4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 815

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 28 AGOSTO 2026

ACCERTAMENTO

Analitico-induttivo

Rinvenimento di contabilità in nero – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2026, n. 23305

L’Agenzia rileva che i verificatori, al momento dell’accesso, hanno rinvenuto una cartellina, il cui contenuto ha consentito di concludere che le ore non retribuite ufficialmente ai dipendenti fossero state pagate in nero. 

L’accertamento analitico-contabile ex art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, può fondarsi su documenti, schede e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente e contenenti dati non riscontrati nella contabilità ufficiale, dato che la contabilità in nero costituisce un elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, impregiudicata la prova contraria da parte del contribuente che non può essere integrata, però, solo dal mero disconoscimento del contenuto dei documenti reperiti dai verificatori o da dichiarazioni rilasciate da soggetti controinteressati, come i lavoratori che affermino di non avere ricevuto pagamenti non contabilizzati, in contrasto con la contabilità in nero rinvenuta dagli organi verificatori (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622).

Nella specie, non è contestato l’an del rinvenimento di schede e brogliacci da parte dell’A.F. Tale circostanza, peraltro, costituisce un fatto coperto da efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c. Quest’ultima non è, invece, predicabile con riferimento al contenuto dei documenti che integrino una contabilità parallela e distonica rispetto alle risultanze della contabilità ufficiale, che, tuttavia, integra un indizio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ex art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600/1973.

Proprio perché la contabilità in nero non assume efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., il contribuente può fornire la prova contraria al contenuto dei documenti, schede e brogliacci sui quali sono annotati, in parallelo, dati non riferibili e non riscontrabili nella contabilità ufficiale.

Presunzioni

Investimenti e attività finanziarie in paradisi fiscali – Cass., Sez. trib., Ord. 7 luglio 2026, n. 22839

L’Agenzia osserva che, in assenza di prova contraria – a carico del contribuente – gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti con redditi sottratti a imposizione (presunzione legale relativa). Contesta la natura di donazioni indirette attribuita a disponibilità finanziarie non dichiarate. 

Secondo la presunzione legale ex art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarati si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La Corte ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il contribuente avesse adempiuto all’onere di offrire prova contraria idonea a superare tale presunzione relativa.

Nella specie, i versamenti in esame costituiscono una donazione indiretta, che risulta dagli atti della voluntary disclosure e ciò è emerso anche nell’ambito del procedimento penale celebrato per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, definito con sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza che egli sia tenuto a esaminare analiticamente tutte le emergenze processuali o a confutare ogni argomentazione delle parti (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. ord. 30 novembre 2023, n. 33460; Cass. ord. 20 febbraio 2025, n. 4470).

L’esistenza delle donazioni indirette è stata desunta non dalla circostanza della mera cointestazione dei conti di deposito, ma dall’insieme degli elementi fattuali, all’esito dell’approfondito accertamento di fatto. Pertanto, anche la qualificazione del trasferimento come donazione indiretta è frutto di un apprezzamento del fatto, e la sussistenza dell’animus donandi è stata implicitamente desunta dal contesto fattuale.

Sintetico

Redditometro – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2026, n. 23181

Si censura la sentenza basata sulla mancata dimostrazione delle ragioni contrarie a quanto sostenuto dall’Ufficio, secondo cui, nell’accertamento sintetico da redditometro, la ricostruzione del reddito ha valore di presunzione relativa, con onere della prova contraria in capo al contribuente. 

In linea generale, l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis, prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto in base alla valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; dall’altro (quinto comma), contempla le spese per incrementi patrimoniali, cioè sostenute per l’acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio.

Ai sensi del sesto comma dell’art. 38, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori) o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che tali ultimi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). 

CONDONI

Definizione agevolata delle liti pendenti

La novazione del rapporto tributario litigioso conseguente a definizione agevolata estingue i debiti e crediti reciproci – Cass., Sez. trib., Ord. 30 luglio 2026, n. 24271

Oggetto della controversia è l’intimazione di pagamento emessa dopo il perfezionamento della definizione agevolata della lite concernente l’avviso di accertamento relativo a disconoscimento parziale del credito IVA. 

