RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 24 APRILE 2026
AGEVOLAZIONI
Calamità naturali
Rimborsi IVA ai soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo – Cass., Sez. trib., Sent. 13 aprile 2026, n. 9266
In tema di aiuti di Stato, si discute se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia UE ostino alla norma che consente di ottenere il rimborso del 60% dell’IVA versata tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese.
In tema di aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 – che consentiva ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60% di quanto versato a titolo di IVA nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 – è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della Dir. n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dalla Corte di giustizia UE con l’ord. 18 marzo 2024, causa C-37/23.
La Corte di giustizia, con la citata ordinanza, ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva IVA, avendo tale disposizione, da un lato, l’effetto non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, ma di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’A.F. (p. 30); dall’altro, in virtù della riduzione dell’IVA normalmente dovuta che essa prevedeva, consentiva ai soggetti passivi interessati di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA riscossa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi nel territorio italiano dovevano versare l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta all’A.F. in base a tali operazioni, con conseguente disparità di trattamento, contraria al principio di neutralità fiscale (p. 31).
Pertanto, venuto meno il presupposto normativo in base al quale la sentenza ha accolto l’istanza di rimborso, questa non può essere accolta, costituendo il rimborso violazione degli artt. 2, 206e 273 della direttiva IVA.
IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sulle scommesse
Metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta – Cass., Sez. trib., Ord. 13 aprile 2026, n. 9347
Si evidenzia che alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, l’imposizione si calcola sui ricavi del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell’attività economica, con esonero del Centro trasmissione dati.
In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, introdotto dall’art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un’attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario, introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell’attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa e, solo se prova l’effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall’art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014.
La determinazione induttiva dell’imposta corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria da parte del contribuente, essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell’azione amministrativa (Cass. ord. 22 marzo 2025, n. 7673). In altri termini, ove fornisca la prova dell’effettivo ammontare delle giocate effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione previsto dall’art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014.
Registro
Ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito condizionale – Cass., Sez. trib., Sent. 13 aprile 2026, n. 9271
Si discute se l’ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare sia soggetta a imposta di registro in misura fissa o proporzionale e si contesta che la procedura di escussione del debitore sia un evento condizionante il sorgere e/o il permanere del diritto.
In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito annoverabile tra i crediti condizionali ex artt. 96, terzo comma, n. 1), e 55, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942, che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione dell’obbligato principale (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria a prima richiesta con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (applicabile anche agli atti giudiziari), essendo equiparabile la riserva ostativa all’esigibilità del credito in sede concorsuale a una condizione sospensiva del provvedimento stesso; pertanto, solo quando si verifichi l’evento determinante l’iniziale riserva (nella specie, l’infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito al passivo fallimentare ex art. 113-bis del R.D. n. 267/1942, che accerta l’avveramento della condizione sospensiva (cioè, la sopravvenuta esigibilità del credito verso il fallimento), è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, in base agli artt. 19 e 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con l’aliquota prevista dall’art. 8, lett. c), della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986.
Somme restituite dalla banca in conto corrente – Cass., Sez. trib., Sent. 13 aprile 2026, n. 9276
Si discute se l’istituto di credito era condannato a restituire somme a titolo di indebito oggettivo in favore del correntista o se le somme in esame erano restituite in base al rapporto contrattuale di c/c bancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e creditorie.
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all’accertamento della nullità di clausole contrattuali (come nelle ipotesi delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori o della commissione di massimo scoperto ovvero delle clausole di rinvio ai cd. usi su piazza per la determinazione del saggio degli interessi debitori), non rilevando che il correntista abbia fatto valere in giudizio tale nullità in via di azione o in via di eccezione.
Successione e donazione
Motivazione della rettifica di valore – Cass., Sez. trib., Ord. 11 aprile 2026, n. 9146
Si lamenta omessa verifica del fatto che, in seno alla relazione tecnica di stima redatta dall’Agenzia del territorio, allegata all’avviso di rettifica e liquidazione originariamente impugnato, fosse stato riprodotto il contenuto essenziale di tutti gli atti richiamati a fini comparativi.
In tema di imposta di successione, la rettifica di valore dei beni oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica che sia stata allegata all’atto impositivo, dovendosi considerare legittimamente assolto l’obbligo di motivazione mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, laddove (solo) nell’eventuale fase contenziosa viene in considerazione l’onere dell’A.F. di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base dello stesso criterio o di altri parametri.
