CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 19 FEBBRAIO 2026
IN BREVE
IMPOSTE DIRETTE
Ritenute agenzia viaggi: le novità dal 1° marzo 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 140–142
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzie viaggi applicheranno ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
L’estensione dell’obbligo di ritenuta d’acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La ritenuta è stabilita nella misura del 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell’agenzia:
- base ordinaria (50%): in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L’effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell’11,5% sul lordo;
- base ridotta (20%): se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del 4,6%.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il tour operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale (ex D.M. 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari.
La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.
Le nuove ritenute per le agenzie viaggi impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l’impatto sulla liquidità corrente sarà immediato e potrebbe essere tangibile.
PROFESSIONISTI
Via libera alla “rete-contratto” per i contribuenti in regime forfetario
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 febbraio 2026, n. 24
Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in regime forfetario dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata.
Con la risposta n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il regime forfetario e il contratto di rete.
PROFESSIONISTI
L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia
Agenzia delle Entrate, Guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia
Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. In particolare, la procedura è rivolta:
- ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
- alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).
L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l’interessato.
IVA
Il nuovo servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche
Agenzia delle Entrate, Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche
A partire dal 27 gennaio 2026 è finalmente disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive previsto dal provvedimento 10 dicembre 2025, n. 563301.
Fin dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche emesse da cedenti/prestatori residenti o stabiliti nel territorio dello Stato relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, devono sempre contenere il Codice unico di progetto (CUP).
Tale codice è riportato nell’atto di concessione dell’incentivo o viene comunicato al momento della sua assegnazione o al momento della sua richiesta e deve essere riportato dal cedente/prestatore nella fattura al momento della sua emissione. Non è però raro il caso in cui il CUP venga assegnato successivamente all’emissione della fattura.
Qualora il CUP non sia stato riportato nella fattura elettronica o sia stato riportato in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta, il cessionario/committente può integrare il CUP nella fattura mediante l’utilizzo del servizio web presente nel portale Fatture e Corrispettivi, come ben descritto nella Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche.
IVA
Rimborso IVA 2026: svolta per le “società di comodo” e nuove semplificazioni
I nuovi modelli IVA 2026 introducono una serie di correttivi che promettono di snellire notevolmente le procedure per il recupero del credito IVA.
La principale novità riguarda il rimborso IVA per le cosiddette società di comodo (o non operative). In un’ottica di allineamento ai principi comunitari di neutralità dell’imposta, viene eliminata la storica penalizzazione che impediva l’utilizzo del credito. Da quest’anno, lo status di società non operativa non blocca più il credito maturato, né richiede attestazioni specifiche o test di operatività per sbloccare i fondi.
Le innovazioni toccano anche settori specifici e politiche di investimento:
- settore logistica e trasporti: cambiano le regole per l’indicazione delle prestazioni in reverse charge (inversione contabile). È stato chiarito che il pagamento dell’IVA da parte del committente in questo regime non influisce sul calcolo dell’aliquota media, parametro cruciale per l’accesso al rimborso IVA. Una distinzione netta rispetto alle regole dello split payment della PA;
- investimenti su beni di terzi: si estende il perimetro del rimborso per l’acquisto di beni ammortizzabili. L’agevolazione coprirà anche le spese sostenute su beni di terzi, e anche gli investimenti destinati successivamente a operazioni non imponibili, rimuovendo precedenti incertezze interpretative.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies: come ottenere il Prospetto informativo per la rottamazione cartelle 2026
La nuova rottamazione-quinquies si presenta come un’opportunità per contribuenti e professionisti, offrendo una via d’uscita agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione.
La sfida principale in queste settimane consiste nel mappare correttamente l’esposizione debitoria e a tal fine gioca un ruolo fondamentale il Prospetto informativo.
Il Prospetto informativo è l’elenco analitico delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e di addebito che rientrano nel perimetro della definizione agevolata e riporta anche il calcolo preciso di quanto dovuto al netto di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative (multe stradali), il Prospetto evidenzia l’abbattimento totale degli interessi e dell’aggio, lasciando in carico al contribuente solo la quota capitale e le spese di notifica/procedura.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto una procedura telematica semplificata per richiedere il Prospetto informativo.
