4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 3 luglio 2026, n. 654

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 3 LUGLIO 2026

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Indennità di mancato preavviso

Le dimissioni del lavoratore in caso di utilizzo del congedo di paternità – Cass., Sez. Lav., sent. 1 giugno 2026, n. 17290

Il Fatto

Una società si opponeva al Decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di indennità di mancato preavviso. Il dipendente aveva rassegnato le dimissioni volontarie nel primo anno di vita della figlia, dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità di due giorni previsto dalla normativa allora vigente, senza osservare il periodo di preavviso. All’atto della liquidazione delle competenze, la società aveva trattenuto l’importo corrispondente al preavviso non prestato.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello accoglievano la domanda del datore di lavoro, rilevando che il congedo obbligatorio di pochi giorni non fosse equiparabile al congedo di paternità vero e proprio ai fini dell’esonero dall’obbligo di preavviso.

Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi della disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabile ratione temporis, l’esonero dal preavviso in caso di dimissioni volontarie presentate entro il primo anno di vita del bambino spetta al lavoratore padre solo qualora egli abbia fruito del congedo di paternità previsto per le ipotesi di assoluta assenza o impedimento della madre. La corte rileva che il congedo obbligatorio del padre lavoratore, avendo una durata minima e una differente finalità di promozione dell’impegno paterno, non consente la parificazione alla tutela rafforzata della madre o del padre rimasto unico affidatario, gravando sul dipendente l’onere di dimostrare la conoscenza da parte del datore di lavoro della specifica situazione familiare per salvaguardare il principio della certezza dei rapporti giuridici. Le contestazioni relative alla mancata valutazione della conoscenza della paternità e alla regolazione delle spese di lite non integrano vizi sindacabili in sede di legittimità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INAIL

Infortunio sul lavoro

L’azione di regresso di INAIL e il rimborso delle somme versate – Cass., Sez. Lav., ord. 11 giugno 2026, n. 19064

Il Fatto

INAIL  proponeva domanda di regresso nei confronti del datore di lavoro di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro per ottenere il rimborso integrale delle prestazioni assicurative erogate agli eredi.

La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità del datore di lavoro, riduceva l’importo dovuto a un terzo del totale rilevando la presenza di concause e, in particolare, la condotta colposa dei medici delle due strutture sanitarie presso cui il lavoratore era stato ricoverato prima del decesso. L’istituto ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme in materia di obbligazioni solidali e sostenendo che la responsabilità concorrente dei sanitari non escludeva l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare l’intero costo dell’infortunio.

Il Diritto

La corte osserva che, in materia di infortuni sul lavoro, il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, e il nesso eziologico si ritiene interrotto solo dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento. Qualora l’evento dannoso sia riconducibile a più cause, si configura una concorsualità dei fattori causativi. Inoltre, il giudicato penale di condanna sul nucleo centrale del fatto materiale non si estende all’accertamento della concausazione collettiva dell’evento. La corte rileva che nell’azione di regresso promossa dall’istituto non vi era stata la chiamata in causa delle strutture sanitarie e che la regola della solidarietà prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento, restando fermo il successivo diritto di regresso nei rapporti interni tra i coobbligati.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

Contribuzione

L’accertamento della subordinazione del socio lavoratore di cooperativa – Cass., Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026, n. 17720

Il Fatto

Un datore di lavoro e una società cooperativa proponevano ricorso per l’annullamento di un’ordinanza ingiunzione con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva determinato contributi e sanzioni, a seguito del disconoscimento del rapporto associativo con i soci e della riqualificazione delle prestazioni in rapporti di lavoro subordinato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello  respingevano  la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni erano tipiche della subordinazione.