L’art. 51, comma 3, del TUR, espone tre presupposti legittimanti l’accertamento di maggior valore del bene oggetto di rettifica, in quanto l’avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi non solo sul parametro comparativo e su quello del reddito, ma anche su altri elementi di valutazione, tra cui – oltre che una stima operata dall’Agenzia del territorio (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1961; 10 febbraio 2006, n. 2951) – il riferimento alla rendita catastale moltiplicata e rivalutata, alla destinazione, collocazione, tipologia e superficie del bene, allo stato di conservazione, all’epoca di costruzione dell’immobile oggetto di valutazione (Cass. 13 novembre 2018, n. 29413; 24 febbraio 2006, n. 4221; 18 settembre 2003, n. 13817; 8 marzo 2001, n. 3419).
Sanzione per tardiva dichiarazione di successione – Cass., Sez. trib., Ord. 11 aprile 2026, n. 9145
Si assume che era stata applicata una sanzione illegale, correlata alla tardiva presentazione della dichiarazione, avendo la disposizione ha ad oggetto l’omessa presentazione della dichiarazione.
In tema di imposta di successione, la sanzione per la dichiarazione di successione presentata con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, dal 1° gennaio 2016, dall’art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990, novellato dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 158/2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, che deve essere correlata all’obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell’apertura della successione.
La violazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 346/1990, in ordine al termine di presentazione della dichiarazione di successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall’art. 33, comma 1, del decreto cit., si verifica quando, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione (Cass. 17 maggio 2006, n. 11569; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27840; Cass. 20 marzo 2013, n. 6940). Né la fattispecie della tardiva dichiarazione si può identificare con quella del tardivo versamento del tributo (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
Il criterio regolatore della successione normativa è stato sempre correlato all’apertura della successione. A tale dato temporale – che somministra certezza nell’applicazione della disciplina (anche sanzionatoria) del tributo e che si raccorda al presupposto impositivo da individuare nella chiamata all’eredità, così che la data di apertura della successione rileva per individuare il momento impositivo dell’imposta di successione, perché in tale ipotesi l’oggetto del prelievo è il trasferimento in capo all’erede (Cass. 4 luglio 2025, n. 18252) – devono ascriversi le discipline speciali, in quanto ogni istituto oggetto di regolazione non è scindibile dalla disciplina unitaria del tributo vigente al momento dell’apertura della successione (Cass. 24 giugno 2016, n. 13133; Cass. 20 ottobre 2011, n. 21803; Cass. 8 agosto 2005, n. 16726; Cass. 13 maggio 2003, n. 7325).
IVA
Detrazione
Operazioni inesistenti: indetraibilità IVA e responsabilità solidale – Cass., Sez. trib., Sent. 16 aprile 2026, n. 9803
Si eccepisce illegittima duplicazione della ripresa in relazione a cessioni di autovetture, con notifica di cartella per il pagamento, da parte del cessionario, dell’IVA non corrisposta dal cedente e notifica di avviso, per IVA indetraibile relativa a fatture considerate soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da cartiera.
In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati da CGUE 10 luglio 2025, causa C-276/24, il rimedio dell’indetraibilità dell’IVA da parte del cessionario, previsto dall’art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, concorre e si cumula con il diverso e autonomo rimedio della responsabilità solidale dello stesso cessionario per l’IVA non versata dal cedente di cui all’art. 60-bis dello stesso decreto, senza che si configuri violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta. Si tratta di due rimedi distinti, che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell’imposta afferente all’uso di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall’altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.
Nella specie, la possibile responsabilità solidale ex art. 60-bis del decreto IVA non ha alcuna incidenza sull’indetraibilità dell’IVA corrisposta al cedente ai sensi dell’art. 21, settimo comma, dello stesso decreto, tenuto conto dell’autonomia delle due fattispecie e dell’insussistenza di un giudicato esterno sull’effettiva esistenza delle operazioni. E’ corretto escludere la detraibilità dell’IVA, indipendentemente dall’errore di diritto per il quale è stata demandata alla sede esecutiva la valutazione dell’eventuale duplicazione né si configura violazione dei principi di neutralità e proporzionalità (Cass. 20 agosto 2025, n. 23622).
Operazioni intracomunitarie
Cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi – Cass., Sez. trib., Ord. 13 aprile 2026, n. 9356
Un contribuente residente in Francia e iscritto all’AIRE contesta il diniego di rimborso dell’IVA relativo all’acquisto di un’autovettura in Italia, poi reimmatricolata in Francia, dove era stata di nuovo versata l’IVA, ritenendo applicabile il regime dell’acquisto intracomunitario, di cui andavano verificati i presupposti.
In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi ex art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti o per loro conto, anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta, non sono imponibili ai fini IVA, qualora alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, considerando il luogo di uso finale.
