1° Documento Riservato: Fatturazione delle prestazioni sanitarie e vendita di dispositivi medici: i chiarimenti dell’AdE

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 14 APRILE 2026

La disciplina della fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche continua a presentare rilevanti criticità operative, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026. Il documento di prassi affronta il trattamento IVA delle attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista, con effetti diretti anche sulle modalità di certificazione delle operazioni. L’analisi evidenzia come il divieto di fatturazione elettronica discenda dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e operi in presenza di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche o soggette a trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Ne deriva che, anche in presenza di operazioni imponibili IVA, come la vendita di dispositivi medici con aliquota agevolata, la fattura deve essere emessa in formato analogico quando ricadono nel perimetro del Sistema TS. Diversamente, per attività non riconosciute come sanitarie, quali osteopati, chiropratici e chinesiologi allo stato attuale, resta obbligatoria la fatturazione elettronica via SdI.

Il quadro normativo del divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario

Come noto, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche trova il proprio fondamento nell’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. La norma stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, non possono emettere fattura elettronica per le operazioni i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

Successivamente, l’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto anche ai soggetti nonobbligati alla trasmissione dei dati TS, relativamente alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

La disciplina è stata oggetto di proroghe fino alla stabilizzazione definitiva operata dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha eliminato i riferimenti temporali presenti nella norma, rendendo il divieto strutturale.

In base a tale assetto normativo, la regola generale è che le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche non devono essere documentate mediante fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, ma tramite documento analogico.

L’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e i requisiti richiesti

Ai fini IVA, l’art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosicura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con Decreto ministeriale.

La norma recepisce l’art. 132, par. 1, lett. c) della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione richiede la presenza congiunta:

  • del requisito oggettivo (prestazione di diagnosi, cura o riabilitazione);
  • del requisito soggettivo (prestazione resa da professionista sanitario riconosciuto).

Tale principio è stato ribadito, tra l’altro, dalla Risposta a interpello n. 215/2020 e ripreso nella risoluzione n. 9/2026

I chiarimenti della Risoluzione n. 9/2026: qualificazione delle prestazioni

La recente risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 ha analizzato il trattamento IVA delle prestazioni rese da:

  • osteopati,
  • chiropratici,
  • chinesiologi,
  • massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB).

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione IVA, in quanto la disciplina delle professioni non è ancora completata ai sensi della Legge n. 3/2018;
  • il chinesiologo non è qualificabile come professione sanitaria e quindi le prestazioni sono imponibili IVA;
  • il massaggiatore capo bagnino rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza ex art. 99 R.D. n. 1265/1934 e può applicare l’esenzione IVA.

Il documento di prassi chiarisce inoltre che, ai fini della fatturazione, solo le prestazioni sanitarie rilevanti ai fini del Sistema Tessera Sanitariasono soggette al divieto di fattura elettronica.

Ne consegue che:
• massoterapisti: fattura cartacea
• osteopati, chiropratici, chinesiologi: fattura elettronica.

Il divieto di fattura elettronica anche per operazioni imponibili IVA

Un aspetto rilevante riguarda il fatto che il divieto di fatturazione elettronica non riguarda esclusivamente operazioni esenti IVA.

L’art. 10-bis del D.L. n. n. 119/2018, infatti, collega il divieto alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal regime IVA applicabile.

Pertanto, anche operazioni imponibili IVA devono essere documentate con fattura analogica quando:

  • sono rese a persone fisiche;
  • costituiscono spese sanitarie;
  • devono essere trasmesse al Sistema TS.

Questo principio è stato più volte confermato dalla prassi amministrativa, tra cui:

Vendita di dispositivi medici: fattura cartacea anche se imponibile IVA

La problematica assume particolare rilievo per la vendita di dispositivi medici con marcatura CE, quali:

  • lenti a contatto;
  • apparecchi acustici;
  • dispositivi ortopedici;
  • strumenti per la riabilitazione.

Tali operazioni, pur essendo imponibili IVA, rientrano tra le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS.

Ai sensi del n. 30 della Tabella A, Parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972, molti dispositivi medici sono soggetti ad aliquota IVA del 4%.

Nonostante la natura imponibile dell’operazione, la vendita verso persona fisica deve essere documentata con fattura cartacea, in quanto i datidevono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Questo vale, ad esempio, per:

  • farmacie;
  • parafarmacie;
  • ottici;
  • strutture sanitarie;
  • centri medici.

Prestazioni imponibili ma sanitarie: il caso della chirurgia estetica

Un ulteriore ambito interpretativo riguarda le prestazioni di chirurgia estetica. L’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023 ha chiarito che le prestazioni di chirurgia estetica non sono esenti IVA quando non hanno finalità terapeutiche.

Tuttavia, la prassi amministrativa ha chiarito che tali prestazioni, se rese a persone fisichenon devono essere fatturate elettronicamente.

La Risposta a interpello n. 103/2019 ha, infatti, precisato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica verso persone fisiche non devono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI, indipendentemente dalla detraibilità della spesa.

Pertanto:

  • prestazione imponibile IVA;
  • resa a persona fisica;
  • trasmissione al Sistema TS;

obbligo di fattura cartacea.

Effetti operativi della risoluzione n. 9/2026 sulla fatturazione

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 9/2026 ris02026022400009, il criterio determinante per la modalità di fatturazione è la qualificazione sanitaria della prestazione.

Se la prestazione:

  • è sanitaria;
  • è resa a persona fisica;
  • è trasmessa al Sistema TS;

→ fattura cartacea.

Se invece:

  • non è sanitaria;
  • non è trasmessa al Sistema TS;

→ fattura elettronica obbligatoria.

Tabella riepilogativa

AttivitàRegime IVAInvio Sistema TSTipo fattura
MedicoEsente art. 10, n. 18Cartacea
Massoterapista MCBEsenteCartacea
Chirurgia estetica non terapeuticaImponibileCartacea
Vendita dispositivi mediciImponibile 4%Cartacea
Farmacia/otticoImponibileCartacea
OsteopataImponibileNoElettronica
ChiropraticoImponibileNoElettronica
ChinesiologoImponibileNoElettronica

In base a quanto più sopra scritto ne discende che la risoluzione n. 9/2026 contribuisce a chiarire il trattamento IVA e le modalità di fatturazione di alcune attività sanitarie, ma evidenzia anche la complessità del sistema.

Nel dettaglio, l’approccio delineato dalla prassi amministrativa impone agli operatori una verifica preventiva:

  • natura della prestazione;
  • qualifica del soggetto;
  • obbligo di invio al Sistema TS;
  • regime IVA applicabile.

Solo dalla combinazione di tali elementi è possibile individuare correttamente la modalità di fatturazione.

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