Il professionista o il contribuente può procedere attraverso due canali principali:
| 1. Area Riservata (accesso con credenziali SPID, CIE o CNS) | 2. Area Pubblica (senza credenziali) |
| È la modalità consigliata. Una volta effettuato l’accesso sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è sufficiente selezionare la sezione dedicata alla “Definizione Agevolata – Rottamazione-quinquies“. All’interno, sarà possibile visualizzare immediatamente la propria situazione e richiedere l’invio del Prospetto via e-mail o consultarlo direttamente a video. | Per chi non dispone di credenziali digitali, è disponibile un servizio in area pubblica. In questo caso, il richiedente dovrà inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e allegare la documentazione di riconoscimento. Dopo la verifica dei dati, il sistema invierà un link alla casella e-mail indicata per scaricare il Prospetto informativo entro le 72 ore successive. |
Una volta ottenuto il Prospetto sarà possibile visualizzare:
- il totale del debito residuo “lordo”;
- il totale dovuto per la rottamazione-quinquies, che comprende esclusivamente la quota capitale e le spese vive (notifica e procedure esecutive);
- il risparmio effettivo ottenuto con l’abbattimento di sanzioni e interessi.
Il Prospetto informativo rappresenta dunque il presupposto necessario per presentare la domanda di adesione definitiva. Senza una lettura attenta del Prospetto, si corre il rischio di includere carichi non spettanti o di sottostimare l’impegno finanziario richiesto per le rate future.
AGEVOLAZIONI
Certificazione attività di R&S: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il “fattore tempo”
L’Agenzia delle Entrate (nella Videoconferenza del 5 febbraio 2026) ha fornito chiarimenti determinanti su un tema che, negli ultimi mesi, ha generato incertezze interpretative tra i consulenti e le imprese: la validità della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo a fronte di controlli fiscali già avviati.
Al centro della questione, nello specifico, c’è il rapporto cronologico tra la presentazione dell’istanza e la notifica degli atti istruttori.
IVA
Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione 3 febbraio 2026, n. 84415/RU
Con la pubblicazione della determinazione direttoriale n. 84415 del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sinergia con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT, ha elevato significativamente il limite che fa scattare l’obbligo di rendicontazione per le transazioni intracomunitarie.
In particolare, l’intervento normativo si concentra sul Modello Intra 2-bis, ovvero l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni presentato ai soli fini statistici. La novità più rilevante è l’innalzamento della soglia per la presentazione mensile, che passa dai precedenti 350.000 euro a 2.000.000 di euro.
A partire dagli invii da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026, le aziende saranno tenute a compilare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni solo se l’ammontare totale trimestrale di tali operazioni è stato pari o superiore a 2 milioni di euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Questa modifica esonera dunque una vasta platea di operatori di medie dimensioni da un adempimento che, negli ultimi anni, era diventato particolarmente oneroso sotto il profilo gestionale.
Nonostante l’importante semplificazione sul fronte degli acquisti, il quadro normativo rimane articolato per le altre tipologie di operazioni. Le soglie per le cessioni di beni (Modello Intra 1-bis) restano fissate a 50.000 euro trimestrali per l’obbligo mensile. Allo stesso modo, per i servizi ricevuti(Modello Intra 2-quater), la soglia rimane confermata a 100.000 euro. Per quanto riguarda invece i servizi resi (Modello Intra 1-quater), l’obbligo di presentazione persiste per tutte le operazioni, senza la previsione di una franchigia minima.
Naturalmente, anche in assenza del modello statistico, resta fermo l’obbligo di integrare le fatture passive intracomunitarie e trasmettere i dati al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando i codici documento specifici, come il TD18 per l’acquisto di beni.
IVA
La documentazione a sostegno delle operazioni IVA “triangolari”
Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2025, n. 30183
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni “triangolari”, per essere non imponibili IVA, devono possedere un requisito “volontaristico”, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all’estero del bene.
Le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale.