Per qualificare un’operazione quale acquisto intracomunitario, è necessario valutare complessivamente tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti per determinare se il bene abbia effettivamente lasciato lo Stato membro di cessione e, in caso affermativo, in quale Stato membro avrà luogo l’uso finale. Rilevano, oltre allo svolgimento del trasporto, il luogo di immatricolazione e di uso abituale, il domicilio dell’acquirente, e la presenza o no di legami dell’acquirente con lo Stato membro di cessione o con altro Stato membro. Poiché fra le condizioni ex art. 138, par. 2, lett. a), della direttiva IVA, non figura l’immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo nello Stato membro di destinazione, l’esenzione nello Stato membro della cessione non può essere negata in base al solo rilievo secondo cui l’immatricolazione nello Stato membro di destinazione è provvisoria per 12 mesi, in quanto il suo rilascio non comporta automaticamente che il luogo di uso finale non sia in tale Stato membro di destinazione (Corte giust. UE, sent. 14 giugno 2017, causa C-26/16).
Quindi, è necessario stabilire quale sia il luogo dell’uso finale del mezzo ceduto e il luogo del domicilio dell’acquirente del mezzo di trasporto nuovo non può costituire, da solo, un elemento rilevante ai fini della valutazione globale intesa a determinare il luogo dell’utilizzo finale del mezzo di trasporto.
PROCESSO TRIBUTARIO
Assistenza
Procura speciale nel processo telematico – Cass., Sez. III, Ord. 15 aprile 2026, n. 9642
Si eccepisce inammissibilità del ricorso per carenza di procura.
Nel giudizio di cassazione instaurato dopo l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale ex art. 365c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all’atto. Pertanto, la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura – e che la procura stessa ha autenticato – e di quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l’inammissibilità del ricorso.
Dal 1° gennaio 2023, nel giudizio di cassazione il deposito telematico degli atti processuali è divenuto obbligatorio. Nel vigente sistema processuale, un atto ha la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c. solo quando la scrittura di procura è incorporata (per il passato, su supporto cartaceo; e, nel vigore del processo telematico, su supporto digitale) alla scrittura del ricorso per cassazione, con firma del ricorrente, autenticata da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057; sent. 21 dicembre 2022, n. 37434; sent. 19 gennaio 2024, n. 2077sent. 19 gennaio 2024, n. 2077). La procura speciale per cassazione è validamente conferita solo in una delle seguenti modalità, delineate dall’art. 83 c.p.c.:
– in forma cartacea, con sottoscrizione autografa della parte e autentica del difensore;
– in forma digitale, sottoscritta con firma elettronica qualificata dalla parte;
– su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e digitalmente autenticata dal difensore.
L’art. 365 c.p.c. considera l’esistenza di procura speciale valida requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, che, proprio perché tale, deve ricorrere prima della notifica e del deposito del ricorso. Non è possibile sanare tale carenza depositando, con memoria ex art. 378 c.p.c., procura speciale recante firma digitale del difensofre, trattandosi di atto successivo, inidoneo a sanare l’originario vizio di inammissibilità.
Parti
Legittimazione processuale per il contributo unificato – Cass., Sez. trib., Ord. 16 aprile 2026, n. 9819
E’ eccepito difetto di legittimazione del MEF in una lite relativa al pagamento del contributo unificato.
Gli atti impositivi in materia di contributo unificato sono autonomamente impugnabili nei confronti della cancelleria o segreteria dell’Ufficio giudiziario che li ha emessi, unico legittimato processuale passivo nelle fasi di merito, con esclusione di altri soggetti, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze che, anche se dichiarato con sentenza passata in giudicato, non preclude al MEF stesso, al quale fa capo la cancelleria o segreteria dell’Ufficio giudiziario quale organo periferico, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, in quanto a tale Ministero spetta la legittimazione esclusiva a proporre tale ricorso quale titolare del rapporto giuridico controverso.
L’invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall’art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell’Ufficio giudiziario che lo ha emesso (Cass. ord. 18 ottobre 2024, n. 27064).
Anche se, in generale, per il contenzioso in materia di CUT stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli Uffici giudiziari (Cass. 12 giugno 2020, n. 11318; Cass. 6 giugno 2022, n. 18029) e la legittimazione processuale passiva va esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per impugnare atti di accertamento o riscossione del CUT (Cass., Sez. Un., ord. 3 aprile 2025, n. 8810), il MEF, cui fa capo la segreteria dell’Ufficio giudiziario quale organo periferico, può ricorrere in cassazione nell’interesse dell’Ufficio stesso. Infatti, gli Uffici di segreteria delle CGT sono meri organi periferici del MEF, privi di soggettività giuridica a rilevanza esterna, di cui è dotato, invece, il Ministero, ad eccezione dei gradi di merito nei giudizi tributari, ove per legge è attribuita agli stessi la capacità di stare in giudizio quali soggetti che hanno emesso l’atto impugnato. Tuttavia, tale disciplina – derogatoria del principio generale secondo cui parte del giudizio è il soggetto titolare del rapporto giuridico controverso – non si applica in Cassazione.
