PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 22 APRILE 2026
Con il proprio Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343 l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito alle disposizioni, recentemente modificate, concernenti l’estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio.
Il provvedimento dell’Istituto consegue a quanto introdotto dall’art. 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il quale ha inserito, all’articolo 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la possibilità, nei casi di sostituzione di lavoratori in congedo, di prolungare il contratto per un ulteriore periodo di affiancamento di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
| INPS, Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343 | |
| Legge di Bilancio 2026 | Art. 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha inserito all’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità) dopo il comma 2, il comma 2-bis: “Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”. |
| La disciplina della sostituzione di lavoratori in congedo | L’articolo 4 del Testo Unico D.Lgs. n. 151/2001: In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro […] il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo […] L’assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al citato Testo Unico, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, è previsto uno sgravio contributivo del 50%, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo. Nell’ipotesi, invece, in cui l’assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la citata disposizione prevede che l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. |
| Ambito di applicazione | Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione: a favore dei datori di lavoro con meno di venti dipendenti; nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla Legge 29 dicembre 1987, n. 546; fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento o per un periodo massimo di 12 mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome. |
| Destinatari | Destinatari del beneficio sono: i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità il cui requisitodimensionale deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo. |
| Istruzioni INPS | Alle posizioni contributive beneficiarie dello sgravio viene attribuito, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, il codice di autorizzazione “9R” – Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr anche Circolari INPS n. 117/2000e n. 136/2001 e Messaggio INPS n. 93/2001). Ora viene prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, “sostituto/a” e “sostituito/a”, anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo anno di età del bambino. Pertanto, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è possibile riconoscere lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione a tempo determinato del sostituto. |
| Decorrenza | A decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra descritti, è possibile accedere allo sgravio in trattazione per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino. Sarà, pertanto, possibile prolungare, per le posizioni contributive interessate, la validità del codice di autorizzazione “9R”, anche prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 221
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 4
- INPS, Circolare 20 giugno 2000, n. 117
- INPS, Messaggio 31 maggio 2001, n. 93
- INPS, Circolare 10 luglio 2001, n. 136
- INPS, Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343
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