L’art. 58 del D.L. n. 331/1993, prevede che sono non imponibili le “cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”. La cessione viene effettuata, quindi, non al destinatario finale della merce ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l’acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria. In tal caso, l’acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma quale fase preliminare dell’operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in un altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all’origine come destinatario finale.
I giudici di legittimità hanno specificato che il trasporto della merce all’estero non è un elemento di prova sufficiente (per quanto necessario) perché “al fine di considerare un’operazione triangolare come cessione intracomunitaria non imponibile, l’espressione letterale «a cura» del cedente, contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 …”va interpretata “in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente … decidere di esportare i beni in un altro «Stato membro» e, quindi, non nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero” (Cassazione, sentenza n. 4408/2018).
SOCIETÀ
Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano per le riunioni a distanza
Consiglio Notarile di Milano, Massima 15 dicembre 2025, n. 216
Il Consiglio Notarile di Milano, con la recente Massima n. 216/2025, ha definito il perimetro delle regole che governeranno lo svolgimento delle assemblee a decorrere dal 1° gennaio 2026. La fine del regime “emergenziale” (ex art. 106, D.L. n. 18/2020), che ha permesso per anni lo svolgimento delle riunioni a distanza in deroga agli statuti, impone oggi a commercialisti e uffici amministrativi una revisione tempestiva delle prassi aziendali.
Secondo l’orientamento dei Notai milanesi, dal 2026 torneranno a prevalere le norme del Codice civile, interpretate secondo criteri di modernità:
- per le s.p.a., l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusivo) sarà consentito solo se espressamente previsto da una clausola statutaria, come richiesto dall’art. 2370 c.c.;
- al contrario, per le s.r.l. vige una maggiore flessibilità: nel silenzio della legge e dello statuto, la partecipazione a distanza è da ritenersi sempre ammissibile, a meno che l’atto costitutivo non la vieti esplicitamente.
La Massima introduce due punti di estremo interesse operativo:
- l’assemblea totalitaria potrà svolgersi esclusivamente “a distanza” anche in assenza di clausole statutarie, purché siano presenti i requisiti di legge (presenza di tutti i soci e della maggioranza degli organi sociali);
- sede fisica e verbale: in caso di convocazione in un luogo fisico, è sufficiente che lì si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio). Gli altri partecipanti potranno connettersi da remoto. È inoltre dichiarata legittima la clausola che preveda la convocazione in un “luogo virtuale” senza indicazione di una sede fisica.
IRPEF
Per i lavoratori residenti in Italia sono deducibili anche i contributi esteri
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 gennaio 2026, n. 5
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito che anche i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono sempre deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis, del TUIR).
In particolare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia ha precisato che:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo;
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi;
- il lavoratore deve indicare tali contributi nel rigo E21 del Modello 730/2025, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero.
IRPEF
Le indennità di servitù rientrano nei redditi diversi
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 novembre 2025, n. 289
Con la risposta n. 289 del 7 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (art. 67, comma 1, lett. b, TUIR), sono ora tassate come redditi diversi (lett. h).
Sono pertanto da considerarsi superati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù, in quanto il contribuente conservava la proprietà del bene.
La modifica deriva dal fatto che la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha ampliato la portata della lettera h), includendo esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù. Contestualmente, è stato modificato anche l’art. 9, comma 5, del TUIR, il quale prevede ora che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione normativa. Questa equiparazione tra proprietà e diritti reali di godimento vale solo per le cessioni, non per le costituzioni. La costituzione di tali diritti genera reddito imponibile per l’intero importo percepito, e non una plusvalenza.
SOCIETÀ
D.Lgs. n. 231/2001: l’esplosione dei reati-presupposto e la sfida della compliance effettiva
Una analisi recentemente pubblicata conferma un trend che le imprese non possono più ignorare: il D.Lgs. n. 231/2001 è passato da normativa “speciale” a pilastro sistemico del governo societario. In venticinque anni, il catalogo dei reati-presupposto è letteralmente esploso, passando dalle iniziali 15 fattispecie a oltre 200.
Questa stratificazione normativa non è solo quantitativa, ma qualitativa e oggi la responsabilità dell’ente abbraccia ambiti eterogenei: dai reati tributari e societari alla tutela ambientale (la famiglia più numerosa con 40 fattispecie), fino alle recentissime introduzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea e alla tutela degli animali.