Spese
Enti creditori ed esattori: condanna solidale a spese di lite – Cass., Sez. III, Ord. 15 aprile 2026, n. 9645
Un ente locale contesta la condanna solidale alle spese di lite anche nei propri confronti, ritenendo insussistente un interesse comune tra gli enti impositori e l’agente della riscossione.
In tema di opposizione all’esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l’unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell’applicazione dell’art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l’agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall’imputabilità dell’esito della lite a condotte riferibili all’uno o all’altro. Pertanto, la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 97 c.p.c., l’interesse comune non richiede l’identità del rapporto sostanziale né una responsabilità omogenea nella causazione dell’esito della lite, essendo sufficiente la comunanza di interesse rispetto al provvedimento richiesto al giudice e alla difesa dell’atto impugnato. Pertanto, la condanna solidale alle spese (nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa esecutiva) costituisce corretta applicazione del principio di causalità.
Né rileva, nei rapporti con il debitore vittorioso, l’imputabilità dell’esito del giudizio alla condotta dell’agente della riscossione, trattandosi di profilo attinente solo ai rapporti interni tra ente impositore ed esattore, estraneo alla regolazione delle spese processuali nei confronti di parte opponente (e impregiudicata la facoltà di un soccombente di chiedere, ma espressamente, a diverso titolo di essere manlevato da altro di quelli).
SANZIONI
Concorso e continuazione
Cumulo giuridico – Cass., Sez. trib., Sent. 13 aprile 2026, n. 9268
Si eccepisce che il Comune ha considerato ogni annualità a sé stante, applicando per ciascuna la sanzione per infedele dichiarazione pari al 50%. Si contesta l’inapplicabilità dell’istituto della continuazione tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo.
In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 99/2000), l’istituto del cumulo giuridico va applicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l’ICI e i medesimi illeciti riguardanti l’IMU, potendo essere considerate della stessa indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, posta l’identità di ratio e presupposti della pretesa impositiva.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, è indispensabile che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentato profili di sostanziale identità (Cass., Sez. 5, sent. 17 novembre 2021, n. 34868). La previsione di diverse violazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, rappresenta il paradigma legale della fattispecie (Sez. 5, sent. 2 luglio 2009, n. 15554).
Il principio della continuazione è applicabile anche all’ICI (Cass., Sez. 5, sent. 30 dicembre 2015, n. 26077; Sez. 5, sent. 2 marzo 2012, n. 3265; Sez. 5, sent. 7 luglio 2010, n. 16051; Sez. 5, n. 15554 del 2009 cit.).
La disciplina ICI funge, nella fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per i tributi che si sono ad essa succeduti (D.Lgs. n. 23/2011, IMU; legge n. 147/2013, IUC-TASI; legge n. 160/2019, nuova IMU) e che hanno accolto la medesima nozione di area fabbricabile (Cass., Sez. U, sent. 29 ottobre 2020, n. 23902).
TRIBUTI LOCALI
TARI
Immobili in locazione – Cass., Sez. trib., Ord. 11 aprile 2026, n. 9133
La questione sorge da un avviso di accertamento per omessa denuncia TARI relativa a un appartamento concesso in locazione, per il quale il comproprietario ha continuato a versare in proprio il tributo. Si chiede se, stante l’adempimento da parte del comproprietario, il conduttore fosse esonerato dal pagare il tributo.
Se il proprietario ha adempiuto ai versamenti annuali TARI anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione d’imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato al debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore). Al di là dell’immutabilità dei parametri fissi (fascia di utenza; superficie imponibile), la variabilità nella determinazione del tributo è strettamente connessa alla condizione personale dell’obbligato.
Il detentore dell’immobile non può mai essere esonerato dall’obbligo dichiarativo, che (in quanto prestazione di facere) grava personalmente a suo carico e la cui inosservanza è specificamente punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo, che (in quanto prestazione di dare avente a oggetto un esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 c.c.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore. Pertanto, dopo il pagamento ricevuto dal terzo, l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del conduttore, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione d’imposta. Quindi, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha efficacia liberatoria per il conduttore nei confronti dell’ente impositore.
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