Secondo l’A.F., il perfezionamento del condono non le precluderebbe la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e non renderebbe affatto incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’IVA; secondo il contribuente, la domanda di definizione della lite pendente relativa all’avviso d’accertamento non verteva sul diniego di rimborso, ma era relativa al recupero a tassazione dell’IVA ritenuta indetraibile sull’acquisto di alcuni beni immobili.

La definizione agevolata della lite determina la novazione del rapporto tributario litigioso e l’estinzione dei reciproci debiti e crediti tra le parti: il recupero delle maggiori somme versate prima della definizione agevolata della lite e relative allo stesso rapporto tributario non è consentito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti, senza che venga in rilievo l’esatto accertamento dell’imponibile. Non è perciò consentita la successiva iniziativa dell’Ufficio volta a ottenere, mediante intimazione, la restituzione delle somme correlate alla stessa pretesa impositiva. La legittimità dell’intimazione è stata esclusa sul presupposto che la definizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento avesse esaurito il rapporto controverso e precluso ulteriori pretese restitutorie fondate sullo stesso rapporto.

IMMOBILI

Locazione

Accordo di riduzione del canone non registrato – Cass., Sez. trib., Ord. 23 giugno 2026, n. 21394

Un contribuente sostiene che sia errato ritenere non opponibile all’A.F. l’accordo di riduzione del canone di locazione stipulato tra le parti con scrittura privata, sul presupposto della mancata registrazione dell’atto. 

Nella specie, la Corte ha correttamente inquadrato la questione sul diverso piano dell’opponibilità dell’atto all’A.F. e, dunque, della prova della sua data certa ex art. 2704 c.c., avendo riguardo alla necessità di accertare se la riduzione del canone potesse avere effetti retroattivi a fini fiscali per l’intero anno d’imposta accertato.

L’A.F. deve essere qualificata come terzo rispetto alla scrittura privata di riduzione del canone di locazione, in quanto titolare di un autonomo diritto di imposizione, collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto dello stesso. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al Fisco, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, salvo che la parte interessata fornisca la prova della sua anteriorità con fatti idonei a stabilire in modo egualmente certo la data di formazione del documento (Cass., Sez. V, 3 giugno 2021, n. 15352; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 746; Cass., Sez. V, ord. 24 aprile 2025, n. 10870).

La data certa dell’accordo può essere dimostrata anche con  fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l’anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. V, 9 marzo 2022, n. 7644; Cass., Sez. V, 21 luglio 2021, n. 20813; Cass., Sez. V, 22 marzo 2024, n. 7753; Cass., Sez. V, 19 luglio 2023, n. 21446).

Il contribuente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data dell’accordo riduttivo anteriormente alla sua registrazione, limitandosi a fare valere l’esistenza della scrittura privata non autenticata. In tale contesto, è coerente ritenere che la riduzione del canone potesse spiegare effetti ai fini fiscali solo a decorrere dal momento in cui la data dell’accordo era divenuta certa e opponibile all’A.F.

PROCESSO TRIBUTARIO

Parti

Rappresentanza processuale di AdER – Cass., Sez. trib., Ord. 3 luglio 2026, n. 22668

Si eccepisce l’inammissibilità della costituzione in primo grado di AdER, per mancata produzione della procura notarile legittimante la costituzione in giudizio dell’asserito procuratore. 

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere, a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass., Sez. U, 1° ottobre 2007, n. 20596; Cass., 20 novembre 2025, n. 30655).

La mancata produzione della procura rilasciata dal direttore generale non può essere rilevata ex officio e deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio e riproposta anche nelle controdeduzioni davanti al giudice di seconde cure.

Spese

Distrazione spese di lite solo se chiesta nello stesso grado – Cass., Sez. trib., Ord. 7 agosto 2026, n. 24530

Si chiede la correzione dell’ordinanza per omessa distrazione delle spese del giudizio d’appello in favore del difensore, nonostante la richiesta espressamente fatta nelle controdeduzioni e nelle memorie ivi depositate. 

La distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore con procura ex art. 93 c.p.c. può essere disposta solo “nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente“, dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata. Pertanto, l’istanza di distrazione, che era stata originariamente proposta nell’atto di instaurazione del (o di costituzione nel) giudizio d’appello, in caso di omessa pronuncia del giudice adito, deve essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione. In assenza di reiterazione della dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c. da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o no ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6-3, 12 giugno 2019, n. 15857; Sez. lav., 10 aprile 2025, n. 9449).