L’ipertrofia del catalogo 231 pone le aziende di fronte a un bivio critico. Il rischio concreto è che il Modello Organizzativo si trasformi in un mero “onere burocratico” o in un documento “copia-incolla”, incapace di intercettare le reali dinamiche di rischio, invece di rappresentare la centralità dell’assetto organizzativo.
Un Modello 231 efficace non è una corazza statica, ma uno strumento di governo che deve saper leggere:
- i flussi finanziari e la digitalizzazione dei processi;
- la gestione della filiera e delle deleghe;
- le zone d’ombra introdotte dalle nuove tecnologie.
In un contesto dove la “colpa d’organizzazione” diventa il perno della responsabilità, non è più sufficiente avere un Modello, ma è necessario che esso sia vivo, aggiornato e coerente con l’operatività aziendale.
IRES
Riforma PEX 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 51–54
Con l’ultima legge di Bilancio, il legislatore è intervenuto su uno dei pilastri della fiscalità d’impresa: il regime della Participation Exemption (PEX).
La manovra introduce requisiti più stringenti che, a partire dal 2026, modificheranno l’accesso al beneficio fiscale per una platea non trascurabile di investitori.
Il regime PEX, disciplinato dall’art. 87 del TUIR, consente di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a patto che vengano rispettati determinati requisiti (holding period, classificazione in bilancio, residenza fiscale e commercialità della partecipata).
L’obiettivo della nuova norma è ora quello di circoscrivere l’agevolazione alle partecipazioni di rilievo, escludendo dal perimetro della PEX i cosiddetti “micro-investimenti”. La principale novità riguarda infatti l’introduzione di due soglie alternative per le partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026:
- soglia percentuale: la partecipazione deve rappresentare almeno il 5% del capitale sociale della società partecipata;
- soglia di valore: il valore di acquisizione della partecipazione deve essere superiore a 500.000 euro.
Ne deriva che i piccoli investimenti, che fino ad oggi potevano godere dell’esenzione rispettando i requisiti standard di detenzione e commercialità, resteranno esclusi dal regime agevolato se non raggiungono i nuovi parametri dimensionali. Per queste fattispecie, la plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito d’impresa.
Sotto il profilo applicativo, la novità non ha effetti retroattivi e si applica esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. In caso di cessione parziale di un pacchetto azionario composto da quote acquistate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2026, la legge impone l’applicazione del criterio “first-in first-out” (FIFO); si considereranno quindi cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più remota.
IRPEF
Fringe benefit 2026: confermato il bonus bollette fino a 2.000 euro
La legge di Bilancio 2026 ha consolidato l’impianto dei fringe benefit, mantenendo le soglie di esenzione degli ultimi periodi d’imposta.
In particolare, la disciplina, che deroga parzialmente all’art. 51, comma 3, del TUIR, prevede per il 2026 due distinti tetti di esenzione fiscale e contributiva:
- la soglia ordinaria è fissata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- tale limite raddoppia a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).
Ricordiamo che per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (soglia che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Il cosiddetto “bonus bollette” rientra nel calcolo cumulativo di questi limiti. Le aziende possono rimborsare o pagare direttamente le fatture relative a luce, gas e acqua. La prassi consolidata (si veda la Circolare AdE n. 23/E/2023) chiarisce che sono ammissibili le utenze relative a immobili ad uso abitativo detenuti dal dipendente o dai suoi familiari, incluse le spese condominiali ripartite o le utenze intestate al proprietario di casa ma riaddebitate analiticamente al locatario.
Per quanto riguarda i fringe benefit, l’azienda ha l’obbligo di acquisire e conservare la documentazione giustificativa. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente, il quale deve attestare di essere in possesso delle fatture originali e che le stesse non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o enti.
APPROFONDIMENTI
PROFESSIONISTI
Il contratto di rete per i contribuenti in regime forfetario
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 febbraio 2026, n. 24
Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in regime forfetario dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata.
Con la risposta n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il regime forfetario e il contratto di rete.
