Erario per l’utilizzo di immobili dello Stato, ex art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, l’omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento, che è idonea a dare corso alla procedura di riscossione coattiva, non determina l’irretrattabilità della pretesa né preclude la sua successiva contestazione nel merito con l’opposizione all’esecuzione, trattandosi di credito di natura non tributaria e non essendo specificamente previste preclusione o decadenza.
Nei rapporti non tipizzati come accertamenti tributari o di contributi previdenziali, l’impugnazione degli atti presupposti costituisce una mera facoltà e non un onere preclusivo, non essendo configurabile, in assenza di una previsione normativa espressa, un meccanismo di irretrattabilità sostanziale della pretesa. Il diverso trattamento normativo trova conferme giurisprudenziali in relazione ai contributi di bonifica (Cass. Sez. 5, 25 giugno 2025, n. 17120), all’ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 (Cass. Sez. L, 6 maggio 2021, n. 12031) e, più in generale, alle entrate di natura extratributaria (Cass. Sez. 5, 11 marzo 2021, n. 6833).
Fatta salva la disciplina delle ipotesi in cui decadenze e preclusioni purché espressamente tipizzate dal legislatore onerano il destinatario di impugnare tempestivamente l’atto della P.A., l’omessa contestazione dell’atto antecedente non determina, di per sé e ineluttabilmente, l’inammissibilità di una reazione successiva.
La legge n. 311/2004 non tipizza la richiesta di pagamento quale atto impositivo (ma solo quale atto idoneo ad attivare la riscossione coattiva) né sancisce espressamente la sua irretrattabilità in mancanza di contestazioni. Pertanto, l’omessa impugnazione dell’avviso di pagamento non preclude al destinatario dell’avviso l’opposizione agli atti della riscossione per contrastare la pretesa, che non diviene irretrattabile.

Ruolo

Iscrizione a ruolo ordinaria compresa in quella straordinaria – Cass., Sez. trib., Ord. 12 maggio 2026, n. 13768

Si sostiene che, rilevata l’assenza di pericolo per la riscossione, il ruolo straordinario avrebbe dovuto essere convertito in ordinario e, trattandosi di cartella da controllo automatizzato di dichiarazione, la pretesa andava limitata alle somme richiedibili con ruolo ordinario, cioè tributi e interessi per intero e sanzioni per frazione.
In materia di iscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, costituendo il primo e unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata con riferimento alla pretesa erariale (Cass. sent. 5 agosto 2021, n. 22306sent. 19 aprile 2017, n. 9799sent. 18 dicembre 2013, n. 28276; Sez.U. sent. 14 maggio 2010, n. 11722sent. 16 dicembre 2009, n. 26330) e, nel secondo caso, anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione (Cass. n. 22306 del 2021 cit.; sent. 17 maggio 2017, n. 12239ord. 14 aprile 2020, n. 7795), sicché il contribuente che impugna quest’ultima ha l’onere di contestare entrambi i predetti presupposti, giacché, se si limita a contestare il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. ord. 9 settembre 2025, n. 24881ord. 10 dicembre 2024, n. 31827), non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine alla pretesa erariale, escludendo i soli effetti dell’iscrizione a ruolo straordinaria e conservando quelli derivanti dall’iscrizione a ruolo ordinaria, riducendo, quindi, le sanzioni nei limiti di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
Non si tratta di una vera e propria conversione dell’iscrizione a ruolo straordinaria in ordinaria, ma del mantenimento degli effetti di un’iscrizione a ruolo ordinaria, compresa necessariamente nella straordinaria.

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