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6-lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. trib., 20 ottobre 2023, n. 29235Cass., Sez. trib., 26 giugno 2024, n. 17650Cass., Sez. trib., 30 dicembre 2025, n. 34810; Cass., Sez. 3, 13 maggio 2026, n. 13987). L’istanza di distrazione deve essere riproposta con il ricorso per cassazione, anche se riguardante solo le spese dei giudizi di merito.

Giudizio di rinvio – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2026, n. 23181

Un contribuente censura la pronuncia del giudizio di rinvio, di condanna alle spese relative ai precedenti gradi di giudizio in cui era risultato vittorioso, eccependo che l’Agenzia aveva chiesto la condanna alle spese solo dei giudizi di riassunzione e cassazione, rinunciando, così, alla condanna per altri gradi di giudizio. 

Il giudice d’appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. ord. 6 ottobre 2021, n. 27056; Cass. n. 9064 del 2018). Tali principi vanno applicati dal giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, il quale si deve attenere al principio della soccombenza, applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato (Cass. ord. 3 marzo 2026, n. 4818; Cass. ord. 21 giugno 2025, n. 16645).

Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un’esplicita volontà di quest’ultima di rinunciarvi (Cass. ord. 19 ottobre 2022, n. 30729). Il silenzio della parte vittoriosa non è equiparabile a rinuncia (Cass. n. 5174 del 1997).

Inoltre, il giudizio di rinvio rappresenta solo una fase del procedimento originario, unico e unitario, e l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass. ord. 24 giugno 2025, n. 16915).

RISCOSSIONE

Misure cautelari

Fermo amministrativo – Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2026, n. 22398

La questione riguarda l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, relativamente anche al cd. beneficium excussionis. 

Il fermo amministrativo attuato non costituisce un atto espropriativo, ma una misura cautelare disposta dall’A.F. per la riscossione coattiva dei crediti.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., SS.UU., sent. 22 luglio 2015, n. 15354).

La ricorrente era già destinataria di ingiunzione di pagamento ed era in questa sede che il beneficium excussionis andava fatto valere; una volta consolidatasi la pretesa riscossiva (sulla base dell’ingiunzione), il fermo in trattazione non integrava un atto di espropriazione forzata, quanto piuttosto la realizzazione di una procedura a questa alternativa, volta a indurre il debitore all’adempimento (Cass., Sez. U., ord. n. 15354 del 2015 cit.; Cass., Sez. U., ord. 11 maggio 2009, n. 10672).

Notifiche

Cartella notificata da PEC non presente nei registri – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2026, n. 23171

Si sostiene l’inesistenza giuridica della notificazione dell’intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di PEC dell’AdER non risultante dai pubblici registri. 

Nessuna nullità si verifica ove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica di una cartella di pagamento per mezzo di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), poiché tale circostanza non fa venire meno la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente. Per inficiare la validità della notifica, il contribuente deve evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa, derivanti dall’uso di un indirizzo diverso da quello telematico indicato in tali registri (Cass. ord. 16 gennaio 2023, n. 982; Cass. ord. 7 maggio 2025, n. 12050; Cass. ord. 23 giugno 2025, n. 16719; Cass. ord. 1° gennaio 2026, n. 1).

SOCIETA’

Impresa familiare

Determinazione del valore della quota del collaboratore – Cass., Sez. lav., Sent. 5 agosto 2026, n. 24478

Si sostiene che, nel determinare il valore della partecipazione del collaboratore all’impresa familiare, non si debba tenere conto della cd. fiscalità latente; anche sotto il profilo fiscale, non era giustificata l’applicazione del correttivo rispetto alla partecipazione del collaboratore, al quale non faceva capo la titolarità dell’impresa. 

In tema di impresa familiare, nella liquidazione della quota spettante al collaboratore ai sensi dell’art. 230-bis c.c. non può essere applicato il correttivo della cd. fiscalità latente, correlato all’eventuale tassazione delle plusvalenze derivanti da futura cessione dell’azienda, poiché tale evenienza attiene al rischio d’impresa, gravante esclusivamente sul titolare e non incide sul diritto del collaboratore alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Dal punto di vista fiscale, il maggior reddito imprenditoriale accertato deve essere riferito solo al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa (Cass. sent. 29 novembre 2023, n. 33149).