Il datore di lavoro e la società cooperativa ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di una società cooperativa, il nomen iuris attribuito nel Regolamento e la peculiarità del rapporto mutualistico non rivestono portata dirimente, dovendosi dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, quali l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nonché indici sussidiari incompatibili con il rapporto societario, tra cui la determinazione del compenso in ragione oraria e l’obbligo di rendicontazione delle ore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

La cessione del credito nei confronti di INPS e la sua  opponibilità al debitore ceduto – Cass., Sez. Lav., ord. 11 giugno 2026, n. 19033

Il Fatto

Un datore di lavoro riceveva un verbale di accertamento per contributi INPS dovuti a seguito della riqualificazione come subordinati del rapporto di due lavoratori. Successivamente, tali lavoratori cedevano al datore di lavoro i propri crediti contributivi derivanti dalla gestione artigiani e commercianti. L’INPS veniva informato della cessione tramite cassetto fiscale e ne prendeva atto, rimodulando il debito complessivo del datore di lavoro e concedendo una rateazione “per differenza”. In seguito, tuttavia, l’INPS pretendeva dal datore di lavoro il pagamento della quota originariamente coperta dal credito ceduto, rilevando che i lavoratori cedenti avevano nel frattempo compensato o ricevuto il rimborso di quelle stesse somme.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi accoglievano il ricorso del datore di lavoro, dichiarando l’illegittimità della pretesa dell’INPS, che ricorreva per  cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione del credito  produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli viene notificata o da questi accettata. Nel caso di specie, la comunicazione tramite cassetto fiscale e il successivo comportamento concludente dell’INPS (che aveva scomputato l’importo ceduto dal debito del datore di lavoro) integravano pienamente i requisiti di opponibilità della cessione all’Ente previdenziale. Di conseguenza, una volta divenuta efficace la cessione, l’INPS non poteva compiere operazioni contabili, rimborsi o consentire compensazioni tramite modello F24 in favore dei lavoratori cedenti che potessero pregiudicare il diritto del datore di lavoro (cessionario). Tali successive vicende estintive o rimborsi operati nei confronti dei cedenti non sono pertanto opponibili al cessionario, restando a esclusivo rischio del debitore ceduto che li ha effettuati.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

L’onere della prova gravante sul beneficiario di sgravi contributivi – Cass., Sez. Lav., ord. 12 giugno 2026, n. 19398

Il Fatto

Una società cooperativa agricola agiva in giudizio per ottenere il rimborso di somme versate all’INPS e all’INAIL, rivendicando il diritto agli sgravi contributivi previsti dall’art. 9, comma 5, della Legge n. 67/1988.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva sensibilmente l’importo da restituire e la cooperativa ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che gli sgravi contributivi costituiscono una deroga al regime ordinario e configurano uno ius speciale. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge grava sul contribuente che intende beneficiarne.

La corte ribadisce che l’elemento dirimente per l’accesso al beneficio è la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate. Di conseguenza, l’indagine del giudice di merito sull’effettività dei conferimenti e sulla congruità della manodopera non costituisce un’arbitraria introduzione di requisiti non previsti dalla legge, bensì un accertamento empirico necessario a verificare che i prodotti provengano realmente da tali aree svantaggiate.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

INQUADRAMENTO

Prescrizione

L’interruzione della prescrizione tramite la richiesta del tentativo di conciliazione e l’ammissibilità di nuove prove in appello – Cass., Sez. Lav., ord. 18 giugno 2026, n. 20610

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere il riconoscimento del superiore inquadramento e il pagamento di differenze retributive.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo il diritto prescritto per difetto di atti interruttivi. I giudici di secondo grado dichiaravano inoltre inammissibile, in quanto tardiva, la produzione in appello dei documenti volti a dimostrare la ricezione della richiesta del tentativo di conciliazione da parte del datore di lavoro. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nel giudizio di appello nel rito del lavoro costituisce prova nuova ammissibile quella che risulta indispensabile, ossia di per se idonea a eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale e a provare ciò che era rimasto indimostrato, a prescindere dal fatto che la parte sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La corte precisa inoltre che la convocazione dinanzi alla commissione di conciliazione, a seguito di una richiesta contenente la specificazione delle rivendicazioni, costituisce un atto di messa in mora idoneo a determinare l interruzione della prescrizione.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Demansionamento

Demansionamento del lavoratore pubblico e risarcimento del danno – Cass., Sez. Lav., ord. 10 giugno 2026, n. 18848

Il Fatto

Un lavoratore  del pubblico impiego adiva il Tribunale per chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni derivanti da una asserita condotta di dequalificazione professionale tenuta nei suoi confronti.