Il contesto e il quesito del contribuente
Il caso specifico affrontato è quello di un medico che, operando in regime forfetario, intende avviare una collaborazione con altri colleghi.
L’obiettivo è ambizioso quanto comune: creare una “rete pura” tra professionisti per condividere risorse, in particolare attraverso l’istituto della codatorialità. Questa modalità permetterebbe ai partecipanti di utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti comuni, suddividendo i costi in base all’effettivo impiego.
Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibile integrazione di una causa ostativa prevista dalla normativa. Nello specifico, si temeva che la partecipazione a una rete potesse essere assimilata alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, configurando quel frazionamento artificioso delle attività che il legislatore intende colpire per evitare che un unico contribuente benefici contemporaneamente di regimi fiscali diversi per la stessa tipologia di reddito.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: i punti essenziali
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate parte da una distinzione civilistica e fiscale netta.
Nel caso della cosiddetta rete-contratto, non si assiste alla nascita di un nuovo soggetto tributario né all’estinzione della soggettività dei singoli partecipanti. La titolarità di diritti, obblighi e atti rimane quindi individuale.
Nel caso affrontato:
- le singole operazioni sono imputate direttamente ai professionisti retisti;
- i costi e i ricavi derivanti dal programma comune concorrono alla formazione del reddito del singolo partecipante secondo le proprie regole impositive;
- la rete funge da mero strumento di coordinamento.
Poiché la rete-contratto non esercita un’attività economica autonoma e riconducibile a quella dei partecipanti in modo separato, non si verifica l’effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende precludere.
Di conseguenza, il professionista che aderisce a un contratto di rete può continuare a beneficiare del regime forfetario, a patto che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto che svolge attività commerciale.
Una opportunità di crescita organizzativa
Questa interpretazione rappresenta una leva strategica per i piccoli studi e i singoli professionisti perché riconosce la validità di modelli organizzativi moderni che non mirano all’evasione, ma all’efficienza operativa. Spesso il limite principale per chi opera nel sistema forfetario è l’impossibilità di scalare la propria attività a causa dell’incidenza dei costi fissi, come quelli per il personale o per attrezzature costose.
Attraverso la rete, è possibile condividere dipendenti o segreterie comuni senza che questo venga visto come un “salto” verso una struttura societaria complessa. Si tratta di un’occasione di sviluppo che permette di mantenere l’agilità del regime di vantaggio pur beneficiando di economie di scala tipiche delle organizzazioni più grandi. La possibilità di gestire in comune un dipendente, con un unico referente per gli adempimenti amministrativi che riaddebita i costi pro-quota, riduce drasticamente il carico burocratico e finanziario sui singoli.
I confini della soluzione e il ruolo del professionista
Sebbene la risposta dell’Agenzia sia favorevole, è necessario procedere con cautela. L’Amministrazione specifica chiaramente che la compatibilità resta valida finché l’attività non sconfina nella gestione di una società di fatto. È essenziale che il programma di rete sia redatto con precisione e che la contabilità dei riaddebiti sia analitica e trasparente.
La distinzione tra una collaborazione legittima e una struttura che maschera una società di persone è sottile e richiede un monitoraggio costante. Per questo motivo, questa apertura non va vista come un automatismo, ma come un progetto da costruire con cura. Il passaggio fondamentale rimane il confronto con il proprio commercialista.
AGEVOLAZIONI
Certificazione attività di R&S in caso di controlli fiscali
L’Agenzia delle Entrate (nella Videoconferenza del 5 febbraio 2026) ha fornito chiarimenti determinanti su un tema che, negli ultimi mesi, ha generato incertezze interpretative tra i consulenti e le imprese: la validità della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo a fronte di controlli fiscali già avviati.
Al centro della questione, nello specifico, c’è il rapporto cronologico tra la presentazione dell’istanza e la notifica degli atti istruttori.
Il valore della certezza nel panorama dei crediti d’imposta
Il sistema della certificazione R&S è nato con l’obiettivo di offrire alle imprese uno scudo di certezza giuridica. Attraverso questo strumento, introdotto originariamente dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), i contribuenti possono richiedere un parere vincolante sulla qualificazione degli investimenti effettuati. Tale attestazione non riguarda solo i progetti futuri o in corso, ma si estende, con un meccanismo retroattivo di grande rilevanza, anche alle attività svolte nel quinquennio 2015-2019.