La liquidazione del diritto di partecipazione all’impresa, afferendo alla sfera personale dei soggetti di tale rapporto, non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal D.P.R. n. 917/1986, sicché l’importo attribuito non è soggetto a IRPEF in capo al soggetto percipiente, non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d’impresa, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR (Cass. ord. 21 dicembre 2021, n. 40937).

Non possono farsi ricadere sul collaboratore le conseguenze proprie del regime fiscale dell’impresa e quindi dell’avviamento, in quanto è la stessa configurazione individuale della impresa familiare e il fatto che la qualifica di imprenditore è riservata al solo titolare a ricondurre l’eventualità di una diminuzione del valore dei beni, in conseguenza dell’assoggettamento a tassazione per effetto di future cessioni, all’ambito del rischio di impresa che fa capo al titolare e a escludere una sua traslazione in capo ai collaboratori.

TRIBUTI LOCALI

IMU

Prova del diritto all’esenzione IMU – Cass., Sez. trib., Ord. 16 giugno 2026, n. 20088

Un Comune ritiene che la Corte abbia effettuato un’indebita inversione dell’onere della prova dei presupposti esonerativi dall’IMU, che compete – per regola generale – al contribuente. 

Nella specie, la Corte ha valutato le prove fornite dal contribuente, comprese le precedenti decisioni per altre annualità, assunte in valenza dimostrativa e non preclusiva o vincolante.

L’esenzione ICI, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, è applicabile agli immobili di culto ove è svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo – la natura non commerciale dell’ente – sia quello oggettivo – la realizzazione dell’attività con modalità non commerciali – i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l’attività a cui l’immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico (Cass., Sez. 5, 26 luglio 2024, n. 20971; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711; Sez. 5, ord. 14 dicembre 2025, n. 32602).

I presupposti della richiesta esenzione sono stati riconosciuti in ragione della destinazione delle unità immobiliari in questione ad attività di culto o a questa strettamente connesse, quali l’ospitalità e l’abitazione dei religiosi membri della Comunità (Cass. ord. 27 giugno 2019, n. 17250; Cass. sent. 11 marzo 2022, n. 7980; Cass. ord. 14 dicembre 2025, n. 32602).

TARES/TARI

Potere di assimilazione dei rifiuti speciali – Cass., Sez. trib., Sent. 31 luglio 2026, n. 24326

Si assume illegittima esclusione della detassazione delle superfici di produzione dei rifiuti speciali assimilati, senza accertare il rispetto del limite quantitativo predeterminato dalla disposizione regolamentare. 

In tema di TARES e TARI, il potere di assimilazione ai rifiuti urbani esercitabile dal Comune con riferimento ai rifiuti speciali presuppone l’individuazione di un limite di soglia per quantità, così che i rifiuti prodotti a concorrenza di tale limite devono considerarsi assimilati ai fini dell’imposizione fiscale, dove il superamento del limite quantitativo restituisce ai rifiuti ulteriormente prodotti la natura di rifiuti speciali non assimilati.

Dall’assetto regolatorio non discende di per sé l’esenzione totale dalla TARI, quanto solo la sua riduzione in ragione della denuncia-dichiarazione e dimostrazione, a onere del contribuente, tanto delle superfici di relativa produzione, quanto dell’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati che ne abbiano rilasciato il relativo formulario di identificazione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 649, della legge TARI, ferma però restando la piena debenza della quota fissa (Cass., 16 luglio 2024, n. 19631Cass., 15 maggio 2024, n. 13455).

La predeterminazione della soglia quantitativa dei rifiuti oggetto di assimilazione concorre a fondare la legittimità dell’assimilazione, così che (solo) il relativo superamento si risolve nel venire meno di uno dei due presupposti (quello per quantità) che, con il criterio qualitativo, è predicato dal potere di assimilazione.

Tale limite di soglia è destinato a operare quale (legittimo) presupposto della stessa assimilazione così che, come connaturato al concetto di limite, tutti i rifiuti prodotti a concorrenza della soglia quantitativa devono considerarsi assimilati ai fini dell’imposizione fiscale (sulle relative aree di produzione), e solo per le quantità eccedenti ponendosi questione relativa alla produzione di rifiuti speciali che (per l’appunto, in quanto eccedenti la soglia) non possono più essere considerati come assimilabili.

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