4° Contenuto Riservato: Riordino detrazioni: nelle dichiarazioni 2026 sarà il Fisco a ottimizzare gli sconti IRPEF

L’OPINIONE

DI ANDREA BONGI | 11 MAGGIO 2026

Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2025 l’Agenzia delle Entrate si ritaglia un nuovo ruolo: consulente fiscale per i titolari di redditi superiori a 75mila euro.
Scorrendo le Istruzioni alle dichiarazioni Redditi 2026 PF e al modello 730/2026 si apprende infatti che, in relazione alle nuove regole inerenti al riordino delle detrazioni previsto dall’art. 16-ter del TUIR, saranno i software predisposti dall’Agenzia delle Entrate ad effettuare, in automatico, le scelte di convenienza più favorevoli per i contribuenti ottimizzando, in loro favore, la scelta di quali detrazioni portare in detrazione.
Nel dubbio sarà dunque il Fisco ad effettuare i calcoli di convenienza che alleggeriranno il carico IRPEF dei contribuenti titolari di redditi superiori alla fatidica soglia di 75 mila euro di reddito. Per chi non si dovesse fidare della consulenza fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate resta la possibilità di disattivare il suddetto automatismo e procedere con l’immissione manuale delle detrazioni più conveniente per il contribuente. È questo, in estrema sintesi, l’effetto pratico delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in tema di riordino delle detrazioni fiscali.

Premessa

Nella dichiarazione dei redditi 2026 delle persone fisiche, prove generali di consulenza fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. In assenza di opzione espressa da parte del contribuente in dichiarazione, per le persone fisiche con redditi superiori a 75mila euro, sarà il Fisco ad ottimizzare la scelta delle detrazioni fiscali più convenienti.

Detrazioni ottimizzate dal Fisco: cosa cambia nel 2026

È questo l’effetto pratico delle nuove disposizioni contenute nell’art. 16-ter del TUIR entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

A fronte di un complesso meccanismo di calcolo del plafond di detrazioni utilizzabile dai contribuenti, variabili in base anche alla composizione del loro nucleo familiare, le Istruzioni alla dichiarazione 730/2026 e al modello Redditi 2026 PF prevedono espressamente che: “… se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato..”, dovrà barrare l’apposita casella denominata “riordino delle detrazioni non automatizzato” inserita nei quadri E ed RP dei suddetti modelli.

Tenuto conto della complessità della nuova normativa, che si incrocia peraltro anche con i limiti posti già dallo scorso anno dal comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR per i possessori di redditi pari a superiori a 120mila euro, è lecito attendersi che la quasi totalità dei contribuenti lascerà decidere agli algoritmi dell’Agenzia delle Entrate quale sia il mix di detrazioni IRPEF più conveniente per loro.

Il rischio di errori nei calcoli può infatti scoraggiare l’esercizio della suddetta opzione lasciando, magari ad un controllo sommario a posteriori, la possibilità di affidare al proprio consulente fiscale una sola verifica sulla effettiva scelta di convenienza fatta dal software di calcolo validato da SOGEI.

Algoritmi fiscali e consulenza automatizzata

criteri utilizzati dai software del Fisco per ottimizzare il carico fiscale dei contribuenti sono ben illustrati nella circolare di liquidazione del modello 730/2026 all’interno della quale si legge: “Per procedere all’imputazione automatica degli oneri fino a capienza della spesa massima ammessa in detrazione, è necessario aggregare gli oneri per percentuale di detrazione prevista distinguendo, a parità di percentuale, in base al rigo del mod. 730-3 di destinazione. L’ammontare degli oneri così aggregati deve essere ordinato partendo da quelli con percentuale di detrazione maggiore (110%) e proseguendo con quelli di percentuale minore”.

Segue una tabella di supporto nella quale le detrazioni sono classificate sulla base della percentuale decrescente.

Il ruolo dei consulenti fiscali nell’era dell’IA

Si tratta, senza ombra di dubbio, di un passaggio epocale che non può passare inosservato.

L’Agenzia delle Entrate promette infatti di ottimizzare, a favore del contribuente, la scelta delle detrazioni da utilizzare per ridurre in carico IRPEF annuale.

Promette, in buona sostanza, di scegliere a favore del contribuente e non dell’Erario.

Se tutto ciò verrà confermato anche dall’utilizzo pratico della nuova funzionalità, il mix fra complessità normativa e monopolio nell’elaborazione dei software da parte dell’Agenzia delle Entrate, porrà quest’ultima in una posizione di assoluto vantaggio rispetto ai consulenti fiscali.

A queste riflessioni si potrà obiettare che il complesso meccanismo sopra descritto riguarda, almeno per ora, un numero non troppo elevato di contribuenti corrispondente a tutte le persone fisiche i cui redditi complessivi superano la fatidica soglia di 75mila euro.

A tale obiezione si può opporre il fatto che attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata il Fisco ha già ridotto, di alcuni milioni, la platea dei contribuenti che necessitano di assistenza fiscale.

Con questo ulteriore passaggio è probabile che molti altri contribuenti – non titolari di posizioni fiscali complesse o che necessitano della tenuta di una contabilità – valutino sempre meno necessario rivolgersi ad un consulente esterno lasciando ai software dell’Agenzia delle Entrate chiudere, al meglio, la loro partita annuale con il Fisco.

Non resta che prendere atto di ciò che sta avvenendo nel mondo delle dichiarazioni fiscali nel quale, al di là di una soltanto annunciata semplificazione dei modelli e dei quadri, si assiste, sistematicamente, ad un incremento nella complessità dei calcoli che rende ormai impossibile non piegarsi agli algoritmi predisposti dal Fisco.

L’ulteriore avvento dell’intelligenza artificiale farà il resto.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 29
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 15 e 16-ter.

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