La procedura prevede che l’impresa si rivolga al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il quale opera secondo un meccanismo di silenzio-assenso; una volta presentata la domanda, l’Amministrazione ha finestre temporali precise per richiedere integrazioni o effettuare controlli. Se il termine decade senza obiezioni, la qualificazione dell’attività diventa definitiva e vincolante per l’Amministrazione finanziaria; ciò significa che eventuali atti impositivi o sanzionatori che contraddicano quanto certificato sono da considerarsi nulli.
Il conflitto tra controlli e istanze di certificazione
Il punto critico emerge quando l’Amministrazione finanziaria avvia un’attività di verifica prima che la procedura di certificazione si sia conclusa.
La normativa stabilisce chiaramente che la certificazione non può essere richiesta se le violazioni relative ai crediti d’imposta sono già state constatate tramite un processo verbale di constatazione (PVC). Tuttavia, la prassi accertativa moderna si è evoluta verso forme di controllo cosiddette “a tavolino”, che spesso non culminano in un PVC ma nella notifica di uno schema d’atto, come previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente.
Proprio su questo aspetto si era concentrato il dibattito: lo schema d’atto, pur essendo un atto interlocutorio finalizzato al contraddittorio preventivo, può essere equiparato al PVC nell’inibire gli effetti della certificazione?
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2026 scioglie i dubbi, confermando una lettura che privilegia la data di avvio dell’iter amministrativo presso il Ministero.
La data di presentazione come spartiacque fondamentale
Secondo quanto precisato dai vertici dell’Agenzia, ciò che determina l’efficacia della certificazione R&S è il momento in cui l’istanza viene trasmessa al MIMIT. Se la richiesta viene presentata prima che al contribuente sia notificato lo schema d’atto (o il PVC), la certificazione mantiene la sua capacità di spiegare effetti vincolanti nei confronti del Fisco. Questo vale anche nel caso in cui il silenzio-assenso si perfezioni cronologicamente dopo la ricezione della contestazione.
Questa interpretazione ha un duplice effetto:
- da un lato, riconosce allo schema d’atto una forza inibitoria simile a quella del PVC per le domande presentate successivamente;
- dall’altro, protegge il contribuente che ha agito tempestivamente. In sostanza, l’Agenzia ha chiarito che il tempo necessario all’Amministrazione per processare la domanda non deve andare a detrimento dell’impresa, purché la “buona fede” dell’istanza sia dimostrata dalla sua antecedenza rispetto all’atto di controllo.
La posizione espressa dall’Agenzia sottolinea l’importanza di una gestione proattiva delle agevolazioni fiscali.
Non è più sufficiente attendere l’eventuale controllo per difendere la legittimità dei crediti maturati: la tempestività nella richiesta della certificazione R&S diventa un elemento di difesa strategica. La protezione offerta dal silenzio-assenso è solida, ma richiede una pianificazione attenta delle scadenze e una documentazione tecnica impeccabile.
Va inoltre considerato che la stessa logica dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui venga notificato un atto di recupero non anticipato da altre comunicazioni. Anche in questa ipotesi, la domanda di certificazione antecedente fungerebbe da barriera protettiva contro pretese fiscali basate su una diversa qualificazione tecnica delle attività di ricerca.
In conclusione, sebbene il chiarimento dell’Agenzia offra una boccata d’ossigeno e una linea guida operativa più chiara, la materia rimane complessa e densa di insidie procedurali. La distinzione tra attività di ricerca e sviluppo ammissibili e semplici innovazioni di processo è sottile, e il rischio di contestazioni per crediti “inesistenti” o “non spettanti” rimane elevato per chi non segue correttamente i binari normativi.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Sabato 28 febbraio 2026 | Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario | Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. | Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. | Telematica |
| Lunedì 2 marzo 2026 | Imposta di bollo su fatture elettroniche | Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025. | Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. | Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24 |
| Lunedì 2 marzo 2026 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2025. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
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