La Corte d’Appello, giudicando in sede di rinvio, rigettava la domanda risarcitoria rilevando il mancato riscontro probatorio in ordine all’inadempimento datoriale e all’asserito superamento dei limiti di esercizio del potere organizzativo.

Il lavoratore ricorreva nuovamente per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica la disciplina comune in materia di mansioni, in quanto gli incarichi dirigenziali previsti dalle fonti regolamentari sono considerati equivalenti. Il dirigente medico non vanta un diritto soggettivo al mantenimento del medesimo volume qualitativo e quantitativo di interventi espletati in passato, restando ferma la discrezionalità del datore di lavoro nella distribuzione dei compiti in base alle superiori esigenze di tutela della salute pubblica, con il solo limite della totale inattività del dipendente o dello sviamento di potere in violazione dei canoni di correttezza e buona fede. La corte rileva inoltre che le contestazioni relative al merito delle scelte organizzative aziendali e all’apprezzamento delle risultanze probatorie non integrano un vizio sindacabile in sede di legittimità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Disconoscimento del rapporto di lavoro e onere della prova – Cass., Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026, n. 17594

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo dichiararsi l’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con un’impresa, per insussistenza dei requisiti di legge.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

Il lavoratore ricorreva  per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’INPS, in forza del potere di autotutela, è legittimato a compiere atti di verifica e a disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce il presupposto della sussistenza del rapporto assicurativo, con effetto ex tunc. Tale potere di riqualificazione non è sottoposto a decadenza ed è imprescrittibile l’azione volta a far accertare la nullità della posizione previdenziale per inesistenza del rapporto sottostante.

La corte rileva inoltre che l’eventuale inosservanza delle regole del procedimento amministrativo non incide sul rapporto obbligatorio previdenziale, il quale è protetto dal giudice dei diritti soggettivi. Infine, sul piano probatorio, la corte ribadisce che colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, al fine di usufruire delle relative prestazioni, ha l’onere di provare in modo certo il requisito della subordinazione, mentre la contestazione dell’ente previdenziale costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Operai agricoli

Il trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli in caso di stasi stagionale – Cass., Sez. Lav., ord. 12 giugno 2026, n. 19405

Il Fatto

Una cooperativa adiva il Tribunale per far accertare il diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione ex art. 8 della Legge n. 457 del 1972 a favore di operai agricoli, a seguito di una sospensione dell’attività dovuta alla stasi stagionale invernale.

Il Tribunale accoglieva la domanda mentre la Corte d’Appello la rigettava, ritenendo l’ordinario abbassamento delle temperature inidoneo a integrare le condizioni di legge.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la normativa individua quali cause di sospensione temporanea del lavoro le intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, le quali devono esprimere situazioni eccezionali. La generica situazione di abbassamento delle temperature nel periodo invernale configura invece un evento del tutto ordinario e prevedibile, escluso dal novero delle ipotesi legittimanti l’integrazione salariale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Obbligo solidale

La sussistenza dell’obbligo solidale di società somministratrice e utilizzatrice – Cass., Sez. Lav., sent. 3 giugno 2026, n. 17707

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere  la condanna in solido della società di somministrazione e dell’utilizzatrice al pagamento di somme a titolo di premio di risultato per alcuni anni di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda rilevando la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva in funzione di garanzia del prestatore.

La società di somministrazione ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previsto dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 è destinato ad operare in caso d’inadempimento nei confronti dei lavoratori da parte del somministratore, che riveste la posizione di effettivo datore di lavoro, e che tale previsione risponde a una funzione di garanzia volta a rafforzare la tutela del credito del lavoratore somministrato. Al contrario, l’obbligo di rimborso in senso stretto a carico dell’utilizzatore ex art. 33, comma 2 , del medesimo Decreto attiene esclusivamente ai rapporti interni e presuppone che gli oneri retributivi siano stati effettivamente sostenuti e adempiuti a monte dal somministratore. Nel caso di specie, essendo la società di somministrazione rimasta inadempiente rispetto al proprio debito datoriale relativo al premio di risultato, scatta il meccanismo della solidarietà passiva, ferma restando l’azione di regresso dell’utilizzatrice.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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