CIRCOLARE MONOGRAFICA
Inquadramento della prestazione autonoma occasionale, specie in relazione agli obblighi di preventiva comunicazione e alle conseguenze sanzionatorie del loro mancato assolvimento
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 14 APRILE 2026
La prestazione di lavoro autonomo occasionale, riconducibile allo schema del contratto d’opera di cui all’articolo 2222del Codice civile, continua a rappresentare uno strumento largamente utilizzato nella prassi professionale e aziendale per l’affidamento di attività non abituali, prive dei requisiti della subordinazione e della continuità organizzativa.
Su tale istituto, il legislatore si è espresso in modo significativo introducendo, con l’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, uno specifico obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente, mediante modifica dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Da tale intervento normativo discende una rinnovata attenzione al corretto inquadramento della prestazione autonoma occasionale, specie in relazione agli obblighi di preventiva comunicazione e alle conseguenze sanzionatorie del loro mancato assolvimento.
Inquadramento giuridico e regime fiscale-previdenziale del lavoro autonomo occasionale
La prestazione di lavoro autonomo occasionale trova il proprio fondamento nell’articolo 2222 del Codice civile e si colloca nell’alveo del contratto d’opera, configurandosi quale rapporto nel quale il prestatore si obbliga, verso corrispettivo, al compimento di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e in assenza di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.
Il tratto qualificante della fattispecie è rappresentato dalla natura non abituale della prestazione, che deve rimanere episodica e non professionale.
L’occasionalità, pertanto, non si esaurisce nella mera limitazione temporale del rapporto, ma richiede l’assenza di continuità, stabilità e coordinamento con l’organizzazione imprenditoriale del committente.
Proprio sotto tale profilo, la corretta qualificazione del rapporto assume rilievo centrale, dovendosi verificare la riconducibilità della fattispecie tanto allo schema civilistico del contratto d’opera ex art. 2222 c.c. quanto al regime fiscale dei redditi diversi previsto dall’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.
Sotto il profilo fiscale, infatti, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi, in quanto derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Ne consegue l’applicazione, da parte del committente sostituto d’imposta, della ritenuta d’acconto nella misura del 20%da trattenersi all’atto del pagamento del compenso e da versare – mediante F24 con cod. trib. 1040 – entro il giorno 16 del mese successivo alla trattenuta.
Per i soggetti non residenti, salva diversa disciplina convenzionale, la ritenuta opera nella misura del 30% a titolo d’imposta.
Sul versante previdenziale, il parametro centrale resta la soglia di euro 5.000 annui complessivi, da considerarsi con riferimento alla totalità dei compensi percepiti dal prestatore nel periodo d’imposta.
Il superamento di tale importo non incide sulla validità del rapporto, ma determina l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento della contribuzione sulla quota eccedente, con ripartizione dell’onere nella misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del prestatore.
In tale prospettiva, appare utile riepilogare i principali profili applicativi della disciplina.
| Ambito | Disciplina applicabile | Aspetti operativi di rilievo |
| Qualificazione fiscale | Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR | Attività non esercitata abitualmente |
| Ritenuta fiscale ordinaria | 20% a titolo di acconto | F24 cod. 1040 entro il 16 del mese successivo |
| Percipienti non residenti | 30% a titolo d’imposta | Salvo convenzioni internazionali |
| IRAP | Non dovuta | Esclusione ex D.Lgs. n. 446/1997 |
| Certificazione fiscale | CU e modello 770 | Obbligo del committente |
| Dichiarazione del prestatore | Quadro RL modello Redditi / 730 | Reddito lordo e ritenute subite |
| Soglia INPS | € 5.000 annui | Rilevanza solo contributiva |
| Contribuzione | Gestione Separata | Solo quota eccedente |
| Riparto contributivo | 2/3 committente – 1/3 prestatore | Regime ordinario |
| Tutela INAIL | Generalmente esclusa | Non prevista in via ordinaria |
Resta fermo che il prestatore non è tenuto all’apertura della partita IVA né agli ordinari obblighi contabili, purché l’attività non assuma carattere abituale o professionale.
È proprio tale corretto inquadramento, oggi, a costituire il presupposto essenziale anche ai fini dell’applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva oggetto della presente trattazione.
La comunicazione obbligatoria di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Muovendo dal corretto inquadramento civilistico e fiscale della fattispecie, occorre ora esaminare il principale adempimento introdotto dal legislatore in funzione di monitoraggio e contrasto agli utilizzi elusivi dell’istituto.
Per espressa previsione dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazioneall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
In caso di violazione dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui vi sia stata omissione di comunicazione.
Nel dettaglio, l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali:
- è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Restano, viceversa, esclusi:
– i rapporti di natura subordinata;
– le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva;
– le prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, nelle forme del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. e segg. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se, tuttavia, l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
– i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1 , lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la Legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bisdel D.L. n. 510/1996 (convertito dalla Legge n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Sul punto, con Nota 11 gennaio 2022, n. 29 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti applicativi, precisando l’ambito soggettivo della disciplina, i contenuti minimi della comunicazione e il relativo apparato sanzionatorio. Con successiva Nota 28 marzo 2022, n. 573 , è stata data attuazione alla specifica procedura telematica disponibile sul portale ministeriale.
Quanto al contenuto, la comunicazione deve riportare almeno:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la sintetica descrizione dell’attività;
- la data di inizio della prestazione;
- il presumibile arco temporale entro cui l’opera o il servizio potrà considerarsi concluso;
- il compenso, ove determinato al momento dell’incarico.
Qualora la prestazione si protragga oltre il termine inizialmente indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva, pena l’applicazione della sanzione amministrativa.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale ordinario valido ai fini dell’adempimento è quello telematico ministeriale; eventuali comunicazioni trasmesse con modalità differenti non sono considerate idonee, salvo ipotesi eccezionali di malfunzionamento del sistema o oggettiva impossibilità operativa, secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa.
Segnaliamo, infine, che con Note 27 gennaio 2022 e 1° marzo 2022 , il medesimo Ispettorato ha emanato numerose faq che rispondono ai principali quesiti sull’applicazione della nuova disciplina in materia di comunicazione obbligatoria di lavoro autonomo occasionale.
Procedura
1) Accedere al portale Clic Lavoro con le credenziali SPID/CIE al sito www.cliclavoro.gov.it e selezionare il servizio “Lavoro Autonomo occasionale”.
2) Selezionare “nuova comunicazione” ed inserire i dati del committente.
Se la comunicazione che si effettua è la prima per l’Azienda interessata, l’intermediario dovrà, in primo luogo, associare il committente al suo profilo da Consulente.
3) Proseguire inserendo i dati del lavoratore autonomo occasionale.
4) Inserire i dati relati all’inizio dell’attività lavorativa, la descrizione ed il compenso stimato.
Selezionare poi “Aggiungi Sede” per censire il luogo della prestazione.
Il termine massimo della prestazione può essere di 30 giorni; in caso l’opera non si sia conclusa nel tempo stimato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
5) Solo per gli intermediari: inserire i riferimenti dell’operatore che ha effettuato la comunicazione.
Fac simile
| BOZZA CONTRATTO |
| CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA OCCASIONALE AI SENSI ART. 2222 CODICE CIVILE Luogo, ……………….. data ……………….. Tra Nome e cognome del titolare o del legale rappresentante, in qualità di Titolare/ legale rappresentante della ditta __________________ con sede in _________________, Via _____________, codice fiscale __________________ e partita iva ______________ di seguito indicato come committente; e Il Sig./la Sig.ra ______________ nato/a ____________ il _______________ e residente in ___________, via ____________, codice fiscale ______________ si conviene che 1) il committente ______________ conferisce al Sig./la Sig.ra _____________ l’incarico di espletare la seguente prestazione d’opera configurabile in _____________________ 2) il Sig./la Sig.ra ________________ si obbliga a compiere il servizio di cui al punto precedente con lavoro proprio o prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica al committente o ad alcun membro dell’organizzazione aziendale; 3) La prestazione oggetto del presente contratto è da intendersi come prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222c.c., non presenta carattere di abitualità e continuità, né si configura come attività professionale abituale soggetta a iscrizione ad albi o registri; 4) il corrispettivo pattuito risulta essere di € _____________ (cifra in lettere) lordi totali sul quale verrà effettuata una ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20% all’atto del pagamento; 5) La presente prestazione dovrà essere svolta nel periodo dal ____________ al _____________ . 6) il materiale necessario per l’esecuzione del servizio potrà essere fornito dal prestatore d’opera; 7) ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal prestatore d’opera nell’esecuzione del presente contratto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo; 8) il Sig./la Sig.ra __________________ dovrà procedere all’esecuzione del servizio, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d’arte, entro e non oltre il termine pattiziamente perentorio ed essenziale del __________________, trascorso inutilmente il quale il committente potrà recedere dal contratto stesso, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni; 9) se l’esecuzione del servizio diventasse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte compiuta. 10) Il Sig./la Sig.ra __________________ si impegna a non diffondere e non divulgare informazioni o notizie apprese nello svolgimento dell’attività, a mantenere il riserbo e la riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza in seguito all’incarico il tutto nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 11) Ai fini fiscali il compenso corrisposto è regolamentato dalle disposizioni di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del D.P.R. n. 917/1986 e soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; 12) Il Sig./la Sig.ra _______________, con la firma del presente contratto, dichiara sin d’ora: di non aver percepito compensi di lavoro autonomo occasionale nel corso del _______ e così pertanto di non aver superato la soglia di € 5.000,00 (cinquemila) oltre la quale scatta l’obbligo di contribuzione e iscrizione alla Gestione Separata INPS ai sensi delle previsioni di cui alla Legge n. 335/1995 e succ.mod. di aver percepito compensi di lavoro autonomo occasionale nel corso del _______ e così pertanto di aver superato la soglia di € 5.000,00 (cinquemila) oltre la quale scatta l’obbligo di contribuzione e iscrizione alla Gestione Separata INPS ai sensi delle previsioni di cui alla Legge n. 335/1995 e succ.mod. Timbro e firma del committente ……………….. Firma del prestatore d’opera ……………….. |
| BOZZA RICEVUTA COMPENSO |
| RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE Il sottoscritto ……………….. nato a ……………….. (…) il ……………….. e domiciliato in ……………….. (…) in via ……………….. n. ….. codice fiscale ……………….. DICHIARA di ricevere da ……………….. rappresentato dal legale rappresentate ……………….. con sede in ……………….. (…) Via ……………….. n. … c.f e p.iva n. ……………….. quale compenso per l’ incarico ……………….. Descrizione Importo Competenze concordate Euro ………. Ritenuta d’acconto 20% Euro …….. Netto a pagare Euro …….. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso: ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità; è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni; non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale non supera i 5.000,00 euro. Luogo e data, lì ……………….. In fede ……………….. |
| BOZZA CERTIFICAZIONE |
| Ditta o Società: ……………….. Sede in ……………….. Codice Fiscale ……………….. CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 6-TER E 6-QUATER DEL D.P.R. n. 322/1998 Percipiente: ……………….. nato a: ……………….. il: ……………….. residente a: ……………….. Codice Fiscale: ……………….. Redditi erogati nell’anno: ……………….. Netto corrisp.: ……………….. Contributi Previdenz.: ……………….. Somme non Ritenute: ……………….. Causale: M – Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Data e luogo: ……………….. Firma: ……………….. Le ritenute operate sono state versate all’Erario a norma di legge. |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2222 e segg.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. l) e art. 71, comma 2
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 14
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215)
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